n.360 del 14.11.2018 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento UOM gestite da Mobilità Sanitaria e Soccorso Bologna-impresa sociale srl
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.
L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;
Richiamate le delibere di Giunta regionale:
- n.1604/2015 Recepimento intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra governo, le regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate che tutti i provvedimenti di accreditamento in vigore alla data del 26/10/2015 e con scadenza entro il 31 luglio 2018, anche sulla base di quanto disposto dalla propria delibera n.1311/2014, sono confermati fino al 31 luglio 2018
- n.1943/2017 recante “approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie” che al punto 10 del dispositivo prevede: di confermare l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie con scadenza entro il 31 luglio 2018, per gli effetti della delibera sopra richiamata, che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi”;
Considerato che:
- le UOM gestite da Coop. Soc. CROCE AZZURRA-ONLUS sono state accreditate con Determina di questa Direzione generale sociali n.3676 del 19/3/2014 con scadenza il 18/3/2018 e che tale scadenza è stata prorogata in applicazione a quanto disposto dalla delibera 1604/15 al 31/7/2018, per i servizi afferenti all’Azienda USL di Bologna, e n.9677 del 30/7/2015 2014 con scadenza il 29/7/2019, per i servizi afferenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;
- il legale rappresentante della Coop. Soc. CROCE AZZURRA-ONLUS ha presentato domanda, di rinnovo di accreditamento per i servizi afferenti all’Azienda USL di Bologna protocollata in data 2/2/2018 con prot. PG/2018/0072930 e PG/2018/0072967 PG/2018/0072985 e PG/2018/0073008;
Atteso che, come comunicato con nota PG/2018/0503340 del 18/7/2018 la domanda inviata è da ritenersi valida, e che pertanto, come previsto dalla delibera 1943/2017 le UOM gestite da CROCE AZZURRA-ONLUS possono continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate;
Considerato che il legale rappresentante di MOBILITà SANITARIA E SOCCORSO BOLOGNA-IMPRESA SOCIALE SRL (in sigla: is.mobo) ha comunicato
- con nota PG/2018/0552147 del 28/8/2018 che la società is.mobo era in procinto di acquisire mediante contratto d’affitto del ramo d’azienda l’attività di soccorso e mobilità sanitaria a mezzo ambulanza di CROCE AZZURRA-ONLUS, a decorrere dal 1/9/2018;
- con nota prot. PG/2018/560032 del 3/9/2018 che, con Atto redatto dal Notaio in Forlì Marco Maltoni - Repertorio n. 33270, Raccolta n. 22035 ha formalizzato il contratto di affitto del ramno d’azienda suddetto
Vista la nota protocollata con PG/2018/0583686 e PG/2018/0583737 del 18/9/2018 con cui il legale rappresentante di MOBILITA' SANITARIA E SOCCORSO BOLOGNA-IMPRESA SOCIALE SRL (in sigla: is.mobo), con sede legale in Via dei Lapidari, n. 1/5 BOLOGNA, chiede la variazione dell’accreditamento delle UOM trasferite per cessione del ramo d’azienda sia afferenti all’Ausl di Bologna, sia afferenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;
Preso atto che, come dichiarato dall’Azienda Usl di Bologna con nota PG/2018/0616617 del 9/10/2018 l’istanza di variazione in oggetto, pur ricomprendendo una richiesta di ampliamento dei volumi di attività pari a 4000 ore, non comporta un aumento significativo del volume di attività,, richiesto in accreditamento per il trasporto non urgente, ai sensi della nota PG/2016/0167237 del 9/3/2016;
Richiamati gli atti di autorizzazione rilasciati dal Comune di Bologna all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 10/10/2018, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2018/25866 del 26/10/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 93/2018;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1. di concedere il rinnovo dell’accreditamento delle UOM di seguito elencate:
- le UOM di trasporto non urgente per un complessivo di 31.000 ore annue;
Per le UOM di trasporto urgente complessivamente 307 ore settimanali così suddivise:
- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Zola Predosa
- 4 UOM ambulanza con soccorritore con postazioni nel Comune di Bologna
2. di prendere atto che le UOM di cui al punto 1 sono state gestite da Coop. Soc. CROCE AZZURRA-ONLUS nel periodo intercorrente dal 1/8/2018 al 31/8/2018;
3. di prendere atto che le UOM di cui al punto 1 a decorrere dal 1/9/2018, sono gestite da MOBILITà SANITARIA E SOCCORSO BOLOGNA-IMPRESA SOCIALE SRL;
4. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dal 1/8/2018 ed ha validità quadriennale;
5. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
6. di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
7. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
9. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti;
10. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente i ntervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate
11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
12. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della delibera di Giunta regionale n. 93/2018, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.