n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)
Contributo finanziario regionale alle Province, finalizzato al concorso alla attività anti incendio boschivo - Anno 2013 - Assegnazione e impegno di spesa
IL DIRETTORE
Viste:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", che all’art. 108, comma 1:
- punto a, 5), conferma l'attribuzione delle funzioni di spegnimento degli incendi boschivi alle Regioni, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei che rimane di competenza statale;
- punto b, 2), attribuisce alle Province la funzione di predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza sulla base di indirizzi regionali;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", in particolare gli articoli n. 1 - secondo comma -, n. 12 e l'art. 3 che stabilisce che le Regioni approvino il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e che tale piano debba individuare le procedure per la lotta contro gli incendi boschivi;
- la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale e locale" che all'art. 177, comma 2, delega alle Province le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile", ed in particolare l’art. 20, comma 2, in cui si stabilisce l’autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile dell’Agenzia stessa;
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile” che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;
- il “ Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000 - Periodo 2012-2016 “ approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 del 13 luglio 2012 ( Parte Seconda );
Considerato che:
- le Province hanno il compito di redigere i Piani di Emergenza Provinciali al fine di individuare il modello d’intervento per la vigilanza, l’avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi;
- i Protocolli d’Intesa e le Convenzioni stipulate fra le Province, gli Enti e le strutture tecniche istituzionalmente preposte alla lotta agli incendi boschivi definiscono le procedure operative dell’attività antincendio e costituiscono parte integrante dei Piani di Emergenza provinciali predisposti dalle Province;
- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, nell’ambito del rapporto di collaborazione con gli Enti locali nella gestione delle attività antincendio boschivo, intende provvedere all’assegnazione di finanziamenti alle Province quale concorso alle spese per le attività in materia Anti-Incendio Boschivo( A.I.B.)per l’anno 2013;
Dato atto che con propria determinazione n. 1173 del 14 novembre 2013 di "Approvazione del secondo stralcio del programma operativo 2013 dell'Agenzia regionale di protezione civile, relativo alle attività comportanti l'utilizzo di risorse finanziarie" è stata programmata la concessione di un finanziamento alle province, finalizzato al concorso alle attività anti incendio boschivo anno 2013 per una spesa complessiva di 159.000,00 euro;
Definito detto finanziamento in complessivi € 158.998,00 così ripartiti:
- € 154.998,00 disponibili per le nove Province del territorio regionale, secondo lo schema di seguito riportato:
Provincia |
Entità finanziamento Euro |
Piacenza |
17.222,00 |
Parma |
17.222,00 |
Reggio Emilia |
17.222,00 |
Modena |
17.222,00 |
Bologna |
17.222,00 |
Ferrara |
17.222,00 |
Forlì-Cesena |
17.222,00 |
Ravenna |
17.222,00 |
Rimini |
17.222,00 |
- € 4.000,00 disponibili per la sola Provincia di Parma per il recupero di parte del medesimo contributo concesso per l’anno 2011, adeguatamente rendicontato, ma, per mero errore materiale, non completamente liquidato nella determinazione n. 500 del 19/6/2013;
Ritenuto di subordinare l’assegnazione e la successiva erogazione dei finanziamenti in parola, così come già illustrato nella nota PC.2013.4084 del 19/3/2013, ai seguenti adempimenti:
A) predisposizione del Programma di spesa contenente il dettaglio delle spese ammissibili al contributo, secondo le priorità elencate nella successiva lettera B), eventualmente già completate e sostenute nell’anno 2013, e/o che avranno completamento nell’anno 2014, per le quali però risulti emesso il relativo atto d’impegno economico-finanziario entro l’anno 2013;
