n.223 del 31.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la produzione di materie prime seconde da utilizzare direttamente ovvero da destinare alla commercializzazione, presso l'impianto sito in Via Martiri delle Foibe - nel comune di Mirandola (MO), presentata da Tecno Drill Srl

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la produzione di materie prime seconde da utilizzare direttamente ovvero da destinare alla commercializzazione, presso l’impianto sito in via Martiri delle Foibe - nel Comune di Mirandola (MO), presentata da Tecno Drill S.r.l.” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e macinazione dei rifiuti;
  2. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  3. le M.P.S. prodotte dalle operazioni di recupero R5 dovranno avere caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
  4. le verifiche in fase di accettazione dei rifiuti devono garantire che non vengano sottoposti a recupero rifiuti pericolosi, in particolare dovrà essere controllata la presenza di amianto; la ricerca della presenza/assenza di amianto dovrà essere effettuata sul rifiuto tal quale; le analisi dovranno essere effettuate da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute in relazione ai requisiti minimi fissati dall’art. 12 comma 2 della Legge 257/1992 e dall’art. 5 del D.M. 14/05/1996 Allegato 5;
  5. eventuali impurezze o materiali contaminati riscontrati all’interno dei rifiuti in ingresso all’impianto devono essere smaltiti conformemente alla normativa vigente;
  6. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  7. lo scarico delle acque reflue domestiche è convogliato in pubblica fognatura; in riferimento al D.Lgs. 152/2006 art 124 comma 3 il sua recapito è sempre ammesso nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato; in considerazione della necessità di rilevanti quantità di acque destinate alla mitigazione delle emissioni diffuse di polveri mediante bagnatura e lavaggio delle ruote dei mezzi, si ritiene che sia preferibile optare per l’uso di risorsa di scarsa qualità; a tal fine si ritiene opportuno che l’approvvigionamento idrico venga garantito mediante prelievo di acqua sotterranea, previa presentazione alla Regione Emilia-Romagna della domanda di concessione come disposto dal Regolamento 41 del 20/11/2001;
  8. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
  • si ritiene necessario l’utilizzo del vaglio per la produzione di M.P.S. per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
  • si chiede di ricorrere a misure di mitigazione affinché non vengano superati i valori limite di rumore ammessi;
  • si chiede di migliorare il comfort del personale (servizi igienici, spogliatoi, ecc): la realizzazione degli uffici, dei servizi igienici ed altri locali di supporto (spogliatoi, docce e lavabi), adeguatamente climatizzati, dovrà attenersi alle usuali procedure edilizie (NIP) in conformità ai vigenti Regolamenti Edilizio e di Igiene Pubblica di Mirandola;
  • si chiede di valutare la possibilità di completare la cortina alberata, su tutti lati perimetrali del sito;
  • per le previste operazioni di bagnatura delle aree di lavoro e dei cumuli a mitigazione della produzione di polvere generata dall’ attività svolta dalla ditta si chiede di utilizzare, quando disponibile, l’acqua raccolta nelle vasche di sedimentazione;
  • per il contenimento della polverosità si richiede anche il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti in uscita;
  • il monitoraggio del PM10 non sarà in continuo: si considera sufficiente, al fine dei monitoraggi della dispersione di polveri in atmosfera, eseguire la prova proposta nella relazione di screening una volta soltanto, in occasione del primo periodo di esecuzione della frantumazione dei rifiuti; il gestore degli impianti provvederà ad eseguire una campagna di rilevamenti della durata di almeno 2 settimane, di cui 1 in assenza di attività e 1 durante le operazioni di frantumazione; monitoraggi devono essere condotti mediante l’impiego di almeno due campionatori collocati a monte e a valle dell’impianto nella direzione prevalente dei venti;
  • si richiede il controllo dei materiali in ingresso tramite laboratori accreditati, in particolare per la ricerca di amianto;
  • per quanto riguarda le terre 7.31 bis, sarà ammessa la destinazione esclusiva per la copertura in discarica con operazione R5 (e non R11 come impropriamente indicato nelle integrazioni); eventuali ed ulteriori destinazioni di recupero potranno essere consentite, fatta salva preventiva richiesta da parte dell’azienda, solo qualora le operazioni di messa in riserva siano organizzate in modo tale da assicurare per le terre stoccaggi separati in funzione delle CSC fissate per i siti A e B dall’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;
  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;

b) è comunque obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed all'eventuale autorizzazione paesaggistica;

c) di trasmettere la presente delibera alla Tecno Drill S.r.l.; alla Provincia di Modena; al Comune di Mirandola; all’ARPA sezione provinciale di Modena; all’AUSL di Modena;

d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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