n.179 del 19.06.2018 (Parte Seconda)

Espressione del parere della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 138, comma 3,, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Valle del Guerro, tra le località Cà di Sola e Castelvetro, in comune di Castelvetro di Modena"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti: 

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l’art. 71, recante “Commissione regionale per il paesaggio”;

- l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, per l’adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle DGR n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale; 

Premesso che: 

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area ai sensi dell’art. 136 dello stesso Codice;

- l’art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all’individuazione del perimetro del bene paesaggistico, sia alle prescrizioni d’uso; 

- l’art. 138, comma 3, del Codice, fa in ogni caso salvo il potere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (da qui in avanti MiBACT) di proporre unilateralmente la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area, su proposta motivata del Soprintendente competente per territorio e previo parere della Regione interessata, motivatamente espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta; l’art. 141, commi dal 2 al 4, del Codice, stabilisce la procedura di approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico avviata dal MiBACT ai sensi dell’art. 138, comma 3;

- l’art. 71 della L.R. 24 del 2017, stabilisce al comma 3 che il parere di cui all’art. 138, comma 3, del Codice venga espresso dalla Regione sentita la Commissione, la quale comunica la propria valutazione entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere;

- ai sensi dell’art. 39 del DPCM 28 febbraio 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'organismo indipendente di valutazione della performance” la Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale, adotta, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/01/2016; 

Preso atto che: 

- la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2017, n. 13, nell’esaminare la portata applicativa del comma 2 dell’art. 157 del Codice, ha stabilito la decadenza e la cessazione degli effetti delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico formulate prima dell’entrata in vigore del Codice (2004) per le quali non sia stato perfezionato il procedimento con l’approvazione del provvedimento entro il termine di 180 giorni fissato dal Codice;

- l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il combinato disposto dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1, e dell’art. 139, comma 5, del Codice, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare derivante dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico che si trovano nella condizione giuridica sopra esposta, cessa qualora il relativo procedimento non sia concluso entro i 180 giorni fissati dalla norma statale;

- l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che debba essere perfezionato l’iter della loro approvazione con l’atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza, ovvero entro il 20 giugno 2018;

- nel territorio della Regione Emilia-Romagna si rinvengono quattro provvedimenti di dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico il cui procedimento, avviato prima dell’entrata in vigore del Codice, non è stato concluso;

- di questi provvedimenti, due sono di competenza regionale (“Parco agricolo di Malaffitto” Comune di Cento (ID200); “Covignano e area collinare circostante”, Comune di Rimini (ID203)); gli altri due sono invece di competenza ministeriale (“Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani”, Comune di Ro Ferrarese (ID201); “Valle del Guerro”, Comune di Castelvetro di Modena (ID202));

- su tali aree, dal momento della affissione all’Albo pretorio dei competenti Comuni della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è in vigore la misura di salvaguardia che comporta l’applicazione sulle stesse della procedura di assoggettamento a rilascio di autorizzazione paesaggistica, ora disciplinata dall’art. 146 del Codice;

- si è ritenuto opportuno convocare in data 19 marzo 2018 la Commissione, al fine di valutare l’opportunità di provvedere a perfezionare le procedure non concluse relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico sospese sopra elencate, anche alla luce della attività di co-pianificazione in atto tra la Regione e il MiBACT, ai sensi dell’art. 143 del Codice, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), che ha ad oggetto l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2018, dopo aver esaminato i procedimenti in corso, ha ritenuto opportuno perfezionarne il procedimento e ha deciso all’unanimità di definire prioritariamente i perimetri delle proposte di tutela, e demandare alla fase successiva di co-pianificazione la definizione delle specifiche prescrizioni d’uso richieste dall’art. 138, comma 1, del Codice, al fine di assicurare l’organicità della disciplina normativa di tutti i vincoli paesaggistici insistenti sul territorio regionale, e quindi anche della specifica disciplina d’uso delle tutele in oggetto;

- a tal fine, la Commissione ha individuato dei gruppi tecnici di lavoro ristretti, composti dai rappresentanti degli Enti coinvolti e dagli Esperti di paesaggio componenti della Commissione stessa, ai quali è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche mediante un eventuale sopralluogo nelle aree interessate;

