n.92 del 27.03.2024 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 8150 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad interloquire in tutte le sedi opportune, tra cui l'Ispettorato nazionale del Lavoro e ad ogni livello istituzionale, circa la disciplina dell'apprendistato stagionale per minori. A firma dei Consiglieri: Rossi, Bulbi, Daffadà, Sabattini, Marchetti Francesca, Rontini, Costi, Mori, Fabbri, Costa, Bondavalli, Gerace, Pigoni, Zappaterra, Mumolo, Dalfiume, Zamboni, Facci, Stragliati, Pompignoli, Piccinini, Castaldini, Mastacchi, Caliandro, Montalti, Pillati
l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e sino al compimento del venticinquesimo anno; è uno strumento fondamentale per favorire l’occupazione dei giovani, sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi e affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo.
il Decreto legislativo n. 81 del 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, disciplina il contratto di apprendistato articolandolo in tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca;
l’apprendistato di 1° livello, anche detto “apprendistato per qualifica o diploma professionale”, è un contratto di lavoro finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani tra i 15 e i 25 anni nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un diploma e di competenze professionali. L’azienda corrisponde all’apprendista uno stipendio per la prestazione lavorativa commisurato alla sua esperienza professionale e la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto in un determinato settore.La formazione è di tipo individuale e volta all’acquisizione di competenze specifiche; si articola in periodi di formazione interna, presso l’azienda, ed esterna, presso un istituto per la formazione;
l'apprendistato di primo livello, disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, nel coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, mira al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e, con la stipula del contratto di apprendistato di primo livello si instaura un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna” il cui elemento essenziale è la formazione.
per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, Il comma 8 dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 rimette alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere l’utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali;
l’art. 54 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (legge comunitaria regionale per il 2016) ha demandato alla Giunta la definizione del sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
in Emilia-Romagna, il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83) è costituito dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro) per il sistema di Istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina generale del sistema dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
la Regione Emilia-Romagna, sin dalla deliberazione di Giunta n. 963/2016, recante “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e parti sociali sulla "Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del d.lgs 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015" - attuazione art. 54 della L.R. 9/2016” ha inteso promuovere l’apprendistato quale canale per un accesso qualificante dei giovani al lavoro, sostenere la realizzazione di un’offerta formativa centrata sull’apprendista e finalizzata a sviluppare competenze, in particolare tecnico professionali, utili all’occupazione e alla crescita, nonché accompagnare e supportare le imprese attraverso un’offerta di formazione e di servizi orientata a dare risposte alle richieste delle stesse;
al fine valorizzare pienamente lo strumento dell’apprendistato stagionale per permettere ai giovani di accedere ad opportunità lavorative durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, con la deliberazione n. 496 del 3 aprile 2023, la Regione ha adottato “Disposizioni per l’attuazione dell’apprendistato di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali in attuazione del comma 8 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015”.
l’art. 6, comma 1, del D.I. 12 ottobre 2015, intervenuto a definire gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che vi deve essere una correlazione tra standard formativi e standard professionali (art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), anche al fine di consentire all’istituzione formativa di provenienza dello studente di certificare le competenze acquisite dall’apprendista (art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015):“l'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza: a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire…”.
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1369 del 7 agosto 2023, ha precisato che è possibile stipulare l'apprendistato di primo livello con uno studente minorenne per attività stagionali, purché ci sia una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa;
tale precisazione non sembra essere applicabile ai casi di contratto di apprendistato stagionale di minorenni che assolvono già l’obbligo formativo nella scuola, ad esempio nei licei;
questa limitazione comporterebbe l'impossibilità di svolgere l’apprendistato stagionale nel settore turistico per tantissimi giovani, creando agli stessi maggiori incertezze dal punto di vista della sicurezza e della legalità dei percorsi lavorativi estivi, nonché una situazione fortemente impattante per un settore trainante della Riviera romagnola così come di tutta la Regione Emilia-Romagna;
per molte ragazze e ragazzi tra i 16 ed i 18 anni la stagione estiva, di sospensione delle attività didattiche, può essere l’occasione per fare un’esperienza lavorativa molto formativa innanzitutto dal punto di vista umano e relazionale, ma la citata nota dell’ispettorato pare imporre un requisito di coerenza tra il settore in cui si svolge il contratto di apprendistato e il percorso di studi volto all’acquisizione di una qualifica o del diploma professionale, senza specificare se ciò valga anche per le ragazze ed i ragazzi che abbiano assolto l’obbligo formativo in diverso percorso scolastico.
Visto che
la competenza in materia di irregolarità dei rapporti di lavoro spetta in via esclusiva all’Ispettorato nazionale del lavoro e pertanto, al fine di dare certezza alle imprese che intendono avvalersi dell'apprendistato stagionale, è necessario che si attivi un’interlocuzione con lo stesso per condividere un’interpretazione dell’articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2015 che tenga conto degli obiettivi di apprendimento e formativi per tutti i percorsi del secondo ciclo dell’istruzione e formazione, ricomprendendo le competenze chiave europee e non unicamente competenze tecnico-professionali o, per i licei, le competenze in esito all’attività e insegnamento obbligatori.
Tutto ciò premesso e considerato
ad attivarsi in tutte le sedi opportune, anche condividendo la tematica in Conferenza delle Regioni, affinché sia celermente avviata un’interlocuzione con l’Ispettorato nazionale del Lavoro in merito all’assunzione di minorenni al di fuori del percorso scolastico con contratto di apprendistato nel settore turistico alberghiero per la stagione estiva;
ad interagire ad ogni livello, finanche con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per garantire che, per i giovani che abbiano assolto l’obbligo di istruzione nel sistema di istruzione formazione, possa continuare a considerarsi “coerente” l’esperienza lavorativa con contratto di apprendistato stagionale, anche in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato, vista l’importanza che i giovani possano acquisire, attraverso tale esperienza formativa, competenze trasversali, organizzative e relazionali.
ad inviare il presente atto ai parlamentari eletti in Emilia-Romagna affinché si possa valutare una soluzione della questione anche in via normativa.
Approvata all’unanimità dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità nella seduta del 14 marzo 2024.