n.374 del 13.12.2013 (Parte Seconda)

Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS)

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

RILEVATO che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;

- con l’OCDPC n. 1/2012 e l’OCDPC n. 3/2012 l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti;

- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l’autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell’art 3 dell’OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 71 del 24 giugno 2013, che all’art. 6 dispone in riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014;

RICHIAMATE le ordinanze commissariali:

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.

- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

- n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012;

RICHIAMATE altresì:

- l’ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 il cui allegato 1 reca “Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;

- la circolare commissariale prot. C.R.2013.0015922 del 25 luglio 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione dell’ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 disciplinante il regime di regole con effetto dal 1 agosto 2013 per la prosecuzione del contributo per l’autonoma sistemazione”;

PRESO ATTO che diversi Comuni hanno rappresentato l’esigenza di:

- riaprire il termine per la presentazione delle domande di contributo per l’autonoma sistemazione che ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 è scaduto il 31 luglio 2013;

- regolamentare, ai fini del riconoscimento del contributo per l’autonoma sistemazione, i casi riguardanti le inagibilità accertate con ordinanze di sgombero emesse dopo il 31 luglio 2013;

PRESO ATTO, altresì, che i Comuni interessati hanno rappresentato l’esigenza di stabilire criteri, termini e modalità in ordine, a seconda dei casi, alla concessione o rimodulazione delle procedure per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione in relazione a determinate casistiche, quali in particolare:

- le classificazioni degli edifici a seguito della rivalutazione dei danni, comportanti una ridefinizione degli interventi edilizi con conseguente ridefinizione dei termini per l’ultimazione dei lavori; 

- gli aggregati edilizi per i quali, ai sensi della L.R. n.16/2012, sono perimetrate dai Comuni interessati le unità minime di intervento (UMI), costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione ed interventi unitari, nonché gli edifici condominiali, non facenti parte di UMI ed oggetto comunque di progettazione ed interventi unitari, in cui sono ubicate anche abitazioni agibili dalle quali si rende necessario allontanare i rispettivi nuclei familiari durante l’esecuzione dei lavori;

- i prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR), assegnati a nuclei familiari che, stante anche in determinati casi il prolungarsi delle tempistiche per i lavori sull’abitazione inagibile in ragione delle classificazioni conseguenti a rivalutazione dei danni, sarebbero disponibili a provvedere autonomamente alla propria sistemazione fino al ripristino dell’agibilità delle abitazioni danneggiate dal sisma;

RITENUTO, alla luce di quanto rappresentato dai Comuni, di procedere alla soluzione delle questioni prospettate come da dispositivo della presente ordinanza;

RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali n.. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;

EVIDENZIATO, per quanto qui rileva, che:

- i termini per l’ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione - stabiliti in 8, 24 e 36 mesi dalle rispettive ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. (Esiti B, C), n. 51/2012 e s.m.i (Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i (Esiti E1, E2, E3) - decorrono dalla concessione dei corrispondenti contributi a seguito di presentazione delle relative domande e che la richiamata ordinanza commissariale n. 131/2013 ha ridefinito i termini e le procedure per la presentazione di tali domande, stabilendo:

  • che il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 è prorogato al 28 febbraio 2014;
  • che il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e s.m.i. e n. 86/2012 e s.m.i. è prorogato al 31 dicembre 2014, purché il richiedente invii, a pena di irricevibilità, apposita istanza all’interno della procedura informatica entro il 31 gennaio 2014;

CONSIDERATO che, a seguito della definizione dei nuovi termini e procedure stabiliti con ordinanza commissariale n. 131/2013, si rende necessario evidenziare e stabilire, come da dispositivo del presente atto, in che modo i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori previsti nell’art. 7 dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 si vanno conseguentemente a riallineare;

RITENUTO di stabilire che la presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire:

a) che i nuclei familiari, che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non abbiano già provveduto, presentino ai fini della concessione del contributo per l’autonoma sistemazione la relativa domanda entro e non oltre il termine perentorio del 10 gennaio 2014;

b) la ricevibilità delle domande di contributo per l’autonoma sistemazione già presentate ai Comuni oltre il 31 luglio 2013 e prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza;

c) che, sussistendo le condizioni e i presupposti di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013, il contributo per l’autonoma sistemazione nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 1 è riconosciuto dal 1 agosto 2013;

2. di stabilire:

a) in riferimento alle inagibilità conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 accertate dopo il 31 luglio 2013 con ordinanze di sgombero emesse tra tale data e quella della entrata in vigore della presente ordinanza:

- la ricevibilità delle domande di contributo per l’autonoma sistemazione già presentate ai Comuni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

- che i nuclei familiari, che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non abbiano già provveduto, presentino ai fini della concessione del contributo per l’autonoma sistemazione la relativa domanda entro e non oltre il termine perentorio del 10 gennaio 2014;

b) in riferimento alle inagibilità conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che venissero accertate con ordinanze di sgombero successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che i nuclei familiari presentino, ai fini della concessione del contributo per l’autonoma sistemazione, la relativa domanda entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordinanza di sgombero;

c) che, sussistendo le condizioni e i presupposti di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013, il contributo per l’autonoma sistemazione nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 2 è riconosciuto dalla data di notifica dell’ordinanza di sgombero;

