n.98 del 22.04.2026 periodico (Parte Seconda)
Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2018/273 e (UE) n. 2026/471 - Autorizzazioni al reimpianto anticipato - Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 nonché disposizioni in ordine alla durata delle garanzie già rilasciate ed approvazione nuovo schema di fidejussione
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, per quanto riguarda la disciplina del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli:
· l’articolo 62, che stabilisce, tra l’altro, la durata delle autorizzazioni per il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate ai sensi del Regolamento;
· l’articolo 66, paragrafo 2, secondo il quale “gli Stati membri possono concedere un’autorizzazione a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 anche per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, ed in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo il quale gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un’autorizzazione ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata, all’obbligo di costituire una cauzione;
Visti, altresì:
- il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022, di attuazione del “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” di cui al citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, ed in particolare l’articolo 15, comma 2, secondo il quale, nei casi di autorizzazioni al reimpianto anticipato, l’impegno ad estirpare fornito dal produttore è corredato dalla costituzione di una cauzione;
- la Circolare AGEA n. 0012430 del 14 febbraio 2025, attuativa del soprarichiamato D.M. n. 649010/2022, ed in particolare il paragrafo “D. Reimpianti anticipati” in cui è ulteriormente specificato che “il produttore che intende avvalersi [della procedura di reimpianto anticipato] deve presentare una domanda alla Regione territorialmente competente; la domanda deve essere corredata […] da una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo. La fidejussione deve coprire i costi per l’estirpo coatto …”;
Atteso che l’articolo 62, paragrafo 3 del richiamato Regolamento (UE) n. 1308/2013, nella formulazione originariamente vigente, aveva stabilito in tre anni dalla data di concessione la validità, tra l’altro, delle autorizzazioni al reimpianto, comprese le autorizzazioni da reimpianto anticipato di cui all’articolo 66, paragrafo 2 del Regolamento stesso;
Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016, come modificata dalla successiva deliberazione n. 419 del 27 aprile 2020, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nella formulazione all’epoca in vigore e degli allora vigenti Regolamenti (UE) n. 560/2015 e (UE) n. 561/2015:
- sono state approvate le disposizioni regionali per la gestione delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- sono stati disciplinati i procedimenti relativi alla gestione del potenziale viticolo, tra i quali figura quello denominato “Reimpianto anticipato”, con cui vengono rilasciate le autorizzazioni di cui all’articolo 66, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
Evidenziato, in particolare, quanto disposto dalla citata deliberazione n. 746/2016 con riferimento al “reimpianto anticipato”, e precisamente:
- Allegato 1, paragrafo 2: le autorizzazioni al reimpianto anticipato “sono valide tre anni dalla data di concessione”;
- Allegato 1, paragrafo 10:
· 1° capoverso: “L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un'unica soluzione una equivalente superficie vitata aziendale regolarmente autorizzata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti. L'impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione per un importo pari a euro 5.500 per ettaro con durata di nove anni”;
· 4° capoverso, primo alinea: “La procedura per il reimpianto anticipato è la seguente: - il produttore presenta domanda di autorizzazione reimpianto anticipato con allegati la garanzia fideiussoria e l'impegno ad estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate”;
· 8° capoverso: “Se entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione il produttore non ha realizzato l'impianto e presentato comunicazione di avvenuto impianto, l'autorizzazione cessa di produrre effetti”;
· 10° capoverso, secondo alinea: “A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio territoriale, entro 60 giorni, effettua il controllo in loco e: aggiorna lo schedario viticolo; svincola la fideiussione. Con lo svincolo della garanzia fideiussoria si conclude il procedimento di reimpianto anticipato”;
Evidenziato, altresì, che quanto riportato al precedente capoverso è ulteriormente declinato nell’Allegato 3 “Mappatura delle fasi dei procedimenti vitivinicoli” alla medesima deliberazione n. 746/2016 nella parte riferita al procedimento di reimpianto anticipato;
Dato, inoltre, atto che con determinazione n. 10971 dell’8 luglio 2016, in attuazione di quanto previsto al punto 6) del dispositivo della citata deliberazione n. 746/2016, si è provveduto ad approvare:
- le “Modalità operative relative ai procedimenti di gestione del potenziale vitivinicolo per i quali è ammessa la presentazione di istanze tramite il CAA con la procedura del silenzio assenso”, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione,
- le “Modalità operative relative ai procedimenti di gestione del potenziale vitivinicolo per i quali le istanze sono presentate dal produttore tramite il soggetto mandatario”, nella formulazione di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione,
- la modulistica relativa alle istanze e comunicazioni afferenti ai procedimenti disciplinati dalla delibera n. 746/2016, contenuta nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione,
che riguardano, tra l’altro, il “procedimento di reimpianto anticipato” ed in cui si riprende quanto riportato nella più volte richiamata deliberazione n. 746/2016;
Dato, infine, atto che con la citata determinazione n. 10971/2016 si è provveduto, altresì, ad approvare lo schema di garanzia fideiussoria per il reimpianto anticipato dei vigneti, nella formulazione di cui all'allegato 4, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;
Visto il Regolamento (UE) n. 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 (c.d. nuovo “Pacchetto Vino”), ed in particolare l’articolo 1, punto 3) lettera a) che ha sostituito l’articolo 62, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, stabilendo, al novellato comma 5, che “le autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 66 il 18 marzo 2026 o dopo tale data e le autorizzazioni concesse in conformità di tale articolo che sono valide in tale data sono valide fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui sono state concesse”;
Atteso dunque, con riguardo ai reimpianti anticipati, che la modifica introdotta dal citato Regolamento (UE) n. 2026/471, pur lasciando invariato il termine massimo per effettuare l’estirpazione (entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti), ha prolungato la validità delle predette autorizzazioni rispetto ai tre anni originariamente previsti, prevedendo (anche per le autorizzazioni in corso di validità al 18 marzo 2026 – data di entrata in vigore del medesimo Regolamento) una durata fino a 9 campagne di commercializzazione, compresa quella di concessione dell’autorizzazione;
Atteso altresì che, a fronte della nuova validità delle autorizzazioni al reimpianto anticipato disposta dal più volte richiamato Regolamento (UE) n. 2026/471, il relativo procedimento ha, così, una durata complessiva fino a 13 anni calcolati tenendo in considerazione i tempi massimi per procedere all’impianto (9 campagne di commercializzazione) e alla successiva estirpazione (4 anni dalla data in cui sono state impiantate nuove viti), oltre ai termini procedimentali:
- di approvazione dell’istanza per ottenere l’autorizzazione all’impianto;
- conseguenti alla comunicazione dell’avvenuto estirpo;
Evidenziato dunque che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2026/471, quanto riportato nella citata deliberazione n. 746/2016 e nella modulistica approvata con la determinazione n. 10971/2016, in particolare per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni al reimpianto anticipato e delle relative cauzioni risulta non più rispondente al dettato normativo dell’Unione Europea ed alle esigenze di garanzia poste dall’obbligo di prestare una cauzione;
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, “il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” e che, dunque, le previsioni introdotte dal più volte citato Regolamento (UE) n. 2026/471 producono automaticamente effetti nell’ordinamento interno dal momento della sua entrata in vigore;
Ritenuto pertanto, nelle more di una più compiuta definizione della materia con la futura approvazione dei regolamenti attuativi del nuovo “Pacchetto vino”, di:
1) precisare che le autorizzazioni al reimpianto anticipato concesse a decorrere dal 18 marzo 2026 e quelle ancora in corso di validità in tale data mantengono efficacia “fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui sono state concesse” e che ogni diversa previsione della deliberazione n. 746/2016 e della determinazione n. 10971/2016, compresa la modulistica, si intende superata dalla nuova previsione di maggiore durata;
2) stabilire, a sostituzione di ogni diversa previsione delle citate deliberazione n. 746/2016 e determinazione n. 10971/2016, che la garanzia fideiussoria a favore della Regione abbia una durata di quattordici anni dalla data di emissione/sottoscrizione, e comunque fino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione Emilia-Romagna;
3) approvare il nuovo schema di garanzia fideiussoria per il reimpianto anticipato dei vigneti, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che la garanzia fideiussoria deve essere:
- emessa da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d’Italia o dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario), con oneri a carico del beneficiario;
- rilasciata per un importo pari a euro 5.500,00 per ettaro, oltre ad interessi legali e imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione Emilia-Romagna conseguenti all’estirpo coatto, firmata digitalmente e trasmessa via PEC al Settore territorialmente competente;
4) stabilire - con riferimento alle autorizzazioni al reimpianto anticipato in corso di validità alla data del presente atto – che i relativi produttori presentino al Settore territorialmente competente, entro 60 giorni dalla richiesta, l’estensione della cauzione già prestata per la durata stabilita al precedente punto 2), pena l’impossibilità di avvalersi dei nuovi termini di validità previsti dal Regolamento (UE) n. 2026/471 e conseguentemente l’inefficacia dell’autorizzazione qualora non esercitata entro i termini originari;
5) stabilire, altresì - con riferimento ai procedimenti di rilascio di un’autorizzazione al reimpianto anticipato già avviati ma non ancora conclusi alla data di adozione del presente atto (nell’ambito dei quali è stata presentata una cauzione di durata novennale) – che i relativi produttori, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta, integrino la documentazione facendo pervenire al Settore territorialmente competente l’estensione della cauzione già prestata per la durata stabilita al precedente punto 2); nelle more di tale integrazione, i termini del relativo procedimento restano sospesi; in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di integrazione della polizza fideiussoria già prestata, l’istanza è dichiarata inammissibile;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’articolo 37, comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase” (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato inoltre atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
1) di precisare che le autorizzazioni al reimpianto anticipato concesse a decorrere dal 18 marzo 2026 e quelle ancora in corso di validità in tale data mantengono efficacia “fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui sono state concesse” ed ogni diversa previsione della deliberazione n. 746/2016 e della determinazione n. 10971/2016, compresa la modulistica, si intende superata dalla nuova previsione di maggiore durata;
2) di stabilire, a sostituzione di ogni diversa previsione delle citate deliberazione n. 746/2016 e determinazione n. 10971/2016, che la garanzia fideiussoria a favore della Regione abbia una durata di quattordici anni dalla data di emissione/sottoscrizione, e comunque fino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione Emilia-Romagna;
3) di approvare il nuovo schema di garanzia fideiussoria per il reimpianto anticipato dei vigneti, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che la garanzia fideiussoria deve essere:
- emessa da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d’Italia o dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario), con oneri a carico del beneficiario;
- rilasciata per un importo pari a euro 5.500,00 per ettaro, oltre ad interessi legali e imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione Emilia-Romagna conseguenti all’estirpo coatto, firmata digitalmente e trasmessa via PEC al Settore territorialmente competente;
4) di stabilire - con riferimento alle autorizzazioni al reimpianto anticipato in corso di validità alla data del presente atto – che i relativi produttori presentino al Settore territorialmente competente, entro 60 giorni dalla richiesta, l’estensione della cauzione già prestata per la durata stabilita al precedente punto 2), pena l’impossibilità di avvalersi dei nuovi termini di validità previsti dal Regolamento (UE) n. 2026/471 e conseguentemente l’inefficacia dell’autorizzazione qualora non esercitata entro i termini originari;
5) di stabilire, altresì - con riferimento ai procedimenti di rilascio di un’autorizzazione al reimpianto anticipato già avviati, ma non ancora conclusi alla data di adozione del presente atto (nell’ambito dei quali è stata presentata una cauzione di durata novennale) – che i relativi produttori, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta, integrino la documentazione facendo pervenire al Settore territorialmente competente l’estensione della cauzione già prestata per la durata stabilita al precedente punto 2); nelle more di tale integrazione, i termini del relativo procedimento restano sospesi; in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di integrazione della polizza fideiussoria già prestata, l’istanza è dichiarata inammissibile;
6) di confermare ogni altra disposizione della deliberazione n. 746/2016 e della determinazione n. 10971/2016 che non siano incompatibili con le previsioni del Regolamento (UE) n. 2026/471 e del presente atto;
7) di stabilire infine che eventuali modifiche allo schema di fideiussione approvato con il presente atto potranno essere disposte con atto del Dirigente dell’Area produzioni vitivinicole del Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;
8) di trasmettere il presente atto ai Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e ai CAA della Regione Emilia-Romagna;
9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
10) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la più ampia diffusione anche attraverso il sito E-R Agricoltura Caccia e Pesca.