n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)

Misure di assistenza a favore dei nuclei familiari sgomberati da abitazioni inagibili a seguito di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
  • il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • il decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
  • il decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
  • il decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  • la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 2 del 30 aprile 2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015” ed, in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 1/2005 - come modificato ed integrato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 2 del 30 aprile 2015 - che prevede, tra l’altro, tra i provvedimenti amministrativi necessari ed adottabili dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile quelli concernenti le misure temporanee di assistenza ai nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili;
  • la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel seguito, per brevità, indicata come Agenzia regionale;

Premesso che:

  • dal 2013 al 2015 eccezionali avversità atmosferiche hanno interessato il territorio regionale con conseguenti fenomeni alluvionali e dissesti idrogeologici determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ingenti danni alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali e ai beni pubblici e privati in relazione ai quali il governo ha provveduto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e s.m.i., lo stato di emergenza nazionale;
  • per tali emergenze sono state emanate, ai sensi della citata norma di legge statale, le ordinanze del Capo Dipartimento di protezione Civile (OCDPC) nelle quali, era prevista, a valere sulle risorse statali appositamente stanziate, la copertura finanziaria delle misure di assistenza alla popolazione - disciplinate, per quanto concerne i criteri, i presupposti e le modalità per il relativo accesso, da apposite direttive di dettaglio del Commissario delegato - nonché le ordinanze che, ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater del’articolo 5, della L. n. 225/1992, hanno disciplinato le modalità di rientro nell’ordinario;
  • le misure di assistenza alla popolazione in questione sono state previste ed attivate in applicazione della OCDPC n. 83/2013 per gli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di marzo/aprile 2013 e il 3 maggio 2013, della OCDPC n. 174/2014 per gli eventi verificatisi tra l’ultima decade di dicembre 2013 e il 31 marzo 2014, della OCDPC n. 232/2015 per gli eventi del 4-7 febbraio 2015 e della OCDPC n. 292/2015 per gli eventi del 13-14 settembre 2015;

Richiamata la propria Delibera n. 1068 del 27 luglio 2015 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 1/2005, modificato dall’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2015, la direttiva recante i criteri, i termini e le modalità di erogazione di un sostegno economico alle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni inagibili in conseguenza di eventi calamitosi, nei limiti delle disponibilità dei capitoli di bilancio dell’Agenzia a ciò specificamente destinati in applicazione dell’art. 10 della richiamata legge regionale n. 1/2005 e s.m.i;

Dato atto, in particolare, che la richiamata DGR n. 1068/2015 stabilisce, al punto 2, lett. d), della parte dispositiva, che nel caso di nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni inagibili in conseguenza di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e che usufruiscano di contributi per l’autonoma sistemazione a valere su risorse stanziate dallo Stato per un periodo inferiore ai tre anni decorrenti dalla data dell'ordinanza di sgombero o dell'effettiva evacuazione, senza che entro tale periodo si sia potuto provvedere al ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia regionale può essere riconosciuta, su richiesta dei comuni interessati, la copertura finanziaria di tali misure per il restante periodo fino al raggiungimento dei tre anni;

Evidenziato che:

  • in relazione agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui in premessa, in taluni casi alcuni nuclei hanno beneficiato delle misure di assistenza in parola nei limiti dell’autorizzazione contenuta nei provvedimenti nazionali ed a valere sulle risorse statali appositamente stanziate per un periodo inferiore ai 3 anni;
  • per tale ragione, è stata garantita, ai sensi della richiamata DGR. n. 1068/2015 e della relativa direttiva regionale, la prosecuzione delle misure di assistenza in parola a valere sulle risorse regionali nel rispetto di quanto ivi previsto e pertanto fino alla scadenza dei 3 anni decorrenti dalla data dell'ordinanza di sgombero o dell'effettiva evacuazione e comunque fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata se antecedente alla scadenza dei tre anni;

Richiamata la propria deliberazione n. 1417/2015 di approvazione del il “Piano degli interventi urgenti di protezione civile connessi con l’evento atmosferico che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 in attuazione al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del D.L. 12 maggio 2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 2014 n. 93”, con cui, è stata programmata la spesa per il finanziamento sia di interventi pubblici di consolidamento di versanti a difesa di abitati sia dei contributi per la ricostruzione o la delocalizzazione di abitazioni principali distrutte o inagibili ovvero per il consolidamento delle abitazioni principali inagibili, secondo i criteri, le modalità e i termini di cui all’apposita direttiva ivi riportata;

