n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'intervento ristrutturazione interna di porzione di fabbricato con cambio di destinazione d'uso da ex fienile ad uso residenziale sito nel comune di Guastalla e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma-Suzzara

IL RESPONSABILE

(omissis)

 determina:

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, il rilascio dell'autorizzazione per l'intervento ristrutturazione interna di porzione di fabbricato con cambio di destinazione d'uso da ex fienile ad uso residenziale ubicato nel comune di Guastalla (RE) in Via Cappuccini, n. 24 distinto catastalmente al Fg. n. 10, map. n. 353 sub. 5 e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma - Suzzara ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso D.P.R.;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con prot. n. PG/2016/0380747 del 24/5/2016 di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

  • 0_planimetria,
  • stato di fatto,
  • stato di progetto,
  • giallo e rosso,
  • planimetria lotto e sezioni rispetto a rotaia più vicina,
  • relazione tecnica;

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:

3.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

3.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

3.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire inoltre quanto segue:

4.a) l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;

4.b) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

4.c) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80”;

4.d) qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;

4.e) il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;

4.f) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;

4.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

4.h) al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

4.i) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art.23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato F della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del del 25 gennaio 2016;

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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