- la Commissione, infatti, ha ritenuto di notevole importanza l’apporto conoscitivo e istruttorio che può essere offerto dai propri componenti al fine di esaminare gli oggetti proposti e quindi di completare la procedura di perfezionamento dei perimetri da tutelare, e, allo stesso tempo, al fine di individuare gli elementi meritevoli per la futura definizione della disciplina di tutela specifica da attribuire agli stessi;

- pertanto, con verbale del 19 marzo 2018, la Commissione ha deciso all’unanimità:

- di organizzare gli incontri tecnici di approfondimento per le proposte di tutela sopra illustrate,

- di rimandare la definizione della disciplina d’uso nell’ambito dei lavori in corso per l’adeguamento complessivo del PTPR al Codice da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS);

- di prevedere un ulteriore incontro della Commissione, per procedere agli adempimenti necessari alla conclusione delle procedure di validazione delle proposte di tutela, con l’emanazione delle delibere di Giunta regionale relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta; 

Premesso che: 

- la proposta originaria di tutela dell’area della Valle del Guerro veniva assunta nel 1975 dall’allora competente Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, con verbale della seduta del 4/4/1975, a cui ha fatto seguito l’affissione all’Albo pretorio del Comune di Castelvetro in data 28/12/1979;

- con la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, all’art. 10 veniva stabilito che i procedimenti per l’apposizione del vincolo paesaggistico non perfezionati all’entrata in vigore della stessa legge, fossero conclusi di diritto, salvo che le Commissioni provinciali non li avessero rinnovati entro il termine di 90 giorni. A seguito della norma regionale e di alcune osservazioni e memorie presentate da privati cittadini atti a contestare la validità del vincolo, nel 2001 l’Amministrazione comunale di Castelvetro di Modena, con propria deliberazione n. 43 del 27/6/2001, prendeva atto della decadenza della proposta del vincolo di cui si tratta;

- successivamente, la competente Soprintendenza, con nota del 4/7/2001, prot. n. 12502, dava quindi avvio a un nuovo procedimento ai sensi dell’art. 144, comma 1, del previgente D.Lgs. n. 490/1999 relativamente alla stessa area, denominata “Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro, nel Comune di Castelvetro di Modena”, a cui seguiva l’affissione all’Albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena l’11/7/2001;

- in merito alla proposta di vincolo, in applicazione della procedura stabilita dalla normativa statale, sono state presentate alla Soprintendenza n. 3 osservazioni, e in particolare:

1. protocollo n. 16584 del 7/9/2001 – Panari Pietro, privato, che chiede lo stralcio di alcuni mappali nella periferia est del capoluogo, zona “Bersana”,

2. protocollo n. 16585 del 7/9/2001 – Lori Massimo, privato, che chiede lo stralcio di alcuni mappali nella zona “Tigli” e nella zona “la Gallerana”,

3. protocollo n. 16767 del 11/9/2001 – Comune di Castelvetro, che sostiene e argomenta l’illegittimità e inopportunità della tutela proposta;

- in risposta alle osservazioni presentate la competente Soprintendenza ha formulato un parere istruttorio, inviato con nota del 7/12/2001, Prot. n. 23246, al Comune di Castelvetro di Modena e ai privati interessati, nel quale si riteneva di poter accogliere le osservazioni n.1 e n.2 di cui al punto precedente, con il conseguente stralcio dei mappali indicati dal perimetro definivo della tutela, e veniva respinta l’osservazione n. 3, in cui il Comune chiedeva l’annullamento del “vincolo”;

- il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha avuto seguito, non perfezionandosi con l’emanazione del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte del competente organo ministeriale, pur esplicando i propri effetti in applicazione della normativa statale;

- la Commissione regionale per il paesaggio ha riunito l’esame di tale vincolo nella seduta del 19 marzo 2018 (prot. PG/2018/0192058 del 19/3/2018), durante la quale, esaminati i documenti relativi alla proposta di tutela dell’area denominata “Valle del Guerro tra le località Ca’ di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena”, ha incaricato di approfondire l’istruttoria un gruppo tecnico ristretto, come sopra già specificato, al quale è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche ai fini della organica futura vestizione dei vincoli paesaggistici che verrà svolta in sede di adeguamento del PTPR al Codice;

