n.286 del 19.11.2025 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato "Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra in area idonea "Ca' Belletti", con potenza pari a 19.756,80 kWp", ubicato nei comuni di Bertinoro e Forlì proposto da Impresa Individuale Primo Bagioni
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra in area idonea “Ca’ Belletti”, con potenza pari a 19.756,80 kWp” localizzato nei comuni di Bertinoro e Forlì (FC), proposto da Impresa Individuale Primo Bagioni sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. in fase di istanza di autorizzazione integrare il progetto attuativo con gli aspetti di seguito riportati:
- prevedere una regolare manutenzione delle opere di regimazione delle acque meteoriche per garantire il corretto deflusso;
- escludere categoricamente l'uso di diserbanti o altri prodotti chimici per la gestione delle aree verdi (inclusa la siepe di mitigazione), utilizzando soltanto regolari sfalci e potature;
- per la pulizia periodica dei moduli fotovoltaici, finalizzata a mantenere l'efficienza degli stessi, evitare rigorosamente l'uso di qualsiasi tipo di detergente, impiegando ad esempio solamente acqua vaporizzata trattata calda ad altissima pressione;
2. in fase di istanza di autorizzazione integrare il progetto attuativo prevedendo per le perforazioni in T.O.C., l’adozione di soluzioni tecniche e gestionali più idonee e più cautelative per evitare il rischio di dispersione dei fanghi di perforazione, in particolare per l’eventuale uso di additivi nei fanghi bentonitici e nelle attività di perforazione, con utilizzo di prodotti biodegradabili e privi di sostanze tossiche e bioaccumulabili e/o persistenti come ulteriore misura precauzionale.
3. in fase di istanza di autorizzazione unica presentare, al fine di ridurre l’impatto visivo del campo fotovoltaico, un nuovo progetto del verde che preveda lo spessore della fascia arboreo-arbustiva di almeno 5 metri, mediante la messa a dimora di specie arboree autoctone a folta chioma lungo i confini di tutto il perimetro del sedime di intervento (eccetto gli accessi). Tale filtro vegetale deve avere altezza minima tale da superare quella dei moduli fotovoltaici nella configurazione più alta, deve essere piantumato in forma compatta, essere composto da essenze autoctone con prevalenza di sempreverdi, o comunque di alberature in grado di mantenere la schermatura visiva durante tutto il ciclo stagionale; il progetto dovrà prevedere la messa a dimora preferibilmente in autunno, dotando le piante di sistemi di protezione dalla fauna selvatica (protezione del tronco al colletto e della parte basale del fusto e una opportuna pacciamatura in copertura di elevato spessore); dovrà essere prevista una corretta manutenzione pluriennale per almeno 5 anni di tutti gli impianti completa di sistema di irrigazione e sostituzione delle fallanze alla fine di ogni ciclo vegetativo (autunno-inverno), oltre allo sfalcio periodico e al diserbo annuale degli infestanti, nonché il mantenimento del verde durante tutta la durata di funzionamento dell’impianto fino alla sua dismissione, prevedendone eventuali integrazioni, quando e se necessarie;
4. in fase di istanza di autorizzazione unica presentare un progetto modificato della recinzione perimetrale; in particolare essa dovrà essere rialzata da terra almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica; anche i cancelli di accesso al sito dovranno essere di colore verde come la recinzione;
5. in sede di presentazione di autorizzazione unica, tenuto conto dell’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e dell’importanza di misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, dovrà essere allegato il piano di monitoraggio previsto per la valutazione dei dati meteoclimatici per la fase post operam, che dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida Arpav - “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” anno 2023;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), dovrà essere effettuata da Arpae-SAC di Forlì-Cesena;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Impresa Individuale Bagioni Primo, ai Comuni di Bertinoro e Forlì, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Azienda U.S.L. della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.