n.170 del 09.06.2021 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda agricola Ca’ Nova di Fermi Andrea. Subentro con variante sostanziale (aumento del prelievo) all’istanza presentata dalla ditta Fermi Andrea e Daniele per l’ottenimento della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Besenzone (PC), località Mercore Superiore, ad uso zootecnico e domestico - Proc. PC02A0170 – SINADOC 28298/2020

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi dell’art. 5 e seguenti del R.R. 41/2001, all’Impresa Individuale Agricola Cà Nova di Fermi Andrea (C.F. FRMNDR69L02D061Y e P.IVA 01508600333), con sede in Comune di Besenzone (PC) – Via Mercore Superiore n. 46, subentrata, con variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) all’istanza in precedenza presentata dall a ditta Fermi Andrea e Daniele (P.I.V.A. 00312550338), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC02A0170, avente ora le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso zootecnico e domestico;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 2;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 9.300; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2030; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina