n.304 del 10.12.2025 periodico (Parte Terza)

Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione 7283/2023 - Quinta assegnazione di sedi

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Visti:

- il R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;

- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);

- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 7283 del 05/04/2023 “Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (Art. 6 L.R. 3 marzo 2016, n. 2) - Approvazione bando”;

- n. 13557 del 21/05/2023 di ammissione dei candidati al Concorso;

- n. 14312 del 28/06/2023 di nomina della commissione esaminatrice, rettificata con determinazione 15002 del 07/07/2023;

- n. 20068 del 26/09/2023 di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda ai sensi del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 (cd decreto alluvione);

- n. 21274 del 12/10/2023 di esclusione di un candidato già ammesso;

- n. 22432 del 27/10/2023 con cui sono stati resi noti gli esiti della prova attitudinale, rettificata con determinazione n. 105 del 08/01/2024;

- n. 4350 del 01/03/2024 in cui sono riepilogate, nell’allegato A, le sedi farmaceutiche oggetto di assegnazione mediante il primo interpello del presente concorso;

- n. 19202 del 18/09/2024 con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei;

- n. 949 del 17/01/2025 con cui è stata assegnata ad un primo gruppo di farmacisti vincitori la sede loro proposta in seguito al primo interpello e dagli stessi accettata;

- n. 4913 del 12/03/2025 con cui è stata assegnata ad un secondo gruppo di farmacisti vincitori la sede loro proposta in seguito al primo interpello e dagli stessi accettata;

- n. 8885 del 13/05/2025 con cui è stata assegnata ad un terzo gruppo di farmacisti vincitori la sede loro proposta in seguito al primo interpello e dagli stessi accettata;

- n. 8940 del 13/05/2025 in cui sono riepilogate, nell’allegato A, le sedi farmaceutiche oggetto di assegnazione mediante il secondo interpello del presente concorso, viene dichiarato concluso lo scorrimento della graduatoria a seguito del primo interpello ed è avviato il secondo interpello;

- n. 16530 del 02/09/2025 con cui è stata assegnata ad un quarto gruppo di farmacisti vincitori la sede loro proposta in seguito al secondo interpello e dagli stessi accettata;

- n. 19061 del 07/10/2025 con cui è stata disposta la decadenza dall’assegnazione di una sede farmaceutica assegnata con determinazione n. 16530/2025 e il reinserimento della sede stessa nell’elenco delle sedi disponibili per il secondo interpello, poiché ancora valido il relativo scorrimento della graduatoria;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1301 del 26/04/2024 “Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione 7283 del 5 aprile 2023 - Applicazione dell'art. 12 comma 4 della l. 475/1968 - Requisito del mancato trasferimento della titolarità di farmacia nel decennio precedente - nel caso di cessione di quote sociali” e n. 1584 del 08/07/2024 di modifica alla DGR 1301/2024 con le quali la Giunta regionale ha chiarito che:

a)  devono essere esclusi dalla procedura concorsuale i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:

-   trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;

-   trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario;  

b)  non si applica la preclusione decennale al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità;

c)  nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso;

Richiamato il contenuto del Bando approvato con determinazione n. 7283/2023 e, in particolare:

-    l’art. 18 recante le modalità di scorrimento della graduatoria;

-    l’art. 19 disciplinante l’assegnazione delle sedi e l’apertura delle stesse;

-    l’art. 20 recante le cause di esclusione dalla graduatoria e di decadenza dall’assegnazione;

-    l’art. 21 che, ai fini dell’accertamento dei requisiti, dispone che in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, l’accertamento a seguito dei controlli previsti per legge della non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, comporta l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dall’eventuale assegnazione, quando il controllo rilevi la non sussistenza di un requisito necessario per l’ammissione al concorso ai sensi dell’Art. 2, compreso il mancato permanere, fino al momento dell’apertura della farmacia, della condizione di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni;

Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19 settembre 2017, "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2", nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934;

Richiamato il contenuto dell’avviso Prot. 14/05/2025.0476554.U trasmesso via PEC a tutti i candidati inseriti nella graduatoria degli idonei approvata con la citata determinazione n. 19202/2024, ad esclusione dei candidati ai quali sia già stata proposta una sede farmaceutica a seguito del primo interpello, indipendentemente dalla relativa successiva accettazione, con il quale la responsabile del procedimento ha comunicato il calendario del secondo interpello, le modalità di svolgimento dello stesso, le modalità di scorrimento della graduatoria e dell’assegnazione delle sedi;

Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e 10, comma 1, lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;

Evidenziato che nel caso in cui i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche assegnate con il presente provvedimento - adottati dagli enti locali competenti - fossero sub judice:

a)  le informazioni in merito ai ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

b)  gli assegnatari conseguiranno le sedi in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

Dato atto, altresì, che:

-   la procedura di secondo interpello dei candidati idonei, ai sensi dell’art. 17 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma regionale dalle ore 09:00 del 23/06/2025 alle ore 17:00 del 27/06/2025;

-    le sedi disponibili per il secondo interpello sono state le 10 sedi di cui all'allegato A della determinazione n. 8940 del 13/05/2025;

-    la procedura di secondo interpello ha interessato i 243 farmacisti idonei collocati nella graduatoria approvata con la citata determinazione n. 19202 del 18/09/2024, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 308 del 2 ottobre 2024, ai quali non sia già stata proposta una sede a seguito del primo interpello; 