Evidenziato che, ai sensi della Direttiva approvata con DGR 1417/2015 come modificata e integrata con la DGR n. 203/2016, al fine di ottenere la liquidazione del contributo, gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero di demolizione e nuova costruzione o acquisto di altra abitazione, devono essere eseguiti e comprovati, a pena di decadenza, dagli aventi titolo, mediante la produzione della documentazione ivi prevista al Comune di riferimento entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell’atto di assegnazione e liquidazione ai Comuni interessati dei relativi finanziamenti;

Visti i commi 422 a 428 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) con cui si dà avvio alle misure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio edilizio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’art.5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’art 5, comma 2, lettera d), della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni”, con la quale sono stati dettati i criteri direttivi per l’adozione da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile di ordinanze attuative della medesima deliberazione avuto riguardo agli eventi calamitosi verificatisi dal 2013 nel territorio nazionale, tra cui gli eventi indicati in premessa per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna;

Richiamata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 374/2016 con la quale - per gli eventi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna - vengono disciplinate le disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive in attuazione della deliberazione del Consiglio di Ministri del 28 luglio 2016;

Evidenziato che:

- nell’Allegato 1 alla citata OCDPC n. 374/2016 vengono dettagliati i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo;

- al punto 16 del predetto Allegato 1 sono specificati i termini per l’esecuzione degli interventi a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Consiglio di Ministri con la quale verranno determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei finanziamenti agevolati e cioè:

  • 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili ad uso abitativo danneggiati;
  • 30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell’abitazione distrutta o sgomberata;

Considerato che:

  • le tempistiche di avvio e conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi per il ripristino, la ricostruzione o la delocalizzazione delle abitazioni principali sgomberate (distrutte o inagibili) di cui ai sopra richiamati provvedimenti (DGR n. 1417/2015 e s.m.i. e OCDPC n. 374/2016) scontano uno sfalsamento temporale rispetto ai tempi massimi di copertura delle misure di assistenza alla popolazione previsti dai relativi provvedimenti statali e/o regionali di cui si è detto in precedenza;
  • a breve verrà dato avvio al primo stralcio degli interventi pubblici di consolidamento dei versanti a difesa di abitati previsti nel Piano approvato con propria deliberazione n. 1417/2005 e il cui dissesto ha generato l’inagibilità di alcune abitazioni sgomberate per il solo rischio esterno indotto;
  • sono pervenute dai Comuni interessati segnalazioni di nuclei familiari non ancora rientrati nelle proprie abitazioni, ammessi a contributo ai sensi della DGR n. 1477/2015 e s.m.i. o ai sensi della OCDPC n. 374/2016 e che, nelle more della decorrenza dei termini per l’esecuzione degli interventi previsti da tali provvedimenti, sono sforniti o rimarranno sforniti di ogni forma di sostegno economico per la propria situazione abitativa temporanea a causa del raggiungimento del predetto periodo massimo dei tre anni di copertura;

Ritenuto, per le ragioni sopra rappresentate, di assicurare le misure di assistenza in parola per la durata e secondo le modalità previste nel dispositivo del presente atto e di autorizzare, pertanto, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ad adottare, su richiesta formale dei Comuni interessati e nei limiti delle disponibilità dei capitoli di bilancio della medesima Agenzia a ciò specificamente destinati in applicazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, i provvedimenti di autorizzazione della spesa a copertura di tali misure, nel rispetto comunque dei criteri, presupposti e condizioni previsti nella direttiva approvata con DGR. n. 1068/2015;

Visti:

  • il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
  • la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016 con cui è stato conferito fino al 30 giugno 2020 l’incarico di Direttore generale “Cura del territorio dell’ambiente” al Dott. Paolo Ferrecchi;
  • n. 2260/2015 del 28 dicembre 2015 con cui l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, conferito al dott. Maurizio Mainetti con DGR. n. 1080/2012, è stato prorogato sino al 31 luglio 2017;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di stabilire:

