n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni di Finale Emilia (MO) e Pieve di Cento (BO) a titolo di acconto, del fabbisogno finanziario da essi stimato a copertura del NCAS dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia riferito ad uno e più periodi ricadenti nel bimestre giugno-luglio 2013

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, della durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, per l’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale i Direttori alla protezione civile delle Regioni colpite, tra cui il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza della durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 per l’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, ed, in particolare, l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, che stabilisce che agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di Euro 34.900.000,00, da ripartirsi tra le province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici, e per la cui gestione ai sensi del comma 2 del predetto art. 7 è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali in favore dei dirigenti regionali alla protezione civile, tra cui il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che ha provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

Evidenziato che l’OCDPC n. 1/2012 all’art. 3, comma 1, autorizza i dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare un contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici in parola, un contributo per l’autonoma sistemazione nei limiti e secondo i parametri ivi indicati;

Richiamata la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, con la quale è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012, di seguito denominata Direttiva, disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012,

Rilevato che il Capo del Dipartimento della protezione civile con ordinanza n. 15 del 1 agosto 2012 ha disposto la cessazione al 2 agosto 2012 della funzione di coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione della Di.Coma.C., tra cui quelle volte al monitoraggio ed all’erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per l’autonoma sistemazione, prevedendo al contempo il subentro dal 3 agosto 2012 dei Commissari delegati nella relativa gestione, in forza della nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha confermato la scadenza della prima fase di emergenza al 29 luglio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato:

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del commissario delegato ex DL n. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C" che ha individuato l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia regionale, quale struttura a supporto dell’azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l’attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione;

- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

- n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal primo agosto 2012”, che ha, contestualmente, disposto di imputare alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato la relativa spesa, compresa quella per i contributi per l’autonoma sistemazione spettanti per i giorni 30-31 luglio 2012, al tal fine accantonando, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2012) e nei limiti delle risorse assegnate al Commissario delegato, la somma di Euro 39.200.000,00;

- n. 32 del 30 agosto 2012, di parziale rettifica dell’ordinanza commissariale n. 24/2012, che oltre a confermare le parti ivi indicate della richiamata Direttiva, ha stabilito nuovi parametri e procedure per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato appunto “nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”;

Visto altresì il decreto commissariale n. 73 del 26 settembre 2012 “Modalità e tempi di rendicontazione, liquidazione ed erogazione del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione di cui all’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012” che ha ridefinito i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni interessati delle somme a copertura del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione (Nuovo CAS) di cui all’ordinanza n. 24/2012, così come parzialmente rettificata dall’ordinanza commissariale n. 32 del 30 agosto 2012, al fine di imprimere la massima celerità alle procedure di spesa per le ragioni ivi indicate;

Considerato che il citato decreto commissariale n. 73/2012 per quanto qui rileva prevede che:

- l’Agenzia regionale, proceda all’assegnazione e liquidazione ai Comuni interessati, a titolo di acconto, delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno finanziario stimato dai Comuni per il quadrimestre agosto - novembre 2012 e riportato nell’elenco riepilogativo ER-NAS trasmesso dai Comuni all’Agenzia regionale, unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse;

- le somme a conguaglio relative al suddetto quadrimestre agosto-novembre 2012 saranno determinate in sede di aggiornamento dell’elenco riepilogativo ER-NAS, da effettuarsi a cura del Comune alla data del 30 novembre 2012, contenente altresì il fabbisogno finanziario stimato per il successivo bimestre dicembre 2012 - gennaio 2013, da trasmettersi all’Agenzia regionale entro il 10 dicembre 2012; 

- le somme a conguaglio saranno calcolate in addizione e sottrazione all’acconto del successivo bimestre dicembre 2012-gennaio 2013 e liquidate dall’Agenzia regionale su richiesta dei Comuni interessati, fermi restando eventuali recuperi di somme non dovute;

- le successive scadenze per la trasmissione all’Agenzia regionale degli elenchi riepilogativi ERNAS da parte dei Comuni interessati, unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse, sono fissate al 10 febbraio 2013 (acconto febbraio-marzo 2013) al 10 aprile (acconto aprile-maggio 2013) e, ai fini del conguaglio finale, al 10 giugno 2013;

