n. 255 del 21.11.2012 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto denominato "Recupero rifiuti con impianto mobile e deposito per messa in riserva (R13) in comune Bagno di Romagna (FC), frazione di San Piero in Bagno, loc. Cà di Pasquetta", presentato da Nanni Giorgio (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto denominato “recupero rifiuti con impianto mobile e deposito per messa in riserva (R13) in Comune Bagno di Romagna (FC), frazione di San Piero in Bagno, loc. Cà di Pasquetta”, presentato da Nanni Giorgio, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto;
2. dovranno essere individuati nel progetto definitivo in una planimetria i punti di irrorazione per l’abbattimento di polveri; tale abbattimento deve avvenire sull’intera area di lavorazione e sui cumuli di stoccaggio;
3. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
4. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
5. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori;
6. la validità della presente procedura, come precedentemente specificato, è subordinata all'inserimento del suddetto Ambito di riqualificazione o di parte di esso all’interno del POC;
7. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. di trasmettere la presente delibera alla Ditta Nanni Giorgio, alla Provincia di Forlì - Cesena, al Comune di Bagno di Romagna, all’ARPA e all’AUSL;
c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.