- il gruppo tecnico ristretto, che si è riunito in data 3 aprile 2018, presso l’ufficio tecnico del Comune di Castelvetro di Modena, ha esaminato il caso e svolto il sopralluogo dei luoghi interessati, e ha quindi presentato l’approfondimento compiuto alla Commissione nella seduta del 16 maggio 2018, con le conclusioni che si riportano qui di seguito:

“ Individuazione del perimetro dell’area da tutelare

Il gruppo tecnico, ricostruito l’iter procedurale della proposta di tutela, ha verificato che la perimetrazione individuata nella proposta affissa all’Albo pretorio del Comune di Castelvetro in data 11/7/2001 è ben identificabile e sostanzialmente coincidente con quella riportata nella scheda n. 202 dell’Atlante regionale dei beni paesaggistici (V. pagina https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/atlante-beni-pae).

A seguito di tale precisa verifica è inoltre emerso che per i brevi tratti in cui la descrizione del perimetro della tutela fa riferimento a particelle catastali e non ad elementi fisici riconoscibili sul territorio, le cartografie degli strumenti urbanistici comunali presentano uno scostamento che, ad un primo esame, sembrerebbe frutto di un errore materiale.

Si evidenzia che tali discrasie, che riguardano anche porzioni marginali dell’abitato di Castelvetro, risalgono alle cartografie del PRG comunale del 1987 e sono state quindi riportate nel vigente PRG del 2003. Anche nel momento della pubblicazione del 2001 il Comune di Castelvetro presenta una osservazione in cui non viene richiamata in alcun modo la diversa perimetrazione del vincolo rispetto al quella individuata dallo strumento urbanistico, diversità in effetti difficilmente evidenziabile se non attraverso l’analisi puntuale degli elaborati di dettaglio che, vista l’urgenza con cui si è proceduto al rinnovo della tutela, non è stata verosimilmente effettuata.

Pertanto, si è potuto verificare che in questi anni il Comune ha considerato la tutela vigente ma ha compiuto alcuni errori materiali sull’individuazione delle perimetrazioni soggette a tutela, assumendo erroneamente a riferimento, come per altro gli altri Enti competenti in materia, la cartografia degli strumenti urbanistici comunali.

Proposte di approfondimento per la specifica normativa d’uso

Preso atto che la proposta di tutela della “Valle del Guerro”, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetro l’11/7/2001, non è corredata da specifica disciplina d’uso, il gruppo tecnico ha ripercorso le motivazioni alla base della proposta medesima e ha confermato, in termini generali, la permanenza dei valori connotativi di pregio dell’area e del torrente Guerro, che ancora oggi è elemento identitario che funge da corridoio ecologico e “percorso natura” nell’attraversamento del centro urbano di Castelvetro.

Si sottolinea inoltre che tali valori caratterizzano l’intera valle del Guerro, sia nella parte oggetto della tutela in esame, sia della parte a sud-ovest che, sebbene esclusa dal perimetro del vincolo, presenta le medesime caratteristiche, semmai anche più accentuate, delle zone vincolate e ospita le emergenze paesaggistiche del centro storico di Castelvetro e del Castello di Levizzano. 

Al fine della futura vestizione normativa della tutela, da effettuarsi contestualmente ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice, il gruppo tecnico ha quindi rilevato la presenza di tre sottozone che caratterizzano attualmente l’ambito di tutela presentando valenze, impatti paesaggistici ed esigenze di trasformazione peculiari e che, pertanto, richiedono orientamenti normativi differenziati:

1. il centro abitato di Castelvetro, sviluppatosi in modo abbastanza ordinato e comunque tale da non precludere le visuali sul centro storico, fulcro paesaggistico della zona;

2. le tre zone artigianali-industriali: la zona produttiva di più vecchio impianto di Via Palona, la zona produttiva di Via destra Guerro e la zona produttiva di Via Gallerana. Quest’ultima in particolare è localizzata all’ingresso nord del centro urbano di Castelvetro ed è già oggetto di un processo di dismissione e riconversione verso usi residenziali e compatibili con l
a residenza; 

3. il paesaggio agrario, di grande pregio per l’organizzazione poderale, in particolare lungo la valle dei Colombi ancora scarsamente urbanizzata, e per la presenza di diverse tipologie architettoniche rurali di valore storico e testimoniale, molte delle quali localizzate lungo la viabilità storica di crinale.”

