n.195 del 26.09.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla costruzione di un invaso in terra ad uso itticoltura in Via Pieve loc. Budrio (BO)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo alla “realizzazione di un nuovo invaso ad uso itticoltura in località Budrio (BO) - Via Pieve nel Comune di Budrio in Provincia di Bologna” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, andranno messi in atto tutti gli interventi ed azioni di mitigazione previsti nel progetto;
  2. nell'art. 4.3 delle Norme Tecniche del PTCP al punto 10.(P) “Significativi movimenti di terra” si dice che “ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell’Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano”;
  3. tutta la gestione dei materiali scavati dovrà rispettare quanto disposto negli art. 185 e 186 del DLgs 152/06;
  4. non rientrando nelle previsioni degli strumenti di pianificazione delle attività estrattive (PIAE e PAE), i materiali di risulta derivanti dallo scavo non potranno essere commercializzati ai sensi della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 denominata “disciplina delle attività estrattive”; le quantità non riutilizzate all’interno dell’azienda agricola andranno smaltite come rifiuto mediante conferimento ad impianto di recupero, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia (DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, eventualmente, dovrà essere fornita al Comune di Budrio la documentazione comprovante la regolarità delle operazioni di trasporto e di recupero (dati relativi al registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del DLgs 152/06);
  5. dovrà essere garantita l’ottimale impermeabilizzazione dell’invaso al fine di evitare interferenze con le acque di falda e di garantire la tenuta idraulica dell’opera; a tale scopo le caratteristiche di impermeabilità dei materiali costituenti il substrato dovrà essere verificata in fase di realizzazione adottando, in caso di presenza di fratturazioni o intercalazioni di livelli porosi, le opportune misure atte a garantire l’impermeabilizzazione ottimale; in corrispondenza dei livelli alluvionali permeabili presenti al di sopra del substrato, le opere di impermeabilizzazione dovranno essere tali da garantirne l’efficienza anche in caso di invaso vuoto, annullando l’effetto della spinta idrostatica delle acque di falda; la tenuta idraulica dell’invaso andrà comunque verificata in fase di collaudo;
  6. al fine di ottenere un adeguato inserimento paesaggistico e un sufficiente effetto di mascheramento dell’opera, dovranno essere realizzate opere di ripristino vegetazionale che prevedano la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone o naturalizzate, evitando le specie riconosciute come infestanti (Robinia, Ailanthus altissima, ecc.);
  7. al fine di non comprometterne le caratteristiche di impermeabilità le piantumazioni non dovranno interessare direttamente il corpo arginale; per l’inerbimento delle scarpate arginali e della aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
  8. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni; 

b) di trasmettere la presente delibera alla proponente ditta Azienda agricola Paolucci Avv. Luigi Filippo, al Servizio Tecnico del Reno, alla Amministrazione provinciale di Bologna, al Comune di Budrio, allo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Budrio, all’ARPA sezione provinciale di Bologna; 

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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