Vista l’ordinanza commissariale n. 22 del 22 febbraio 2013 che ha quantificato, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2012) e nei limiti delle risorse assegnate al Commissario delegato, in Euro 35.000.000,00 la provvista integrativa della somma di Euro 39.200.000,00 prevista nell’ordinanza commissariale n. 24/2012, necessaria ad assicurare fino al 31 maggio 2013 la copertura finanziaria dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto l’art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, pubblicata nella G.U. n. 147 del 25 giugno 2013 che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Vista l’ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013, pubblicata nel BURERT n. 163 del 14 giugno 2013, con la quale si è provveduto:

- a definire un nuovo regime di regole per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- a stabilire che, a tal fine, i nuclei familiari che percepiscono il contributo a tutto il 31 luglio 2013 devono presentare entro il 31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, apposita domanda;

- a programmare, per l’attuazione dell’ordinanza medesima, una spesa di Euro 55.000.000,00 a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;

Evidenziato che l’art. 11 della richiamata ordinanza n. 64/2013 ha stabilito altresì che le risorse a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione sono trasferite ai Comuni secondo le modalità previste dal decreto commissariale n. 73/2013;

Dato atto pertanto che, per quanto qui rileva ed ai sensi del richiamato decreto commissariale n. 73/2012, l’Agenzia regionale provvederà alla liquidazione in favore dei Comuni ed a titolo di acconto, delle risorse finanziarie dagli stessi stimate per il bimestre giugno-luglio 2013, al netto delle somme a conguaglio determinate dai Comuni in sede di rendicontazione dei contributi effettivamente spettanti nei bimestri precedenti, fermo restando, in ogni caso, il recupero di somme non dovute; 

Viste le note:

- del Comune di Finale Emilia (MO) prot. n. 18098 del 11/09/2013, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale con il prot. n. PC 12399 del 12/09/2013, di trasmissione della richiesta di trasferimento della somma stimata di Euro 429.615,03;

- del Comune di Pieve di Cento (BO) prot. n. 6546 del 17/09/2013, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale con il prot. n. PC 12534 del 17/09/2013, di trasmissione della richiesta di trasferimento della somma stimata di Euro 75.069,36;

Preso atto che le somme sopra indicate risultano dagli elenchi riepilogativi ER-NAS, allegati dai Comuni a dette richieste, relativi alla stima delle somme a copertura del Nuovo CAS per uno o più periodi ricadenti nel bimestre giugno-luglio 2013 al netto dei conguagli dei bimestri precedenti determinati a seguito della relativa rendicontazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere, all’assegnazione e liquidazione favore dei Comuni di cui sopra della somma complessiva di Euro 504.684,39 a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato e nei limiti delle risorse finanziarie di Euro 39.200.000,00 all’uopo accantonate con l’ordinanza commissariale n. 24/2012, integrate con le risorse di Euro 35.000.0000,00 e di Euro 55.000.000,00 programmate rispettivamente con le ordinanze commissariali n. 22/2013 e n. 64/2013;

Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 5699;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di assegnare e liquidare, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012, la somma complessiva di Euro 504.684,39 ripartita come di seguito:

al Comune di Finale Emilia (Mo), la somma da esso stimata di Euro 429.615,03;

al Comune di Pieve di Cento (BO) la somma da esso stimata di Euro 75.069,36;

2. di dare atto che le predette somme sono assegnate e liquidate ai Comuni a titolo di acconto a copertura del Nuovo CAS a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni avuto riguardo ad uno o più periodi ricadenti nel bimestre giugno-luglio 2013 al netto dei conguagli dei bimestri precedenti, a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;

3. di evidenziare, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012, che:

i Comuni procedono alla erogazione a titolo di anticipazione del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione nei limiti e nel rispetto dei criteri ivi indicati a favore dei nuclei familiari aventi diritto, fermi restando eventuali conguagli sui periodi successivi ed eventuali recuperi di somme non dovute;

le somme di cui al precedente punto 1, liquidate a titolo di anticipazione sulla base del fabbisogno stimato dai Comuni per tutto o una parte del bimestre giugno-luglio 2013 e riportate negli elenchi riepilogativi ER-NAS trasmessi all’Agenzia regionale, saranno oggetto di conguaglio in sede di aggiornamento, degli elenchi riepilogativi ER-NAS da effettuarsi a cura dei Comuni interessati alla data del 31 luglio 2013 e da trasmettersi all’Agenzia regionale di protezione civile entro il 10 agosto 2013 contenente altresì la previsione del fabbisogno finanziario per il bimestre agosto-settembre 2013;

le somme a conguaglio saranno assegnate e liquidate dall’Agenzia regionale di protezione civile su richiesta dei Comuni, fermi restando eventuali recuperi di somme non dovute;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it nella sezione “speciale emergenza terremoto”.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina