n.15 del 19.01.2024 (Parte Seconda)
Approvazione del primo stralcio del Piano regionale di protezione civile e delle indicazioni metodologiche sulla realizzazione delle carte regionali delle aree a pericolosità incendi di interfaccia e delle aree di potenziale distacco valanghe - PRA (Potential Release Areas)
VISTE:
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito, per brevità, “Agenzia”);
RICHIAMATA la vigente legislazione di settore, ed in particolare:
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, così come modificato e integrato dal Decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, e nello specifico:
- l’art. 2 “Attività di Protezione civile”, secondo cui:
- comma 1), sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- comma 2), la previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile;
- comma 4), lettera b), sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
- l’art. 11 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”, in particolare:
- comma 1), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
- lettera a), le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, [omissis], ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
- lettera d), la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni;
- lettera e), l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
- lettera g), le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
- lettera h), la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato [omissis];
- l’art. 17 “Sistemi di allertamento”, comma 2, secondo cui il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento;
- l’art. 18 “Pianificazione di protezione civile”, comma 1), secondo cui la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata, tra l’altro, alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale;
- la Direttiva del 30 aprile 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 luglio 2021, n. 160, recante “Indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione civile ai diversi livelli territoriali”, di seguito Direttiva, secondo cui:
- la pianificazione di protezione civile è un’attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali, nazionale, regionale, provinciale/Città metropolitana/area vasta, ambito territoriale e organizzativo ottimale, comunale, per la preparazione e la gestione delle attività di cui all’articolo 2 del Codice, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- le Regioni provvedono all’adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, definendo le modalità di coordinamento del concorso delle diverse strutture regionali alle attività di protezione civile;
- l’Allegato alla Direttiva nel quale vengono individuati gli elementi strategici minimi ed indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, in particolare:
- il capitolo 2, “I contenuti del piano di protezione civile a livello regionale, provinciale/Città metropolitana, d’ambito e comunale”;
- il capitolo 4, “L’approvazione, l’aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile”, in particolare il paragrafo 4.2. che prevede l’aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione (ad esempio, la rubrica, i responsabili dell’amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli) e la revisione periodica con cadenza massima triennale per la variazione degli aspetti più rilevanti del piano (ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l’assetto politico e amministrativo, l’organizzazione della struttura di protezione civile);
- il capitolo 6, “L’organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile” secondo cui i piani di protezione civile sono redatti digitalmente secondo i principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, tali da garantire la standardizzazione, la gestione, la diffusione, l’accesso, la conservazione, lo scambio e l’aggiornamento dei dati e dei documenti in modalità “nativamente digitale” e la disponibilità di informazioni e dati attuali nei piani deve, in generale, essere garantita attraverso il puntuale riferimento o collegamento alle fonti (banche dati, sistemi informativi, altri strumenti di pianificazione) in cui tali informazioni sono curate e rese accessibili, evitando laddove possibile la mera trascrizione delle stesse da una fonte all’altra;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2009 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” nella quale si dispone che la sala operativa regionale, che deve assicurare in emergenza l'operatività H24, garantisca al Sistema l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività poste in essere, comunichi la tipologia e l'entità delle risorse nazionali necessarie per integrare quelle territoriali, e mantenga il raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale;
- le “Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei centri operativi di Coordinamento e Aree di emergenza” - Repertorio n°1099 del 31/03/2015 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che acquisisce i contenuti della Direttiva sopra citata del 2008 in merito ai centri di coordinamento evidenziando che la struttura organizzativa debba avvenire per Funzioni di supporto, intese come forma organizzativa di coordinamento per obiettivi, tale da porre in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un’emergenza;
RICHIAMATE
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 “Istituzione del Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2018 “Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto”
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe”;
RICHIAMATE
- la propria deliberazione n. 1669 del 14 ottobre 2019 “Approvazione del documento "Allegato 2 – Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della regione Emilia-Romagna – Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)”;
- la propria deliberazione n. 1761 del 30 novembre 2020 “Aggiornamento del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 962/2018”;
- la propria deliberazione n. 1103 del 4 luglio 2022 “Pianificazione regionale di protezione civile: individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e connessi criteri organizzativi di cui al codice di protezione civile e approvazione dello schema di ‘Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile di un Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)’”, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile;