B) completa attuazione dei Programmi di spesa di cui alla precedente lettera A), che ogni Provincia dovrà presentare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, e che dovranno essere modulati seguendo esclusivamente nell’ordine le priorità sotto indicate:
PRIORITÀ 1):
Spese direttamente sostenute dalle Province per le certificazioni mediche (annuali e/o biennali) per tutto il personale volontario specificamente formato e certificato in materia di anti incendio boschivo, disponibile al pronto impiego in attività anti incendio boschivo all’interno della relativa Provincia;
PRIORITÀ 2):
Attivabile dopo la completa soddisfazione delle esigenze di cui alla priorità 1, e/o nell’ipotesi di espressa e motivata dichiarazione in cui si escluda la necessità finanziaria per la copertura delle spese ricomprese nella priorità 1:
Quota a completamento dell’intero importo assegnato, da impiegare per spese direttamente sostenute dalle Province, per l’acquisto di dispositivi individuali di protezione per il personale volontario indicato alla precedente priorità 1);
PRIORITÀ 3):
Attivabile dopo la completa soddisfazione delle esigenze di cui alle priorità 1 - 2 e/o nell’ipotesi di espressa e motivata dichiarazione in cui si escluda la necessità finanziaria per la copertura delle spese ricomprese nelle priorità 1 - 2:
Quota a completamento dell’intero importo assegnato, da impiegare per le seguenti spese:
a- spese relative all’attivazione dei Centri Operativi Provinciali, nei casi in cui la Provincia ne abbia la gestione (copertura di sole spese di utenze per il funzionamento della sede C.O.P., per servizi radio, telefonia fissa, telefonia mobile di reperibilità COP, televisivi per canone RAI, internet, fax, e di erogazione energia elettrica, gas, acqua );
b- spese vive di rimborso, anche forfettario, di pasti e di carburante connesse alle convenzioni eventualmente vigenti nell’anno corrente, in materia di svolgimento di attività Anti Incendio Boschivo, con Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Coordinamenti Provinciali di Volontariato, esclusivamente effettuate durante il periodo di attivazione della fase di attenzione e di pre allarme per il rischio di incendi boschivi, dichiarato con apposito atto dell’Agenzia, e direttamente sostenute dalle strutture convenzionate e/o dalle province.
Per spese vive di rimborso pasti sono di norma da intendersi le spese sostenute presso esercizi di ristorazione, documentabili con fatture e/o scontrini fiscali, fino ad una spesa massima di € 15,00 per pasto.
Nei comprovati casi eccezionali in cui logisticamente, nel rapporto spazio/tempo, risulta maggiormente conveniente per il regolare svolgimento del servizio AIB, la fruizione libera del pasto, la rendicontazione di tali spese, corredata da apposita dichiarazione che comprovi l’eccezionalità del caso come sopra descritto, farà quindi riferimento ad un rimborso forfettario nel limite massimo del valore del buono pasto in uso per i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di riferimento.
Per spese vive di rimborso carburante sono di norma da intendersi le spese per l’ acquisto di carburante utilizzato sia sui mezzi di servizio inseriti nella Colonna Mobile Regionale, e quindi documentabili con fatture, scontrini fiscali, e/o carte carburante o simili, sia sui mezzi di servizio non inseriti nella Colonna Mobile Regionale, e quindi documentabili anche mediante rimborso chilometrico( calcolato sul valore di 1/5 del prezzo medio del periodo del carburante utilizzato).
Nei comprovati casi eccezionali in cui logisticamente, nel rapporto spazio/tempo, risulta maggiormente conveniente per il regolare svolgimento del servizio AIB, l’utilizzo del mezzo privato rispetto ad altro mezzo (di servizio e/o pubblico), la rendicontazione di tali spese, corredata da apposita dichiarazione che comprovi l’eccezionalità del caso come sopra descritto, farà quindi riferimento al rimborso chilometrico (calcolato sul valore di 1/5 del prezzo medio del periodo del carburante utilizzato) per il solo tragitto di andata e ritorno abitazione/luogo di servizio effettivo.
Per luogo di servizio effettivo è da intendersi esclusivamente il luogo in cui è ubicata la postazione di avvistamento, oppure, nel caso di avvistamento itinerante, il luogo di partenza del servizio di avvistamento itinerante, ovvero il luogo di partenza del servizio attivo di spegnimento.
