n.99 del 11.04.2017 (Parte Seconda)

Influenza aviaria. Istituzione di nuove misure di restrizione a seguito di positività per virus influenzale sottotipo H5N8

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407/CEE;
  • la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;
  • il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”;
  • l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
  • il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/3/2017 “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale.”;
  • l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 20/3/2017;
  • la comunicazione dell’IZS delle Venezie pervenuta in data 8/4/2017 relativa alla conferma di positività per virus influenzale tipo A sottotipo H5N8 in tacchini da carne di un allevamento situato nel comune di Mordano (BO). 

Rilevato che:

  • i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità;
  • tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante; 

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie; 

Sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; 

Ritenuto necessario integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli, in applicazione al DGSAF prot. 8246 del 30/3/2017; 

Ritenuto infine necessario revocare le disposizioni adottate con propria Ordinanza n. 31/2017 in quanto superate dalle disposizioni della presente ordinanza; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute; 

ordina: 

1. L’istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza indicate in allegato 1. 

2. Nelle zone di protezione e sorveglianza si applicano le misure specificate di seguito. 

2.1.  Misure da applicare sia nella zona di protezione (ZP) sia nella zona di sorveglianza (ZS)

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;

b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Aziende USL, presso tutte le aziende commerciali verificando la documentazione dell’allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;

c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione. 

2.2.  Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)  

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;

c) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;

d) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

e) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati alla Azienda USL competente per territorio;

f) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

g) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione della Azienda AUSL competente per territorio che lo richieda;

h) sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

i) è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico

j) è vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

m) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, nel rispetto delle condizioni previste dal D.L.gs 9/2010;

n) la Regione può richiedere al Ministero l’autorizzazione, in deroga ai punti k) e l), di:

I) trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

II) trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

III) trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

IV) trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato,

V) trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione. 

2.3. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS)

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs 9/2010;

II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo una o più procedure previste dal D.L.gs 9/2010;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del della Azienda USL competente per territorio, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia; tale registro deve essere messo a disposizione della Azienda USL competente per territorio che lo richieda;

i) è vietata, salvo autorizzazione della Azienda USL competente per territorio, la rimozione o lo spargimento della pollina.

j) È vietata l’introduzione e l’immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;

k) è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.

2.4. Durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza

Le misure disposte nelle zone di protezione e sorveglianza sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta. 

3. In tutto il territorio regionale sono applicate le misure riportate di seguito. 

3.1. In applicazione di quanto previsto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/3/2017 e s.m., nelle «zone ad alto rischio» definite dall’articolo 2, comma 1 del dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/3/2017 sono vietate le seguenti attività:

a) allevare pollame all’aria aperta;

b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;

c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;

d) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo») e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.

In deroga al punto a) possono essere concesse deroghe per l’allevamento di pollame all’aria aperta secondo i criteri che verranno definiti con nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, tenendo conto dei requisiti fissati dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/3/2017 e dei risultati di un’analisi del rischio condotta in collaborazione con il SEER e approvata dal Ministero della Salute su parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria presso l’IZS delle Venezie. 

3.2. E’ vietato lo svolgimento di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali con presenza di pollame e di altri volatili e la movimentazione di tali animali verso mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali organizzati fuori regione. 

4. La presente Ordinanza sostituisce integralmente la propria precedente n. 31 del 20/3/2017. 

5. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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