n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Decreto di estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 21 del 21/12/2012

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

Art. 1

Estinzione della Comunità montana 
per trasformazione in Unione di Comuni

1) ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2012 la Comunità montana dell’Appennino Forlivese è estinta per trasformazione in Unione di Comuni montani che potrà essere composta, oltre che dai medesimi Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, anche dai Comuni aderenti all’Unione Acquacheta Romagna Toscana ed eventualmente da altri Comuni dell’ambito;

2) l’estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi dell’Unione, la quale deve essere costituita tenendo conto del vincolo di cui all’art. 7, comma 5, della l.r. n. 21 secondo cui i Comuni aderenti alle Unioni che insistono nell’ambito Forlivese devono garantire, all’esito del processo di riordino di cui alla l.r. 21 del 2012, l’esistenza di un’unica Unione;

Art. 2

Adempimenti di legge e termini per ottemperare

1) i Comuni aderenti alla Comunità montana dichiarata estinta approvano lo statuto dell’Unione di Comuni entro il termine di cui all’art. 8, comma 1, della l.r. n. 21 del 2012 ossia entro la data del 24 giugno 2013;

2) considerata l’opportunità che la trasformazione della Comunità montana avvenga in concomitanza con la fusione, anche mediante incorporazione, della stessa all’Unione di Comuni Acquacheta Romagna Toscana, con la costituzione di un’unica Unione tra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio ed eventualmente anche con ulteriori Comuni dell’ambito, i suddetti Comuni possono formalmente impegnarsi al rispetto di un programma condiviso che fissi fasi e tempi di attuazione dell’unificazione. In tal caso la Regione provvederà ad adottare gli atti di propria competenza tenendo conto di tale programma;

3) i Comuni procedono all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, entro il termine di cui all’art. 8, comma 3, della citata legge regionale n. 21/2012 ossia entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto dell’Unione, comunicandone tempestivamente alla Regione l’avvenuto insediamento. Allo spirare del predetto termine senza che i Comuni abbiano provveduto si applica quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della predetta legge regionale;

4) qualora i Comuni non approvino lo statuto entro il termine del 24 giugno 2013, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva ai sensi dell’art. 7, comma 13, della legge 21/2012 tenendo conto delle fasi e dei tempi stabiliti dal programma qualora adottato ai sensi del comma 2;

Art. 3

Effetti dell’estinzione

1) dalla data di estinzione della Comunità montana di cui all’art. 1, comma 2, l’Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta;

2) fino ad eventuale diversa disposizione di legge, tale Unione subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento dell'estinzione;

3) il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione, ed è trasmesso in copia dalla Regione al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 15, comma 3; 

Art. 4

Risorse

1) le risorse regionali assegnate o concesse a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla Comunità montana dell’Appennino Forlivese derivanti da risorse proprie, statali o dall’Unione Europea, sono concesse o liquidate all’Unione di cui all’art. 1 alle stesse condizioni e per le stesse finalità; tale Unione per dette risorse è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana;

2) la suddetta Unione attua gli interventi programmati dalla Comunità montana e dà seguito a quelli in corso provvedendo, ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza;

3) per le somme da introitare da parte della Regione, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla Regione Emilia-Romagna a carico della predetta Comunità montana dell’Appennino Forlivese sono posti a carico dell’Unione dei Comuni montani subentrante;

Art. 5

Personale

1) il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Comunità montana dell’Appennino Forlivese alla data del presente decreto, è trasferito, senza soluzione di continuità, alla Unione dei Comuni dalla data di estinzione di cui all’art. 1 comma 2.;

2) il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c.;

3) l’Unione è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, fino alla sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi decentrati stipulati dall’ente subentrante;

4) la Comunità montana in estinzione avvierà le procedure previste dall’art. 31 del d.lgs. 165 del 2001, in ordine, in particolare, alle problematiche di dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei lavoratori interessati al trasferimento;

5) i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana alla data di cessazione continuano con l’Unione, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti;

Art. 6

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.

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