n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio del Centro Sanitario Polifuzionale Longastrinese di Longastrino di Argenta (FE)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Centro Sanitario Polifunzionale Longastrinese, Via Valletta n. 2, Argenta fraz. Longastrino (FE), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Cardiologia
  • Chirurgia generale
  • Chirurgia maxillo-facciale
  • Chirurgia vascolare
  • Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale)
  • Ginecologia e ostetricia (Ostetricia e ginecologia)
  • Medicina interna (Medicina generale)
  • Neurochirurgia
  • Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia)
  • Otorinolaringoiatria

b) Attività di diagnostica per immagini(limitatamente ad ecografia);

c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

e per altre attività di cardiologia, ostetricia e ginecologia e di otorinolaringoiatria.

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di non concedere l’accreditamento per l’attività di risonanza magnetica, in quanto, come meglio specificato in premessa, l’indice di consumo per tale attività risulta da anni, per la provincia di Ferrara, notevolmente superiore alla media regionale;

3) di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 4);

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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