n. 63 del 28.04.2010 - periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di utilizzo di materiale "fresato" nei rilevati e nel corpo stradale della tangenziale sud-ovest di Piacenza presentato dalla ditta Ponte Trebbia s.c. a r.l. (Titolo II - L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Utilizzo di materiale “fresato” nei rilevati e nel corpo stradale della seguente opera pubblica: Tangenziale sud-ovest di Piacenza variante su nuova sede dalla progressiva km 3+500 della Strada Provinciale n. 7 di Agazzano alla strada Tav in Comune di Piacenza” presentato dalla Ditta “Ponte Trebbia scarl” localizzato nei Comuni di Piacenza e Gragnano Trebbiense (PC) da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. il riutilizzo del materiale “fresato” è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e il quantitativo di tale materiale sottoposto ad operazioni di recupero non potrà in ogni caso superare il valore di 55.500 m3 (pari a circa 99.900 ton);

b. qualora sia intenzione della Ditta sottoporre il materiale “fresato” ad attività di recupero in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il quantitativo massimo di tali rifiuti sottoposti a recupero non potrà essere superiore a 85.000 ton/anno come indicato in Allegato 4 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativamente all’utilizzo di conglomerato bituminoso per la formazione di rilevati e sottofondi stradali;

c. le attività di recupero del materiale “fresato” potranno essere svolte esclusivamente al di fuori delle aree classificate dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (P.A.I.) come Fascia A e Fascia B, nelle quali le Norme di Attuazione del Piano stesso vietano espressamente “l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

d. l’esito positivo della presente procedura di verifica (screening) è in ogni caso subordinato alla verifica della non significatività dell’incidenza ambientale del progetto in esame rispetto al sito SIC IT4010016 “Basso Trebbia” mediante conclusione positiva della procedura di pre-valutazione di incidenza in corso presso i competenti Uffici Provinciali;

e. trattandosi di attività da realizzare all’interno del Parco Regionale del Fiume Trebbia (L.R. 4 novembre 2009, n. 19), dovrà essere inoltre acquisito il relativo nulla osta attualmente di competenza dell’Amministrazione Provinciale;

f. è fatto obbligo in ogni caso di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, iscrizioni e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, che dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

g. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi comunque in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

h. in relazione a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego di macchinari rumorosi, si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

i. al fine di evitare pericoli di contaminazione del suolo, del sottosuolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o sotterranei, l’area dovrà essere provvista di un adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, separato dalla rete eventualmente già presente presso il cantiere, che dovrà servire esclusivamente le porzioni del tracciato stradale in cui verrà utilizzato il materiale “fresato” convogliante verso un opportuno sistema di trattamento;

j. per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere dettagliati i sistemi di depurazione previsti ed acquisite, ad eccezione del caso in cui sia previsto il conferimento di tali rifiuti liquidi a centri autorizzati, le relative autorizzazioni allo scarico da parte dell’Amministrazione Comunale di Piacenza e/o Gragnano Trebbiense (per i reflui civili) e dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza (per i reflui industriali);

k. qualora la realizzazione del bitume schiumato mediante iniezione di acqua a temperatura ambiente avvenga in sito, dovranno essere ottenute le necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti per gli approvvigionamenti idrici eventualmente necessari da effettuarsi mediante prelievi da pozzo o da corpi idrici superficiali (autorizzazione alla perforazione, concessione di derivazione);

l. nei punti di attraversamento dei corsi d’acqua superficiali dovranno essere messi in opera sistemi antiribaltamento al fine di evitarne la contaminazione accidentale; in particolare dovranno essere previsti sistemi di classe H4 ai sensi del D.M. 21 giugno 2004;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Ponte Trebbia S.c. a r.l.; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Piacenza; al Comune di Gragnano Trebbiense; all’ARPA sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

3) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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