- la propria deliberazione n. 1211 del 18 luglio 2022 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. n. 353/00. Periodo 2022-2026”;
- la propria deliberazione n. 228 del 20 febbraio 2023 Approvazione dei documenti "Schema per la predisposizione dei piani di protezione civile a livello provinciale/Città metropolitana e d'ambito" e "Servizio di dati geografici ai fini di pianificazione di protezione civile";
RILEVATO che
- l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha predisposto il documento “Piano regionale di protezione civile: primo stralcio”, allegato 1 alla presente deliberazione, che fornisce:
- indicazioni rispetto alla definizione, a livello regionale, degli scenari di riferimento relativamente ai rischi ivi considerati;
- Il modello di intervento che la Regione mette in atto in occasione di situazioni emergenziali sul proprio territorio e una prima indicazione delle risorse di cui dispone;
- tale documento, unitamente alle disposizioni regionali vigenti sopra elencate, in tema di incendi boschivi, rischio sismico, sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero e il rischio valanghe, bacini in cui siano presenti grandi dighe, costituisce, limitatamente al contenuto e ai rischi a cui si riferisce, il riferimento per la pianificazione dell’emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze;
- l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha elaborato i seguenti documenti:
- Indicazioni metodologiche sulla realizzazione della carta regionale delle aree a pericolosità incendi di interfaccia, Allegato 2 alla presente deliberazione;
- Indicazioni metodologiche sulla realizzazione della carta regionale delle aree di potenziale distacco valanghe – PRA (Potential Release Areas), Allegato 3 alla presente deliberazione;
DATO ATTO degli “Accordi per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile di un Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)” sottoscritti dal Presidente della Regione Emilia-Romagna con i rispettivi Prefetti delle Province della Regione Emilia-Romagna;
VISTO l’articolo 12 della citata L.R. n. 1/2005, che prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale degli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché delle disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali;
RICHIAMATE:
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna;
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13.10.2017 e PG/2017/779385 del 21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la D.G.R. n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
- la D.G.R n. 415 del 29 marzo 2021 della DG REII, “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022, “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la D.G.R. n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della giunta regionale”;
VISTI infine:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- la D.G.R. n. 1846 del 2 novembre 2022 “Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 – Anno 2022”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta del Vicepresidente assessore a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;
- di approvare il documento “Piano regionale di protezione civile: primo stralcio”, Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, dando atto che costituisce schema di piano regionale e fornisce indicazioni rispetto alla definizione a livello regionale degli scenari di riferimento relativamente ai rischi ivi considerati e al modello d’intervento regionale in situazioni di emergenza;
- di stabilire che, unitamente al documento di cui al punto 1, le disposizioni regionali vigenti sottoelencate, in tema di ambiti territoriali ottimali, incendi boschivi, rischio sismico, sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero e il rischio valanghe, bacini in cui siano presenti grandi dighe, costituiscono, limitatamente al contenuto e ai rischi a cui si riferiscono, il riferimento per la pianificazione dell’emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze:
- DGR n. 1669/2019 “Approvazione del documento "Allegato 2 - Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della regione Emilia-Romagna - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)”;
- DGR n. 1761/2020 “Aggiornamento del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile" di cui alla delibera di giunta regionale n. 962/2018”;
- piani di emergenza diga predisposti ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe” e ss.mm.ii.;
- DGR n. 1211 del 18 luglio 2022 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. n. 353/00. Periodo 2022-2026”;
- DGR n. 1103 del 4 luglio 2022 “Pianificazione regionale di protezione civile: individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e connessi criteri organizzativi di cui al codice di protezione civile e approvazione dello schema di ‘Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile di un Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)’”, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile;
- di approvare il documento “Indicazioni metodologiche sulla realizzazione della carta regionale delle aree a pericolosità incendi di interfaccia”, Allegato 2 alla presente deliberazione;
- di approvare il documento “Indicazioni metodologiche sulla realizzazione della carta regionale delle aree di potenziale distacco valanghe – PRA (Potential Release Areas), Allegato 3 alla presente deliberazione;
- di stabilire che le modalità di accesso ai contenuti geografici del piano saranno riportati sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/);
- di dare atto che il piano regionale, in quanto documento costituito anche da dati geografici acquisiti mediante puntuale riferimento o collegamento alle fonti (banche dati, sistemi informativi, altri strumenti di pianificazione) in cui tali informazioni sono curate e rese accessibili, assume carattere dinamico ed è soggetto, pertanto, per i contenuti e le relative tempistiche di aggiornamento, alle modalità utilizzate dagli stessi soggetti produttori dei dati;
- di stabilire che il piano regionale verrà rivisto e aggiornato con cadenza massima triennale, fatte salve differenti tempistiche previste dalle normative di settore in relazione ai rischi di cui al documento citato al punto 1;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione, e i relativi Allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e di provvedere alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.