PRIORITÀ 4):
Attivabile dopo la completa soddisfazione delle esigenze di cui alle priorità 1 - 2 - 3, e/o nell’ipotesi di espressa e motivata dichiarazione in cui si escluda la necessità finanziaria per la copertura delle spese ricomprese nelle priorità 1 - 2 - 3:
Quota a completamento dell’intero importo assegnato, da impiegare per le seguenti spese direttamente sostenute dalle Province:
- acquisti di materiale di facile consumo per potenziamento servizio COP ( p.e. cancelleria, materiale cartaceo di utilità e supporto al servizio come cartine, stampe );
- acquisti di materiale e/o piccole attrezzature a dotazione personale delle singole unità operative, ad integrazione dei dispositivi individuali di protezione, per utilità e finalità strettamente operative ( p.e. binocoli, torce, lame, bussole, etc. ), ad esclusione di automezzi, veicoli, motoveicoli e relativi accessori, materiale hardware e software, d’ufficio, di telefonia, radio ed interconnettività, pezzi di ricambio e/o spese di manutenzione di attrezzature e/o macchinari, componentistica elettronica varia, ed ogni altra attrezzatura complessa non personale, anche attinente l’attività AIB.
C) completa attuazione delle note contenute nelle apposite prese d’atto di conformità alle prescrizioni dettate dalla presente determinazione;
D) presentazione, da parte delle Province, entro il termine massimo fissato al 1 luglio 2014, della rendicontazione delle spese sostenute, redatta come di seguito indicato:
- la rendicontazione delle spese sostenute dovrà consistere nella presentazione di un unico atto o determinazione del dirigente del competente settore o servizio provinciale, riassuntivo e di approvazione della rendicontazione presentata, nel quale siano riportati, per ogni spesa, i seguenti dettagli:
1) indicazione e descrizione della spesa ( tipologia e descrizione sommaria, periodo e date, n. totale di unità di personale e di mezzi coinvolti, etc.);
2) indicazione dei riferimenti dei documenti di spesa (n. e data fatture e/o scontrini fiscali e/o bollette);
3) indicazione di eventuali riferimenti delle documentazioni di impegno e/o liquidazione;
4) specifica dichiarazione di avvenuta verifica e controllo di congruità e regolarità tecnico-contabile delle spese rendicontate, nel rapporto tra le documentazioni di spesa ed il servizio effettivamente prestato o il prodotto acquistato;
5) specifica dichiarazione di disponibilità, presso gli uffici provinciali, della documentazione in originale e/o in copia conforme all’originale, indicata nell’atto di rendicontazione.
Poiché il finanziamento verrà quindi erogato sulla sola base di quanto auto dichiarato nell’unico atto di rendicontazione, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile si riserva la possibilità di effettuare, a campione, verifiche tecnico-contabili sulle documentazioni di spesa indicate.
