n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Busazza S.S.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) ad uso irriguo - Proc. PC01A0788 – SINADOC 13080/2019 (Determina n. 1798 del 21/4/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. assentire alla Società Agricola BUSAZZA S.S., con sede in Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), Località Baselica (C.F. e P.I.V.A. 01177340336, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 01A0788, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 83.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)