n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Vitalis via Ravenna 163 Ferrara, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia
- Cardiologia
- Dermatologia
- Fisiokinesiterapia e Rieducazione funzionale (Recupero e riabilitazione funzionale)
- Medicina generale
- Neurologia
- Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia)
- Otorinolaringoiatria
- Reumatologia;
b) Attività di diagnostica per immagini>limitatamente a ecografia;<p>
c) Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione.
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di non accreditare, per le motivazioni indicate in premessa, l’attività di risonanza magnetica, nuova attività, per la quale l’accreditamento può essere concesso solo in via provvisoria ai sensi del 7° comma dell’art. 8 quater del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche, e a seguito del provvedimento di ricognizione del fabbisogno di cui all’art. 1, comma 796, lett. u), della L. 296/06;
3) di dare atto che tale attività potrà essere eventualmente accreditata una volta concluso l’iter del provvedimento regionale di ricognizione del fabbisogno, avviato con nota PG/2009/187654 del 24/8/2009, finalizzato a rilevare il fabbisogno e l’eventuale necessità di nuovi accreditamenti con soggetti privati compreso eventuali ampliamenti di attività in strutture già accreditate;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.