3. in relazione ai nuovi termini e procedure di cui all’ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali n.. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”:

a) di confermare quanto previsto all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), dell’ordinanza commissariale n. 64/2013, dando atto che i termini ivi indicati devono intendersi allineati ai termini e procedure di cui all’ordinanza commissariale n. 131/2013; 

b) di confermare parzialmente quanto previsto all’art. 7, comma 4, lettera d) dell’ordinanza commissariale n. 64/2013, stabilendo che, per coloro i quali non presentino domanda di contributo per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 e s.m.i. (Esiti B, C) entro il nuovo termine del 28 febbraio 2014, i lavori devono iniziare entro i successivi 3 mesi ovvero entro il 31 maggio 2014, ed essere ultimati entro 8 mesi, e dando atto altresì che l’inutile decorso dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori comporta alle rispettive scadenze la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione e la restituzione in entrambi i casi del contributo eventualmente percepito dal 1 agosto 2013, ove i lavori ai sensi del comma 5 dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 non vengano comunque eseguiti entro l’anno successivo alla scadenza del suddetto termine di 8 mesi;

c) di confermare parzialmente quanto previsto all’art. 7, comma 4, lettera d) dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e s.m.i (Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i (Esiti E1, E2, E3), stabilendo che, per coloro i quali non presentino apposita istanza all’interno della procedura informatica entro il 31 gennaio 2014, i lavori devono iniziare entro i successivi 4 mesi ovvero entro il 31 maggio 2014 ed essere ultimati rispettivamente entro 24 e 36 mesi e dando atto che l’inutile decorso dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori comporta alle rispettive scadenze la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione e la restituzione in entrambi i casi del contributo eventualmente percepito dal 1 agosto 2013, ove i lavori ai sensi del comma 5 dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 non vengano comunque eseguiti entro l’anno successivo alla scadenza dei suddetti termini di 24 e 36 mesi;

d) di stabilire, in riferimento alle precedenti lettere b) e c) del presente punto 3, che - ove le abitazioni inagibili facciano parte di aggregati edilizi e di edifici condominiali oggetto di progettazione ed interventi unitari ai sensi della L.R. n.16 del 21/12/2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” e delle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i., n. 51/2012 e s.m.i. e n. 86/2012 e s.m.i., di seguito denominate ordinanze commissariali sulla “ricostruzione” - i termini per l’inizio e l’ultimazione lavori coincidono con quelli previsti per l’intervento unitario;

e) di confermare l’art. 7 dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 per quanto non diversamente riportato nel presente punto 3;

4. di dare atto che, in riferimento alla classificazione degli edifici - qualora si provveda, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. n. 16/2012 e delle ordinanze commissariali sulla “ricostruzione”, ad una nuova classificazione di agibilità conseguente ad una rivalutazione, in aumento o in diminuzione, dei danni, comportante una ridefinizione degli interventi edilizi e dei termini per l’inizio e l’ultimazione lavori - la durata del contributo per l’autonoma sistemazione si deve ritenere conseguentemente ridefinita in relazione alla nuova classificazione; 

5. di stabilire, in riferimento alle abitazioni con esito di agibilità classificato A - facenti parte di aggregati edilizi e di edifici condominiali oggetto di progettazione ed interventi unitari ai sensi della L.R. n. 16/2012 e delle ordinanze commissariali sulla “ricostruzione” - dalle quali si rende necessario durante l’esecuzione dei lavori allontanare i nuclei familiari:

  • che, ai fini della concessione del contributo per l’autonoma sistemazione, tali nuclei presentino la relativa domanda al Comune in cui è ubicata l’abitazione entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di allontanamento dall’abitazione medesima;
  • che la domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della dichiarazione del progettista incaricato della progettazione unitaria degli interventi, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il progettista attesta sia la necessità che la data di allontanamento dall’abitazione;
  • che il contributo per l’autonoma sistemazione, sussistendo, in quanto compatibili, le condizioni e i presupposti di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013, è riconosciuto dalla data di allontanamento dall’abitazione;

6. di modificare l’art. 9, comma 1, lett. e), dell’ordinanza commissariale n. 64/2013, stabilendo che:

a) i nuclei familiari che rinunciassero al prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR), provvedendo autonomamente alla propria sistemazione, ai fini della concessione del contributo per l’autonoma sistemazione, presentino la relativa domanda al Comune in cui è ubicata l’abitazione inagibile entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di riconsegna del PMAR;

b) i nuclei familiari che avessero rinunciato e riconsegnato il PMAR, provvedendo autonomamente alla propria sistemazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ai fini della concessione del contributo per l’autonoma sistemazione presentino, ove non avessero già provveduto, la relativa domanda al Comune in cui è ubicata l’abitazione inagibile entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

c) il contributo, sussistendo le condizioni e i presupposti previsti dall’ordinanza commissariale n. 64/2013, è riconosciuto dalla data di riconsegna del PMAR risultante dal relativo verbale;

7. di stabilire che le domande di contributo per l’autonoma sistemazione, da presentarsi nei termini previsti dalla presente ordinanza, vanno compilate utilizzando il modulo di domanda allegato all’ordinanza commissariale n. 64/2013, con la precisazione che i termini di decorrenza del contributo sono quelli stabiliti ai precedenti punti del presente dispositivo;

8. di stabilire che, per tutto quanto non diversamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013;

9. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

10. di stabilire che la presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 dicembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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