n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)

Definizione valore percentuale/soglia di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che definisce “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse;

visto che il medesimo provvedimento individua quindi un elenco (n. 43) di Diagnosis Related Groups (DRG) “ad alto rischio di inappropriatezza” se erogati in regime di degenza ordinaria e attribuisce alle Regioni la possibilità di individuare ulteriori DRG “ad alto rischio di inappropriatezza” se erogati in regime di degenza ordinaria;

considerato che il medesimo provvedimento demanda alle Regioni il compito di definire, sulla base delle rilevazioni regionali, un valore percentuale/soglia di ammissibilità oltre al quale l’erogazione dei DRG riportati nel DPCM, e quelli ulteriori eventualmente individuati a livello regionale, viene considerata inappropriata se erogati in regime di degenza ordinaria (inappropriatezza erogativa);

vista la propria deliberazione 1872/04 con cui, attraverso la metodologia definita dalla Agenzia Sanitaria Regionale che teneva in considerazione il contributo dei DRG di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” al case-mix complessivo regionale, elaborava criteri espliciti di appropriatezza del ricovero in regime ordinario e verificava la fattibilità del processo di sostituzione del ricovero ordinario, ampliando peraltro il gruppo iniziale di 43 DRG a 51 DRG a rischio di inappropriatezza erogativa, venivano individuate le soglie di ammissibilità per le prestazioni ospedaliere corrispondenti a n. 51 DRG in regime di ricovero ordinario;

vista la deliberazione 2126/05 che, facendo proprio l’elenco di DRG definito dalla ASR per il progetto “Atlante della appropriatezza organizzativa”, porta a 62 il numero di DRG “potenzialmente inappropriati”;

vista la deliberazione 1920/07 nella quale si dava conto dei risultati certificati dal progetto “Atlante della appropriatezza organizzativa” con il Dossier dell’ASR n. 132/2006 che rilevava, anche grazie alle politiche sanitarie e tariffarie regionali messe in atto dal 1999 al fine di disincentivare il ricorso al ricovero ordinario per attività e problemi clinici che possono essere trattati con pari efficacia e sicurezza in regimi assistenziali meno onerosi, un decremento dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario pari al 19,4%, e considerava la casistica trattata in regime di ricovero ordinario, secondo la classificazione definita dall’“Atlante della appropriatezza organizzativa” sopra citato, in gran parte “appropriata”;

considerato quanto stabilito dall’art. 88 della L. n. 388/2000 così come modificato dal comma 1-septies dell’art. 79 del DL 112/2008, convertito con Legge 133/2008 che prevede che i “controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni….”;

vista la propria deliberazione 1171/09 “Definizione delle linee di indirizzo regionali per l’attività di controllo in materia di ricoveri” con la quale al paragrafo b. “Controlli esterni”, al punto DRG Potenzialmente inappropriati si precisa che, al fine di ottemperare alla normativa richiamata al punto precedente, debbano essere oggetto di controllo obbligatorio i casi attribuiti ai DRG di cui all’allegato 6 della DGR 2126/2005, salvo il DRG 127 non più compreso in tale lista, per singolo produttore, solo qualora esorbitino il numero di casi prodotti nell’anno 2006, considerato come limite soglia di appropriatezza, per quanto riguarda i ricoveri ordinari. Deve pertanto essere sottoposto a controllo un numero di casi pari a quelli necessari per il rientro nel valore soglia da selezionare con criterio assolutamente casuale. Si precisa inoltre che “È compito dei preposti servizi regionali definire l’aggiornamento delle soglie di appropriatezza e darne informazione alle Aziende sanitarie regionali”;

considerato che l’art. 6 comma 5 dell’Intesa tra il Governo e le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012”, in attesa del provvedimento di revisione straordinaria del DPCM di definizione dei livelli essenziali di assistenza, secondo quanto previsto al punto 2.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, prevede che la lista dei 43 DRG di cui all’allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001 venga integrata dalle Regioni e dalle Province Autonome sulla base delle liste contenute negli elenchi A e B allegati all’Intesa;

ritenuto pertanto necessario aggiornare le soglie di appropriatezza con il data base dei ricoveri riferiti alla produzione 2008 processata attraverso lo strumento del Desease Staging già utilizzato per il progetto “Atlante della appropriatezza”e per la definizione delle precedenti soglie di cui alla deliberazione 1872/04, modificando i criteri si esclusione dei casi, portando il limite superiore di età a 74 anni;

ritenuto di poter integrare i 61 DRG di cui alla DGR 2126/2005 con i DRG medici presenti nelle tabelle A e B del sopra citato “Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012” per un totale complessivo di n 89 DRG che sono da considerarsi potenzialmente inappropriati in relazione al regime di erogazione;

dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare i valori percentuali/soglia di ammissibilità regionali, calcolati per specifico DRG, dei DRG ad alto rischio di in appropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria maggiore di 1 giorno allegati alla presente, come parte integrante e sostanziale deliberazione;
  2. che al fine di ottemperare a quanto stabilito dall’art. 88 della L. n. 388/2000 così come modificato dal comma 1-septies dell’art. 79 del DL 112/2008, convertito con Legge 133/2008 che prevede che i “controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di in appropriatezza individuate dalle regioni..”, siano oggetto di controllo i casi attribuiti ai DRG di cui agli allegati alla presente deliberazione che esorbitano dalle soglie definite, per ciascun produttore e per ciascun DRG;
  3. che il numero di cartelle da controllare debba essere calcolato secondo la metodologia esplicitata nell’allegato n 2 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
  4. che per l’anno 2010, in linea con quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 dicembre 2009, i controlli di cui al comma 2 siano inclusi nel 10% dei controlli di cui al comma 2 dell’art. 88 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, mentre a decorrere dall’anno 2011 devono considerarsi aggiuntivi;
  5. che, in considerazione del fatto che i controlli riferiti ai DRG potenzialmente inappropriati sono parte dei cosiddetti controlli esterni (come da deliberazione n. 1171/2009), i casi che, a seguito dei controlli effettuati, risultino non appropriatamente erogati in regime di degenza ordinaria, siano valorizzati con la tariffa prevista per il regime assistenziale ritenuto appropriato;
  6. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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