n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione del Consiglio regionale n. 646 del 20 gennaio 2005 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifica di termine. (Proposta della Giunta regionale in data 30 novembre 2009, n. 1963)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1963 del 30 novembre 2009, recante ad oggetto “D.C.R. 20 gennaio 2005, n. 646 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifica di termine.”;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 34946 in data 9 dicembre 2009;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), allegato al testo di proposta della Giunta regionale;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1963 del 30 novembre 2009, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n.1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e s.m., che, all’art. 1, commi 3 e 3bis, prevede che il Consiglio regionale stabilisca i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi, anche sperimentali, per la prima infanzia;

Vista la DCr 20 gennaio 2005, n. 646 “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell’art 1, commi 3 e 3bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. 8/04”, che, nell’Allegato A:

- al paragrafo 6.3 stabilisce, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di competenza statale in materia di profili professionali, i titoli di studio validi per l’accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia, prevedendo sia qualifiche e diplomi di scuola media superiore, sia diplomi di laurea e, che in fine, prevede: “Salvo quanto previsto dalla normativa statale, a far tempo dal 1° gennaio 2010 saranno ritenuti validi per l’accesso i soli diplomi di laurea. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine”;

- al paragrafo 6.2 stabilisce: “Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi, va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale”.

Dato atto che, in prossimità della scadenza del termine, in occasione di un incontro del Servizio regionale competente con gli Enti locali (tenutosi il 2 novembre 2009) anche per illustrare la circolare applicativa da emanare in occasione della scadenza del termine del 1° gennaio 2010, la maggioranza dei Comuni ha fatto presente di trovarsi in difficoltà nel reclutamento del personale.

Nei concorsi banditi e conclusi negli ultimi anni, resi necessari sia dal normale turn-over del personale, sia dai numerosi pensionamenti in corso, nonché dalla necessità di far fronte alle sostituzioni di breve durata, si è registrata infatti una grave difficoltà a reclutare personale laureato, dato sia il numero di laureati in assoluto inferiore al fabbisogno, sia il fatto che si tratta spesso di candidati residenti fuori regione, non disponibili a sostituzioni di breve durata;

Rilevato che, dal confronto annuale nell’ambito del comitato tecnico previsto dalla convenzione in atto con l’Università di Bologna (approvata con Dgr. 2163 del 15 dicembre 2008), relativamente al corso triennale per educatore di nido (la più specifica delle lauree previste), è emerso il dato di un numero di studenti e laureati in crescita, e che pertanto pare congruo prorogare per un ulteriore triennio il termine previsto, in modo da consentire un’ulteriore disponibilità di laureati;

Ritenuto, per contro, che tener fermo il termine del 1° gennaio 2010 potrebbe comportare grande difficoltà sia ai Comuni che gestiscono direttamente i servizi, che ai soggetti gestori privati, tenuti a rispettare il requisito del titolo di studio al fine di ottenere l’autorizzazione al funzionamento;

Ritenuto pertanto congruo consentire una proroga di tre anni;

Acquisito il parere favorevole del C.A.L. in data 30.11.2009, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’ Assessore alla Promozione Politiche sociali ed educative per l’infanzia e l’adolescenza, politiche per l’immigrazione, sviluppo volontariato, associazionismo e Terzo settore, Anna Maria Dapporto;

 A voti unanimi e palesi

delibera:

- di proporre all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna di modificare il termine del 1° gennaio 2010, contenuto nel penultimo capoverso del paragrafo 6.3 dell’Allegato A della DCr 646/05, sostituendo le parole “1° gennaio 2010”, con le parole “1° gennaio 2013”;

- di pubblicare la deliberazione assembleare nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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