n.94 del 07.04.2017 (Parte Seconda)
I Provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del DPCM 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. - S.O. n.15
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto Legislativo n.502/92 e successive modificazioni, con riferimento all’art.1, commi 1,2,3,7 e 8;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” pubblicato nel Supplemento ordinario n.26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n. 286;
- la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con la modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, prevede l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica;
- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita il 7 settembre 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze riguardante l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Intesa, ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Repertorio Atti n.: 157/CSR del 7/9/2016).
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15.
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n.295 del 25 febbraio 2002, recante “Recepimento del DPCM 29 novembre 2001 definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza pubblicato sulla G.U. n.33 dell'8/2/2002 Suppl. Ordinario n.26: determinazioni conseguenti. I Provvedimento “;
- propria deliberazione n. 313 del 23 marzo 2009 “Piano attuativo salute mentale 2009-2011”;
- la propria deliberazione n. 1704 del 19 novembre 2012, recante “Recepimento delle linee guida “Gravidanza fisiologica” del Sistema Nazionale Linee Guida ed indicazioni per l’accesso alle prestazioni a tutela della maternità in Regione Emilia-Romagna”, così come modificata con propria deliberazione n.43 del 21 gennaio 2014, recante “Rettifica per mero errore materiale della delibera n.1704 del 27 novembre 2012 avente per oggetto: "Recepimento delle linee guida "gravidanza fisiologica" del sistema nazionale linee guida ed indicazioni per l’accesso alle prestazioni a tutela della maternità in Regione Emilia-Romagna";
- propria deliberazione n.2101 del 23 settembre 2013 “Prestazioni ulteriori ed integrative a favore di pazienti affetti da malattie reumatiche di cui al d.m.n.329/99 e ss.mm. esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”;
Tenuto conto delle indicazioni di cui all’articolo 64 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 per l’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ed in particolare:
- del comma 1 che demanda a successivi appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle province autonome;
- del comma 2 che in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, dispone che gli articoli 15 e 16 e relativi allegati al citato DPCM, entrino in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;
- del comma 3 che in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell’elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 17, dispone che tali norme entrino in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;
- comma 4 che in materia di malattie rare di cui all’articolo 52 e all’allegato 7 dispone che i relativi codici di esenzione entrino in vigore dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; entro tale data le regioni e le provincie autonome adeguano le Reti regionali per le malattie rare con l’individuazione dei relativi Presidi;
- comma 5 che dispone di abrogare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e successive integrazioni e modificazioni;
Considerato che con propria deliberazione n. 313 del 23 marzo 2009 “Piano attuativo salute mentale 2009-2011” questa Regione per l’assistenza in strutture residenziali socio-sanitarie per la salute mentale, ha previsto una quota a carico del Servizio Sanitario Regionale superiore alla quota prevista dal DPCM del 12 gennaio, art.33, comma 4, e che pertanto l’adeguamento alla prescrizione del DPCM citato comporta una valutazione di impatto organizzativo ed economico su Cittadini e Comuni in vista di un graduale adeguamento della quota di compartecipazione al LEA;
Considerato altresì che con propria deliberazione n.2101 del 23 settembre 2013 “Prestazioni ulteriori ed integrative a favore di pazienti affetti da malattie reumatiche di cui al d.m.n.329/99 e ss.mm. esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria” questa Regione ha provveduto ad integrare l’elenco di prestazioni per le quali i pazienti affetti da malattie reumatiche hanno diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo;
Dato atto che l'entrata in vigore del DPCM, con la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, interviene nella programmazione dei servizi e richiede perciò una specificazione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
Considerato che:
- con propria deliberazione del 19 novembre 2012, n. 1704, si è provveduto ad adottare in Regione Emilia-Romagna le Linee guida emanate dal Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), su mandato del Ministero della Salute, sulla gravidanza fisiologica basata sulle prove di efficacia ricavate dalla letteratura scientifica, per promuovere il miglioramento dei percorsi diagnostico- terapeutici;
- detta deliberazione ha definito l’elenco aggiornato delle prestazioni esentate dalla partecipazione al costo in quanto erogate per il controllo della gravidanza a tutela della maternità, di cui Allegato B del D.M. del 10 settembre 1998, nonché la tempistica della loro esecuzione;
- l’allegato 10A al DPCM 12 gennaio 2017 relativo all’elenco delle prestazioni esentate dalla partecipazione al costo a tutela della gravidanza fisiologica, contiene le prestazioni di cui all’allegato 4 del medesimo DPCM, che nelle more dell’emanazione del Decreto ministeriale non può entrare in vigore, così come definito dal comma 2 dell’art 64 del medesimo DPCM;