- la Commissione nella citata seduta del 16 maggio 2018, a seguito delle proposte del gruppo tecnico ristretto sopra riportate, come risulta dal verbale (prot. PG/2018/0352699 del 16/5/2018), ha deciso all’unanimità:

“- di esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa alla zona “Valle del Guerro” tra le località Ca’ di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena, presentata dall’allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, con le specifiche di cui ai punti seguenti;

- di ritenere che il perimetro dell’area da tutelare possa più utilmente essere precisato assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela;

- di esprimere parere contrario all’accoglimento delle tre osservazioni presentate, evidenziando che l’eventuale nuova perimetrazione derivante dall’accoglimento delle osservazioni n. 1 e 2 attuerebbe delle discontinuità all’interno del perimetro, con l’esclusione di alcune aree, contigue ad altre ben più compromesse e che di fatto permangono nel perimetro che si andrebbe a riproporre come oggetto della tutela;

- di demandare al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice il compito di definire la disciplina d’uso del bene paesaggistico in oggetto, tenendo in considerazione la presenza di tre sottozone che caratterizzano attualmente l’ambito presentando valenze, impatti paesaggistici ed esigenze di trasformazione peculiari:

1. il centro abitato di Castelvetro, sviluppatosi in modo abbastanza ordinato e comunque tale da non precludere le visuali sul centro storico, fulcro paesaggistico della zona;

2. le tre zone artigianali-industriali: la zona produttiva di più vecchio impianto di via Palona, la zona produttiva di Via destra Guerro e la zona produttiva di Via Gallerana. Quest’ultima in particolare è localizzata all’ingresso nord del centro urbano di Castelvetro di Modena ed è già oggetto di un processo di dismissione e riconversione verso usi residenziali e compatibili con la residenza; 

3. il paesaggio agrario, di grande pregio per l’organizzazione poderale, in particolare lungo la Valle dei Colombi ancora scarsamente urbanizzata, e per la presenza di diverse tipologie architettoniche rurali di valore storico e testimoniale, molte delle quali localizzate lungo la viabilità storica di crinale; 

- di comunicare alla Giunta della Regione Emilia-Romagna gli esiti della seduta ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e dell’art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24;” 

Vista la richiesta di parere ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice, presentata dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna con nota del 30 aprile 2018, prot. 3354 (acquisita agli atti della Regione in data 2 maggio 2018, prot. n. PG/2018/309361); 

Preso atto che la Commissione, sulla base delle osservazioni presentate e a seguito della discussione svolta, ha espresso la propria valutazione favorevole in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice, relativa all’area denominata “Valle del Guerro tra le località Ca’ di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena”, con le precisazioni sopra riportate che si intendono totalmente recepite, in merito alla perimetrazione e alle osservazioni a suo tempo presentate;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta del suddetto parere della Commissione regionale per il paesaggio, di esprimere il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice e dell’art. 71, comma 3, della L.R. n. 24 del 2017, in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, relativa all’area denominata “Valle del Guerro tra le località Ca’ di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena”; 

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio; 

Visti: 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.; 

Viste inoltre le proprie deliberazioni: 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 93 del 29/01/2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- n. 468 del 10/04/2017, “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

Richiamate: 

- la determina dirigenziale n. 7283 del 29/04/2016 “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017
/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture Materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di esprimere, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell’art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell’art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, dell’area denominata “Valle del Guerro tra le località Ca’ di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena”, presentata dall’allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, di cui all’Allegato A, parte sostanziale e integrante alla presente deliberazione; 

2. di ritenere che, in sede di emanazione dell’atto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, il perimetro dell’area di cui si tratta possa più utilmente essere precisato assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela;

3. di esprimere parere contrario all’accoglimento delle osservazioni presentate, evidenziando che l’eventuale nuova perimetrazione derivante dal loro accoglimento determinerebbe alcune discontinuità all’interno del perimetro dell’area tutelata, meglio specificate in premessa; 

4. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dall’art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d’uso dovrà tenere conto delle indicazioni della Commissione regionale per il paesaggio riportate in premessa

5. di inviare, ai fini della conoscibilità, la presente deliberazione al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, alla Provincia di Modena e al Comune di Castelvetro di Modena; 

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

Avvertenze: gli allegati facenti parte e non alla presente deliberazione sono consultabili al link: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1 

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