n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Centro Fisiolaserterapico Emiliano di Ozzano dell'Emilia (BO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Centro fisiolaserterapico Emiliano, via Allende n. 26, Ozzano dell’Emilia (BO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia
- Cardiologia
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale)
- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia)
- Medicina interna (Medicina generale)
- Neurologia
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia) con prestazione terapeutica
- Reumatologia
- Urologia
e per altre attività di neurologia;
Viene svolta inoltre attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione; stante le caratteristiche della struttura non può essere svolta attività riabilitativa di gruppo;
b) Attività di diagnostica per immagini limitatamente a ecografia;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.