- si rende necessario, per quanto sopra esposto, confermare l’esenzione stabilita al punto 2) del dispositivo della propria deliberazione n. 1704/2012 concernente “Recepimento delle linee guida Gravidanza fisiologica del Sistema Nazionale Linee Guida ed indicazioni per l’accesso alle prestazioni a tutela della maternità in Regione Emilia-Romagna”, come modificata con propria deliberazione n.43/2014;
Considerato inoltre che con proprie deliberazioni n. 2678 del 20 dicembre 2004 e n.374 del 27 marzo 2008 si è dato avvio al programma regionale per l’assistenza odontoiatrica, e considerato che per gli assistiti con reddito ISEE inferiore ad Euro 8.000,00 viene garantita anche la fornitura del manufatto protesico;
Richiamati:
-la L.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
-la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;
-L.R. 23 dicembre 2016 n.26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";
-L.R. 23 dicembre 2016 n.27 "Bilancio di previsione delle Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
-deliberazione di Giunta regionale n 2338 del 21 dicembre 2016 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017 - 2019";
Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e s.m.;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n.56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.43/2001";
- n.270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- n.702 del 16 maggio 2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante.";
- n.1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con la delibera 2189/2015”;
- n.1681 del 17 ottobre 2016 concernente "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";
- n.2344 del 21 dicembre 2016 recante “Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;
- n.3 dell’11 gennaio 2017 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'agenzia di informazione e comunicazione, dell'agenzia sanitaria e sociale regionale, della direzione generale agricoltura, caccia e pesca e della direzione generale cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione FR1 Super”;
Ritenuto di dover adottare, con urgenza, un primo provvedimento per dare attuazione al DPCM citato con criteri omogenei su tutto il territorio regionale e per continuare ad erogare i servizi sanitari e socio-sanitari di cui sopra, non indicati nel citato DPCM ma che attengono alla rete dei servizi sanitari e socio sanitari di questa Regione, così come garantiti a parziale integrazione dei Livelli Essenziali di assistenza;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di dare attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15, come stabilito ai successivi punti del presente dispositivo;
2) di stabilire con decorrenza 1° giugno 2017, l’avvio dell’applicazione delle indicazioni contenute negli allegati 8 e 8-bis “Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti” per l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per le persone affette da malattie croniche e invalidanti (articolo 53 del DPCM 12 gennaio 2017);
3) di fissare al 15 settembre 2017 la decorrenza delle disposizioni in materia di malattie rare di cui all’articolo 52 e all’allegato 7 del citato DPCM, come previsto dall’articolo 64, comma 4, nonché di aggiornare entro il medesimo termine del 15 settembre 2017 la rete per le malattie rare con i centri individuati per le nuove patologie, e di aggiornare contestualmente il Registro regionale malattie rare;
4) di mantenere per l’anno 2017 le previsioni del Piano attuativo salute mentale (DGR n.313/2009) per quanto concerne la compartecipazione del cittadino, e in subordine del Comune, alla spesa dell’assistenza residenziale socio-sanitaria per la salute mentale, al fine di valutare l’impatto economico e organizzativo dell’applicazione del DPCM 12 gennaio 2017, art. 33, comma 4 e predisporre un percorso graduale di adeguamento della quota di compartecipazione al LEA;
5) di confermare quanto disposto con propria deliberazione n. 2101 del 23 settembre 2012 “Prestazioni ulteriori ed integrative a favore di pazienti affetti da malattie reumatiche di cui al D.M. n.329/99 e ss.mm. Esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”;
6) di confermare altresì le indicazioni previste con proprie deliberazioni n. 2678 del 20 dicembre 2004 e n. 374 del 27 marzo 2008 in materia di fornitura di manufatti protesici agli assistiti con reddito ISEE inferiore ad Euro 8.000,00;
7) di confermare, per quanto meglio esplicitato in premessa, quanto stabilito con propria deliberazione del 19 novembre 2012, n. 1704 “Recepimento delle linee guida Gravidanza fisiologica del Sistema Nazionale Linee Guida ed indicazioni per l’accesso alle prestazioni a tutela della maternità in Regione Emilia-Romagna” come modificata con propria deliberazione n.43/2014 ai fini dell’applicazione delle norme contenute nell’allegato 10A “Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017;
8) di rinviare a successivo proprio atto l’adozione delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli artt. 15 e 16 del DPCM succitato, che saranno deliberate sulla base del decreto del Ministro della salute per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni specialistiche, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, come stabilito al comma 2 dell’articolo 64 del DPCM di cui sopra;
9) di rinviare inoltre a successivo proprio atto l’adozione delle disposizioni in materia di dispositivi protesici, contenute nell’Elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 17 del DPCM succitato, che saranno deliberate sulla base del decreto del Ministro della salute per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, come stabilito al comma 3 dell’articolo 64 del DPCM citato;
10) di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del DPCM citato nonché della presente deliberazione, e di adottare al contempo le misure necessarie per il monitoraggio puntuale dei livelli essenziali di assistenza erogati, e dei relativi costi;
11) di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.E.R.T.