n.232 del 08.11.2012 (Parte Prima)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di mantenere la rete dei rapporti internazionali volti all’accesso a documentazione scientifica e alla collaborazione per la presentazione a finanziamento di progetti nell’ambito dei bandi dell’Unione Europea avviati negli scorsi anni, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, ai seguenti organismi associativi:

a) Associazione International Agency for Health Technology Assessment, di seguito denominata INAHTA, rete di agenzie prioritariamente pubbliche costituita il 27 settembre 1993 a Parigi, partner della World Health Organization (WHO), che persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie tra le agenzie aderenti la rete;

b) Guidelines International Network, di seguito denominata GIN, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Regno Unito Companies Act 1985, che persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento e la valutazione di linee guida per la pratica clinica;

c) European Regional and Local Health Authorities, di seguito denominata EUREGHA, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Belgio 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni, che persegue l’obiettivo di realizzare e rafforzare la collaborazione tra Regioni, le autonomie locali e le istituzioni europee nell’ambito delle definizioni delle politiche sanitarie europee;

d) Health Technology Assessment International, di seguito denominata HTAI, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Canada Societies Act of Alberta 2000, che persegue l’obiettivo di supportare e promuovere lo sviluppo e l’utilizzo delle valutazioni delle tecnologie sanitarie nel mondo;

e) Regions for Health Network della Organizzazione Mondiale della Sanità, di seguito denominata RHN, rete di regioni costituita il 17 novembre 1992 a Dusseldorf, che persegue l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle Regioni nella promozione e definizione delle politiche sanitarie.

Art. 2

Partecipazione agli organismi associativi

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

c) che l’organismo associativo goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3

Esercizio dei diritti partecipativi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all’articolo 1.

2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo scopo.

3. Ogni modifica dello statuto degli organismi associativi di cui all’articolo 1 deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l’Assemblea legislativa, in attuazione dell’articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa agli organismi associativi di cui all’articolo 1 con una prima quota di adesione, pari a euro 1.350,00 per l’Associazione INAHTA, a euro 1.500,00 per la rete GIN, a euro 5.000,00 per l’associazione EUREGHA, a euro 1.360,00 per l’associazione HTAI, a euro 5.000,00 per l’associazione RHN.

2. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell’ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

3. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell’ambito dell’U.P.B 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-Spese correnti”, voce n. 19 dell’elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2012.

4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni di bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2012

VASCO ERRANI

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