n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Proroga dei termini di cui all'art. 45, comma 4 della L.R. n. 8/2014 e all'art. 28, comma 3 della L.R. n. 12/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- la L.R. 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale”, con cui, tra l’altro, sono stati abrogati i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, di cui alla L.R. n. 12/2005, e delle associazioni di promozione sociale, di cui alla L.R. n. 34/2002, mantenendo unici registri di competenza della Regione; 

- in particolare l’art. 46, comma 4, della legge su richiamata, ai sensi del quale fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; 

- la L.R. 17 luglio 2014, n. 12 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"; 

- in particolare l’art. 28, comma 3, della legge su richiamata, ai sensi del quale fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti all'albo regionale delle cooperative sociali, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; 

- la DGR n. 687 dell'8/6/2015 relativa al Progetto di Legge “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 

- in particolare l’art. 65 di tale Progetto di Legge regionale che dispone che i termini previsti dall'art. 46, comma 4, della L.R. 30 giugno 2014, n. 8 e dall'art. 28, comma 3, della L.R. 17 luglio 2014, n. 12 per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all’albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale soprannumerario della Città Metropolitana di Bologna e delle Province; 

Dato atto che il progetto di Legge in questione è attualmente in carico presso l’Assemblea Legislativa per l’imminente approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale; 

Ritenuto, in via interpretativa, che esistano pertanto le condizioni per poter definire che le attività connesse ai procedimenti in corso al 30 giugno 2015, nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2015 e l’entrata in vigore della sopra citata norma transitoria contenuta nell’art. 65 del progetto di Legge regionale di riforma del sistema del governo regionale, debbano essere proseguite dalla Città Metropolitana di Bologna e dalle Province, a garanzia della necessaria continuità dell’azione amministrativa; 

Dato atto che le attività connesse ai procedimenti amministrativi svolte dalla Città Metropolitana di Bologna e dalle Province hanno natura esclusivamente di carattere istruttorio e devono concludersi con la redazione di appositi verbali con cui si trasmettono alla Regione gli esiti di tali procedimenti e la proposta relativa all’adozione degli atti finali; 

Di dare atto che l’adozione degli atti finali e la responsabilità su questi spetta alla Regione. Gli atti adottati in difformità dal parere e dalle valutazioni espressi dalle Province dovranno essere oggettivamente motivati; 

Di dare atto che in merito alle suddette attività di carattere istruttorio il Responsabile del Servizio regionale competente potrà definire procedure di uniformità, ovvero procedure atte alla ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 8/2014, in modifica della L.R. n. 12/2005 e della L.R. n. 34/2002, nonché dalla L.R. n. 12/2014 così come sopra indicato; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1222/2011 e n. 193/2015; 

Dato atto del parere allegato alla presente deliberazione; 

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle politiche abitative, Elisabetta Gualmini;

a voti unanimi e palesi

delibera: 

  1. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini di garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa, la Città Metropolitana di Bologna e le Province continuino a svolgere le attività connesse ai procedimenti relativi alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002 e all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. n. 12/2014, in corso al 30 giugno 2015, fino all’entrata in vigore delle disposizioni transitorie in materia sociale di cui al progetto di Legge “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, attualmente in carico presso l’Assemblea legislativa per l’approvazione;
  2. di dare atto che le attività connesse ai procedimenti amministrativi svolte dalla Città Metropolitana di Bologna e dalle Province hanno natura esclusivamente di carattere istruttorio e devono concludersi con la redazione di appositi verbali con cui si trasmettono alla Regione gli esiti di tali procedimenti e la proposta relativa all’adozione degli atti finali;
  3. di dare atto che l’adozione degli atti finali e la responsabilità su questi spetta alla Regione e che gli atti adottati in difformità dal parere e dalle valutazioni espressi dalla Città Metropolitana di Bologna e dalle Province dovranno essere oggettivamente motivati;
  4. di dare atto che in merito alle attività di cui al punto 2 il Responsabile del Servizio regionale competente potrà definire procedure di uniformità, ovvero procedure atte alla ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi;
  5. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel BURERT. 

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