n.118 del 27.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Sospensione dei termini dei versamenti delle tasse automobilistiche a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'attuale crisi energetica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge n. 42/2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”, in particolare l’art. 2 e l’art.7;

- il D.Lgs. n. 68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, ed in particolare l’art. 8;

- il D.Lgs. n. 504/1992 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993;

- il D.L. 31 maggio 1994 n.330 convertito dalla Legge 27 luglio 1994 n.473 che, all’articolo 6, comma 8, prevede che “Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”;

- la Legge n. 449/1997 che, con la previsione di cui all’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;

- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;

- il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, che ha regolamentato le modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463;

- il D.L. 124/2019 che all’art.38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a far data dal 1 gennaio 2020;

- la L.R. n. 15/2012, che all’art. 5 stabilisce che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge e la facoltà di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi del sopra richiamato art. 8, comma 2, della L. 68/2001, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 224 del 23/3/2020 avente oggetto “Sospensione dei termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica regionale nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili”, con la quale è stato stabilito che i versamenti dovuti in tale periodo di sospensione siano effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020;

- n. 402 del 27/4/2020 avente oggetto “Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti che rientrano nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 maggio relativi alla tassa automobilistica e rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e per i riversamenti relativi all'IRESA a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19”;

- n. 1820 del 7/12/2020 avente oggetto “Sospensione dei termini dei versamenti delle tasse automobilistiche a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19”, con la quale è stato stabilito di sospendere il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 e che i pagamenti dovuti nel periodo di sospensione sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 31 marzo 2021;

- n. 317 dell’8/3/2021 avente oggetto “Sospensione dei termini dei versamenti delle tasse automobilistiche a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19”;

Considerata l’attuale situazione di difficoltà economica incontrata da famiglie ed imprese causata dalla grave crisi internazionale conseguente agli eventi bellici in Ucraina, che ha prodotto un notevole rincaro delle materie prime e l'ascesa dei costi per le utenze e i carburanti, che impattano pesantemente sui bilanci delle famiglie, talora già incisi dai provvedimenti di limitazione delle attività economiche resi necessari dall’emergenza pandemica non ancora superata;

Visti altresì:

- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 marzo 2022 recante “Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti”.

Considerato che le norme primarie sopracitate hanno introdotto diverse misure al fine di alleggerire l’impatto dell’innalzamento dei costi dei carburanti, delle materie prime ed il correlato rincaro delle utenze ad uso domestico ed industriale, nonché più in generale del costo della vita;

Atteso che in considerazione dello scenario descritto si ritiene utile, anche in coerenza con le scelte operate a livello nazionale, procedere ad un nuovo intervento in merito alla sospensione del termine per il versamento dalla tassa automobilistica, al pari di quanto già effettuato con le richiamate proprie deliberazioni n. 224 del 23 marzo 2020, n. 402 del 27 aprile 2020 e n. 1820 del 7/12/2020 e n. 317 dell’8 marzo 2021, ed in particolare individuare nel 31 luglio 2022 il termine per il versamento della tassa automobilistica la cui scadenza ordinaria ricade nel periodo compreso tra il 1°aprile 2022 e il 30 giugno 2022;

Considerato che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15/2012, può disporre, con propria deliberazione la rimessione in termini, e, in particolare, come precisato nel comma 2, è prevista la facoltà di sospendere o differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato, altresì, che l’istituto della rimessione in termini è previsto all’art. 9 della L. n. 212/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” ed è una disposizione che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, a cui le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge sono tenute a dare attuazione nelle materie dalla stessa regolate;

Tenuto conto che il comma 2-bis del richiamato art. 9 della L. n. 212/2000, introdotto dal comma 429 della Legge di stabilità 2016, prevede che “la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni,…, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione”;

Ritenuto di intervenire in relazione alla sospensione del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022, stabiliti nell’art. 1 del D.M. 462/1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni e integrazioni;
  • n. 468 del 10/4/2017 “Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
  • n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
  • n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”.

Richiamata la determina dirigenziale n.5514 del 24 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale;

A voti unanimi e palesi

delibera 

- di sospendere sino alla data del 31 luglio 2022, per le motivazioni meglio descritte in premessa, il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022 con termine ultimo di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio 2022 e 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 462/1998;

- che i pagamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 1 agosto 2022, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2022;

- di dare atto che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;

- la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza del 31 maggio 2022 e 30 giugno 2022 prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;

- in caso di mancato pagamento entro il 1 agosto 2022 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo alla ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;

- che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

- di dare atto, inoltre, che la sospensione del termine di pagamento non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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