Vista:
- la determinazione n. 1036 del 5 dicembre 2012 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per l'esercizio finanziario 2013;
- la determinazione n. 1037 del 6 dicembre 2012 con la quale è stata adottata la proposta di piano annuale delle attività per l'anno 2013 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- la deliberazione di Giunta n. 2003 del 17 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione ed il piano annuale delle attività dell’Agenzia regionale per l’esercizio finanziario 2013;
- la determinazione n. 105 del 1 marzo 2013 con la quale è stato approvato il primo stralcio del programma operativo 2013 delle attività comportanti l’utilizzo di risorse finanziarie;
- la dliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n. 1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;
- la determinazione n. 609 del 22 luglio 2013, di adozione dell’assestamento di bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’esercizio finanziario 2013. Primo provvedimento generale di variazione, successivamente approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 2 agosto 2013;
- la determinazione n. 1173 del 14 novembre 2013 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del programma operativo 2013 delle attività comportanti l’utilizzo di risorse finanziarie;
Richiamate:
- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;
Dato atto che gli oneri derivanti dall'assegnazione di cui al presente provvedimento, per la somma complessiva di € 158.998,00, trovano copertura finanziaria come di seguito indicato:
a) quanto ad € 93.000,00 sul Capitolo U19003 “ Trasferimenti a strutture ed enti di ricerca ed enti delle amministrazioni locali per il concorso alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in attuazione della Legge n. 353/2000 “ di cui all’U.P.B. 1.4.190, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che presenta la necessaria disponibilità;
b) quanto ad € 65.998,00 sul Capitolo U20004 “Trasferimenti a strutture pubbliche di ricerca ed a enti delle amministrazioni locali per assicurarne il concorso alle attività di protezione civile ai fini del potenziamento del sistema regionale di protezione civile (art. 138, comma 16 L. n. 388/00; Artt. 3, 4, 14, 15, 17, 18, 20 e 22 L.R. n. 1/05)" di cui all’U.P.B. 1.4.200, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di spesa per l’assegnazione di finanziamenti alle Province quale concorso alle spese per le attività in materia Anti-Incendio Boschivo (A.I.B.)per l’anno 2013, ammontante complessivamente a € 158.998,00, possa essere assunto con il presente atto;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/08;
- la deliberazione di Giunta tegionale 30 luglio 2012 n. 1080 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
Visto il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26, si dà atto che a seguito dell’approvazione della presente determinazione si provvederà alla sua pubblicazione sul portale istituzionale;
Dato atto dei pareri allegati;
determina:
A) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
B) di assegnare, sulla base di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato a titolo di finanziamento, la somma complessiva di € 159.000,00 a favore delle Province quale concorso alle spese per le attività in materia Anti Incendio Boschivo (A.I.B.) per l’anno 2013, e per la sola Provincia di Parma, anche a recupero di parte del medesimo contributo concesso per l’anno 2011, adeguatamente rendicontato, ma, per mero errore materiale, non completamente liquidato nella Determinazione n. 500 del 19.06.2013;
C) di ripartire la somma di cui al precedente punto B), fra le Province della Regione, come di seguito indicato:
Provincia |
Entità finanziamento Euro |
Piacenza |
17.222,00 |
Parma |
17.222,00 |
Reggio Emilia |
17.222,00 |
Modena |
17.222,00 |
Bologna |
17.222,00 |
Ferrara |
17.222,00 |
Forlì-Cesena |
17.222,00 |
Ravenna |
17.222,00 |
Rimini |
17.222,00 |
D) di subordinare l’assegnazione, disposta da precedenti punti A) B) C), e la successiva fase di erogazione dei finanziamenti in parola, agli adempimenti espressi in dettaglio nelle premesse;
E) di impegnare la spesa complessiva di € 158.998,00 come di seguito indicato:
a) quanto ad € 93.000,00 al n. 209 di impegno del Capitolo U19003 “ Trasferimenti a strutture ed enti di ricerca ed enti delle amministrazioni locali peril concorso alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in attuazione della Legge n. 353/2000 “ di cui all’U.P.B. 1.4.190;
b) quanto ad € 66.000,00 al n.210 di impegno del Capitolo U20004 “Trasferimenti a strutture pubbliche di ricerca ed a enti delle amministrazioni locali per assicurarne il concorso alle attività di protezione civile ai fini del potenziamento del sistema regionale di protezione civile (art. 138, comma 16 L. n. 388/00; artt. 3, 4, 14, 15, 17, 18, 20 e 22 L.R. n.1/05)" di cui all’U.P.B. 1.4.200;
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che presenta la necessaria disponibilità;
F) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore di ciascuna Amministrazione provinciale si provvederà in unica soluzione, con successivi atti adottati dal dirigente competente, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 secondo l’importo massimo della ripartizione indicata al precedente punto C), e l’osservanza delle prescrizioni previste al precedente punto D).
G) di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.