n.163 del 01.06.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR-1045-2016 del 13 gennaio 2016 presentata dalla società OLIMPIA CHIODATRICI S.R.L., con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di dichiarare rigettata l’istanza CR-1045-2016 presentata dalla società Olimpia Chiodatrici S.r.l., con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), in Via IV Torri n. 4, Partita Iva e Codice Fiscale 01131940387, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/19149 del 7 aprile 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).