- che ai nuclei familiari, sgomberati dall’abitazione in cui alla data di uno degli eventi calamitosi specificati in premessa era stabilita la propria residenza anagrafica e dimora abituale, venga assicurata l’assistenza necessaria, prevedendo la copertura finanziaria dei contributi per l’autonoma sistemazione a loro favore o degli oneri di cui si siano fatti carico direttamente i Comuni che per tali nuclei hanno reperito alloggi temporanei, nei limiti delle disponibilità dei capitoli di bilancio di cui al successivo punto 2;

- che l’assistenza venga assicurata ai soli nuclei che non usufruiscano o che comunque - decorso l’intero periodo di tre anni di godimento dell’assistenza per la sistemazione abitativa temporanea di cui si è detto nella parte narrativa del presente atto - rimangano privi di ogni forma di sostegno economico nelle more:

  • dell’esecuzione degli interventi di ripristino dell’agibilità o di delocalizzazione dell’abitazione sgomberata, ammessi a contributo ai sensi della direttiva approvata con DGR n. 1417/2015, come modificata dalla DGR n. 203/2016, e all’Allegato 1 alla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 374/2016;
  • dell’esecuzione degli interventi pubblici di consolidamento dei versanti a difesa degli abitati, programmati nel Piano degli interventi approvato con la DGR n. 1417/2015 e sufficienti da soli a rimuovere il rischio esterno indotto alle abitazioni sgomberate;

- che l’assistenza in parola venga assicurata per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti:

  • dalla data di presentazione al Comune di riferimento della richiesta di prosecuzione dell’assistenza, per i nuclei familiari che a suo tempo hanno presentato domanda di contributo per l’autonoma sistemazione nel rispetto dei termini prescritti dai relativi provvedimenti di regolazione in attuazione delle OCDPC richiamate in premessa e con la quale tali nuclei manifestino l’interesse a proseguire l’assistenza per il suddetto ulteriore periodo, fornendo al contempo le necessarie informazioni in ordine ad eventuali variazioni di quanto dichiarato a suo tempo nella domanda;
  • dalla data di presentazione al Comune in cui è ubicata l’abitazione sgomberata della domanda di contributo per l’autonoma sistemazione da compilarsi, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia regionale in applicazione della direttiva approvata con DGR n. 1068/2015, per i nuclei familiari per i quali lo sgombero dalla propria abitazione sia stato ordinato con provvedimento sindacale ai sensi dell’articolo 1 della direttiva approvata con DGR n. 1417/2015, come modificata dalla DGR n. 203/2016;

che l’assistenza sia assicurata dalla data di relativa decorrenza, come sopra individuata, e:

  • fino alla data di fine lavori degli interventi pubblici programmati nel Piano approvato con la DGR n. 1417/2015, per i nuclei sgomberati dall’abitazione, inagibile per il solo rischio esterno indotto, se tale data è antecedente alla scadenza del termine finale dei suddetti 12 mesi;
  • fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità o di ricostruzione dell’abitazione o, in caso di delocalizzazione, di costruzione in altro sito o di acquisto di altra abitazione o di scadenza dei termini perentori previsti per l’esecuzione di tali interventi dai relativi provvedimenti (DGR n. 1417/2015, come modificata dalla DGR n.203/2016 e Allegato 1 alla OCDPC n. 374/2016), esclusa ogni eventuale proroga degli stessi, se antecedenti alla scadenza del termine finale dei suddetti 12 mesi

2. di autorizzare, pertanto, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ad adottare, su richiesta formale dei Comuni interessati, e nei limiti delle disponibilità dei capitoli di bilancio della medesima Agenzia a ciò specificamente destinati in applicazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, i provvedimenti di autorizzazione della spesa a copertura delle misure di assistenza in parola, nel rispetto comunque dei criteri, presupposti e condizioni previsti nella direttiva approvata con DGR. n. 1068/2015, fatti salvi i limiti oggettivi, soggettivi e temporali indicati al precedente punto 1;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

4. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 2° livello denominata “Dati ulteriori”, in applicazione della determinazione dirigenziale n. 12096/2016 attuativa della Parte I, punto 5, della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016 concernente l’ampliamento della trasparenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

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