-    hanno correttamente partecipato al secondo interpello, mettendo in ordine di preferenza le sedi di interesse, n. 97 idonei mentre i restanti n. 146 idonei interpellati non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto non verrà loro proposta per l’accettazione alcuna sede per tutta la durata di validità dello scorrimento della graduatoria a seguito del secondo interpello, potendo comunque utilmente partecipare ad eventuali successivi interpelli;

-    è stato avviato lo scorrimento della graduatoria, proponendo ai candidati collocati in posizione utile che abbiano partecipato all’interpello una sede farmaceutica, tenuto conto dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse da ciascun candidato, secondo le modalità indicate all’art. 18 del bando di concorso;

-    con la citata determinazione n. 16530 del 02/09/2025 è stata assegnata ad un quarto gruppo di farmacisti vincitori la sede loro proposta in seguito al secondo interpello e dagli stessi accettata;

-    con la citata determinazione n. 19061 del 07/10/2025 è stata disposta la decadenza dall’assegnazione di una sede farmaceutica assegnata con determinazione n. 16530/2025 e il reinserimento della sede stessa nell’elenco delle sedi disponibili per il secondo interpello, poiché ancora valido il relativo scorrimento della graduatoria;

-    è proseguito lo scorrimento della graduatoria con le medesime modalità sopra indicate;

-    la farmacista indicata come assegnataria nella parte dispositiva del presente atto ha accettato la sede proposta dandone comunicazione via PEC, in atti, entro il limite di 15 giorni dalla data di notifica della proposta;

Ritenuto necessario, in applicazione della previsione di cui all’art. 18 del bando, secondo la quale “per l’intera durata della procedura concorsuale ad ogni vincitore può essere proposta per l’accettazione una sola sede tra quelle da lui indicate” disporre che ai farmacisti che non hanno accettato la sede proposta, esplicitamente o implicitamente per inutile decorso del termine di accettazione, non sarà proposta alcuna altra sede né potranno partecipare a eventuali interpelli successivi, nell’ambito della presente procedura concorsuale; tali farmacisti sono indicati ed identificati nella scheda privacy, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione della sede alla candidata vincitrice che l’ha accetta come sopra descritto, specificando che:

-   la descrizione della sede farmaceutica assegnata, riportata nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, è quella indicata nel provvedimento di approvazione della pianta organica vigente alla data di adozione del presente atto;

-   la farmacista assegnataria ha l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito all’art. 19 del bando ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017;

-   i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia assegnata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL), necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; la vincitrice, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

-   con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità della farmacia assegnata con il presente atto, ai sensi dell'art. 10, "Competenze del Comune", della L.R. 2/2016;

-   ai sensi degli artt. 19 e 20 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, l’assegnataria della sede che non apre la farmacia nel termine di 180 giorni decade dall'assegnazione;

Richiamati:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamati:

- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018”;

Richiamato l'art. 8, “Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione”, del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2, “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta n. 468/2017;

- n. 2077 del 27 novembre 2023 di “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° dicembre 2023 e per la durata di anni tre;

- n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

- n. 2319 del 22/12/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

- la delibera di Giunta regionale n. 1440 del 08/09/2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027"”;

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”, per quanto applicabile;

- n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell'assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- n. 19384 del 13 ottobre 2022 “Conferimento di incarico dirigenziale presso la direzione generale cura della persona, salute e welfare”, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici”;

- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 determina 

1)   di assegnare alla farmacista vincitrice la sede a lei proposta e dalla stessa accettata, come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 21 del bando;

2)   di precisare che la descrizione della sede farmaceutica riportata nell’allegato A è quella indicata nel provvedimento di approvazione della pianta organica vigente alla data del presente atto;

3)   di trasmettere il presente provvedimento al Comune in cui è ubicata la sede assegnata con il presente provvedimento e al Servizio farmaceutico dell’Azienda USL di riferimento;

4)   di notificare il presente atto all’assegnataria della sede farmaceutica indicata nell'Allegato A all'indirizzo PEC presente in piattaforma e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

5)   di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento di assegnazione, la candidata, il Comune e l’ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura della farmacia, avvisando che il Comune dovrà tempestivamente comunicare alla Regione:

-       l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;

-       l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

6)   di disporre che ai farmacisti che non hanno accettato la sede proposta, esplicitamente o implicitamente per inutile decorso del termine di accettazione, indicati nella scheda privacy allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà proposta alcuna altra sede né potranno partecipare a eventuali interpelli successivi, nell’ambito della presente procedura concorsuale;

7)   di trasmettere il presente provvedimento a ciascuno dei candidati di cui al precedente punto 6 - all’indirizzo PEC indicato dai candidati stessi nella piattaforma web regionale utilizzata per la presentazione ed integrazione della domanda di partecipazione al concorso;

8)   di rendere noto che la sede farmaceutica assegnata con il presente provvedimento, qualora non aperta entro il previsto termine di 180 giorni sarà proposta, secondo l’ordine di graduatoria, ad altri candidati che l’abbiano indicata in ordine di preferenza e ai quali non siano state proposte altre sedi, se ancora in corso lo scorrimento della graduatoria a seguito del secondo interpello, oppure sarà disponibile per il terzo interpello;

9)   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie rendendo noto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico decorreranno i tempi per eventuali impugnative;

10)  di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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