n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)

Sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazione, nazionale e regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;

- la L.R. 25/02/2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, così come modificata dalla L.R. 27/06/2014, n° 7 “Legge comunitaria regionale per il 2014” che all’art. 5, comma 5, dispone che le modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all’articolo 21, comma 2, lett. a);

Preso atto dell’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

Ritenuto di formulare i criteri di rilevazione e certificazione dei dati sulla base di quanto previsto dalla suddetta Intesa 6 febbraio 2014;

Richiamati gli artt. 5, comma 5, e 21, comma 2, lett. a) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di stabilire i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale di cui all’Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;

b) di adottare la Sche di rilevazione dati di cui all’Allegato 2 che forma parte integrante della presente deliberazione;

c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale, nazionale e regionale

a) Disposizioni generali

1. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse.

2. La certificazione dei dati è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Tali organismi devono risultare accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), riconosciuto dal Governo con D.M. 22 dicembre 2009, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 25 luglio 2012. Accanto a tale modalità, rimane ferma la possibilità di produrre a cura dell'organizzatore, un'autodichiarazione sulla base di una scheda di rilevazione dati.

3. Le Regioni hanno individuato principi e criteri idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, in applicazione della norma ISO 25639-
2008.

4. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche, al fine dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate da UFI, autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori ed ai visitatori secondo quanto previsto dal punto 2.

5. L'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per il riconoscimento o il mantenimento della qualifica.

6. L'autodichiarazione dei dati o l’attestato di certificazione degli stessi, effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica, deve essere inviata nei 40 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

7. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

b) Meccanismi premiali della certificazione accreditata dei dati

 Le manifestazioni fieristiche internazionali che si doteranno del riconoscimento a mezzo di certificazione accreditata dei dati sono consultabili costantemente sui siti: www.calendariofiereinternazionali.it; www.sviluppoeconomicoit; www.aefi.it e godranno, inoltre, di una serie di premialità consistenti in:

1. Procedure amministrative regionali più snelle relativamente all'attribuzione della qualifica internazionale e all'inserimento nel Calendario Fieristico Regionale;

2. Riconoscimento di priorità nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico regionale;

3. Riconoscimento di punteggi superiori a favore delle manifestazioni certificate nell'accesso ai contributi finanziari della Regione;

4. Iniziative a sostegno delle start-up innovative o della riconversione delle manifestazioni esistenti secondo linee di sviluppo innovativo, nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico regionale;

5. Procedura semplificata ai fini della concessione del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

6. Evidenziazione degli eventi certificati nel Calendario Fieristico Italiano e nelle statistiche annuali curate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nelle comunicazioni all'UFI (Unione Fiere Internazionali) e nei rapporti annuali relativi al settore;

7. Previsione di una sezione dedicata del Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali;

8. Mutuo riconoscimento della qualifica di fiera internazionale «certificata» su tutto il territorio nazionale.

Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa rferimento all’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, pubblicata nella G.U. del 4 marzo 2014, n. 52.

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