n.1 del 02.01.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 28 - ENILIVE S.P.A. Cambio titolarità della concessione in precedenza rilasciata a ENI S.P.A. con atto 25/10/2021 n. 5317 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Borgonovo Val Tidone (PC), località S. Margherita di Fabbiano, ad uso igienico ed assimilati (antincendio, servizi igienici) - Proc. PCPPA0303 - SINADOC 15815/2023

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi dell’art. 28 R.R. 41/2001, a ENILIVE S.p.A. (C.F. e P.I.V.A 11403240960), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata a ENI S.p.A. con atto n. 5317 del 25/10/2021, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0303, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;

portata massima di esercizio pari a l/s 1,1;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 100. (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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