n.138 del 05.05.2020 (Parte Seconda)
Legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 e ss.mm.ii. Approvazione bando per l'attuazione del programma denominato "Montagna 2020"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2004 recante "Legge per la montagna" e successive modificazioni;
Dato atto che questa amministrazione regionale:
- da tempo persegue specifiche politiche finalizzate a promuovere lo sviluppo economico del territorio montano tramite interventi finalizzati a sostenere e incentivare le attività produttive e l’occupazione, anche al fine di contrastare il calo demografico che in questi anni ha interessato tali aree, ed i rischi e le conseguenze negative ad esso connessi;
- ha confermato nel proprio programma di mandato tali politiche, individuando fra le priorità strategiche il settore “montagna” e stabilendo di attivare una pluralità di strumenti e di linee di intervento in tale ambito, fra le quali: programmi finalizzati a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree montane attraverso la concessione di contributi a nuclei familiari già residenti o che trasferiscono la loro residenza nei comuni montani di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1734 del 6/9/2004 e n. 1863 del 16/11/2009;
- ha assunto e sta assumendo, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 (coronavirus) diverse misure efficaci e rapide per rispondere ai bisogni sociali crescenti che si sono determinati a seguito della adozione dei provvedimenti approvati dalle autorità proposte alla tutela della salute pubblica allo scopo di contenere il virus;
- fra tali misure ritiene particolarmente importante erogare nel più breve tempo possibile contributi alle famiglie attraverso lo stanziamento di 10 milioni di Euro per l’attivazione del ”Bando Montagna 2020”;
Valutata l’opportunità, nell’ottica di favorire e sostenere la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree montane e al fine di rispondere ai bisogni sociali crescenti causati dalla attuale emergenza sanitaria, che la Regione debba promuovere un bando che prevede la concessione di contributi a nuclei familiari già residenti o che trasferiscono la loro residenza per l’acquisto o il recupero della prima casa in un comune montano;
Dato atto che le risorse finanziarie da destinare all’attuazione del presente programma ammontano a complessivi 10.000.000,00 di Euro che risultano attualmente stanziate:
- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo 32011 “Contributi in conto capitale a favore cittadini per l’acquisto, il recupero e la costruzione dell’abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)” – altre risorse vincolate, del Bilancio per l’esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 27 dicembre 2018 in conformità ai principi di cui al Dlgs n. 118/2011 e s, m, i,
- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo 32036 “Contributi in conto capitale a favore cittadini per l’acquisto, il recupero e la costruzione dell’abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)” – mezzi statali, del Bilancio per l’esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 27 dicembre 2018 in conformità ai principi di cui al Dlgs n. 118/2011 e s. m. i., Stabilito, inoltre, che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;
Ritenuto:
- di approvare l'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituisce il “BANDO M0NTAGNA 2020";
- di stabilire, inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L.R. n. 32/1993, che le richieste di contributo presentate ritenute ammissibili, conservano validità per i 12 mesi successivi alla approvazione della graduatoria nel caso in cui non possono essere ammesse a finanziamento per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, al fine di consentire, previo scorrimento della graduatoria, l’eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;
Dato atto che le modalità di presentazione delle domande, nonché la procedura valutativa delle richieste, sono contenute nel bando di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Precisato che:
- l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili degli investimenti che saranno oggetto operativo del presente bando verrà realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- nello specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa di concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderle rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
- ne deriva, in ragione di quanto sopra indicato, che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;
- alla luce di ciò la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
Richiamata la determinazione n. 9861 del 20 giugno 2017: “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di stato”;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6 settembre 1992, n. 32 “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.L.R.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4", per quanto applicabile;
- la L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 10 dicembre 2019 n. 409;
- la L.R. n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 10 dicembre 2019 N. 410;
- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
- la determinazione n. 6379 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto: "Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2019”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio2020 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di considerare parte integrante di questo atto quanto riportato in premessa;
2) di approvare, l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituisce il “Bando Montagna 2020”;
3) di approvare inoltre: l’allegato 1 “Elenco Comuni Montani”, l’allegato 2 “Requisiti immobile oggetto dell’intervento”, l’allegato 3 “Definizione delle tipologie di intervento di recupero” che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando;
4) di stabilire, ai fini dell’attuazione del presente programma, che sul Bilancio di previsione per l’esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 in conformità ai principi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le risorse assegnabili pari a Euro 10.00.000,00 sono iscritte:
- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo 32011 “Contributi in conto capitale a favore cittadini per l’acquisto, il recupero e la costruzione dell’abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)” – altre risorse vincolate;
- quanto a Euro 5.000.000,00 sul capitolo 32036 “Contributi in conto capitale a favore cittadini per l’acquisto, il recupero e la costruzione dell’abitazione principale e per la locazione (artt. 12, 13, 14, commi 4, e art.8, L.R. 8/8/2001, n.24)” – mezzi statali;
5) di stabilire che le eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di bilancio potranno essere destinate al finanziamento del presente programma;
6) di stabilire che le modalità di presentazione delle domande, nonché la procedura valutativa delle richieste, sono contenute nel bando di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
8) di precisare che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
9) di dare atto che all’impegno di spesa e alla liquidazione del contributo provvederà, con propri atti, il dirigente responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, previa istruttoria della documentazione presentata e subordinatamente alla disponibilità delle risorse sui capitoli di spesa;
10) di stabilire che la presentazione di proposte di intervento ai sensi dell’allegato bando, nonché la loro eventuale valutazione positiva, non comporta alcun impegno della Regione Emilia-Romagna a sostenere finanziariamente le iniziative;
11) di stabilire, inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L.R. n. 32/1993, che le richieste di contributo presentate ritenute ammissibili conservano validità per i 12 mesi successivi alla approvazione della graduatoria nel caso in cui non possono essere ammesse a finanziamento per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, al fine di consentire, previo scorrimento della graduatoria, l’eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;
12) di disporre, in attuazione della normativa vigente, che il Direttore Generale competente è autorizzato a redigere eventuali circolari esplicative, specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel bando regionale oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe alla tempistica fissata per le fasi procedimentali;
13) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
14) di disporre che la stessa deliberazione sia inserita con il testo del bando, la modulistica e ulteriori informazioni di servizio sul sito http://territorio.regione.emilia-romagna.it;
15) di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.