n.146 del 04.06.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Incremento della produttività dell'allevamento avicolo "Camposonaldo"", localizzato nel comune di Santa Sofia (FC), proposto da Società Agricola Timal s.s.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
 
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
 
determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “incremento della produttività dell'allevamento avicolo "Camposonaldo"”, localizzato nel Comune di Santa Sofia (FC) proposto da Società Agricola Timal S.S. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. entro 60 giorni dalla data di efficacia della determina del presente provvedimento e comunque prima della presentazione dell’istanza di modifica dell’autorizzazione unica ambientale, dovrà essere trasmessa ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una proposta progettuale relativa a tutte le barriere verdi presenti nell’allevamento comprensiva di:

a. un piano dettagliato di manutenzione e ripristino delle fallanze, per un arco temporale non inferiore a cinque anni, con previsione di reimpianto di esemplari di almeno 1.5 metri di altezza appartenenti a specie autoctone, entro il primo periodo utile (autunno o primavera);

b. un impianto di irrigazione a goccia o in alternativa un piano di irrigazione di soccorso, volto soprattutto a garantire il corretto attecchimento dei nuovi impianti;

c. documentazione fotografica attestante lo stato attuale delle fasce vegetali perimetrali;

il periodo quinquennale relativo alla manutenzione e al ripristino delle fasce arboree decorrerà dalla data di presentazione del progetto di cui alla presente condizione ambientale;

2. 2. entro 60 giorni dalla conclusione del quinquennio, dovrà essere trasmessa ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una relazione tecnico-descrittiva, comprensiva di documentazione fotografica di tutte le barriere verdi presenti nell’allevamento, con particolare riferimento agli interventi effettuati per il ripristino delle fallanze;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da Arpae-SAC di Forlì-Cesena;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). ARPAE SAC di Forlì-Cesena dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

a) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Agricola Timal S.S., al Comune di Santa Sofia, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;

b) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

c) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

d) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013. 

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