n.286 del 28.09.2022 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Immobiliare San Giorgio - Domanda 13/6/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Beneceto. Concessione di derivazione. Proc PR22A0023. SINADOC 22271

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda Immobiliare San Giorgio con sede in Via Budellungo n.37/1, cap 43123, Comune di Parma (PR), PEC poderesangiorgio@legalmail.it, avente P.IVA/C.F. 02587090347, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0023, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 48;

– ubicazione del prelievo: Comune Parma, Località Beneceto, Dati catastali: foglio 6, mappale 308, di proprietà del richiedente; coordinate UTM RER x 609.732; y: 963.896;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

– portata massima di esercizio pari a l/s 20;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 15600;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4290 del 25/8/2022

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031,
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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