n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Progetto di "Costruzione di un invaso ad uso irriguo in comune di Brisighella", presentato dalla ditta Laghi Valerio avente sede a Brisighella (RA) in Via Rontana n. 32/C (L.R. 9/99; DLgs 152/06)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

 delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di “Costruzione di un invaso ad uso irriguo in Comune di Brisighella”, presentato dalla ditta Laghi Valerio avente sede a Brisighella (RA) in Via Rontana 32/C, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 26 settembre 2011, sono risultate nel complesso ambientalmente compatibili;

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare le opere in previsione, a condizione degli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale previsti e che siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1) i lavori andranno eseguiti come da progetto presentato; qualsiasi altra operazione di sterro e riporto, diversa da quanto specificato in progetto, è subordinata a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Vincolo Idrogeologico;

2) si dovrà avere cura di comunicare l’avvenuto inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, al Comune di Brisighella e al Servizio Tecnico bacino Reno;

3) tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti;

4) l’autorizzazione dovrà essere conservata presso la sede dei lavori in modo da esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

5) i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, durante e dopo l’esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;

6) l’esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, strade e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento e dovrà essere limitata l’asportazione delle piante allo stretto necessario;

7) al termine dei lavori, il rilevato arginale dovrà essere inerbito con un miscuglio di sementi di specie erbacee idonee al sito (possibilmente fiorume ottenuto in loco);

8) l’opera di presa dovrà essere realizzata secondo gli elaborati progettuali, così da garantire il quantitativo di 50 l/s da lasciare defluire in alveo del corso del Rio Bobbo;

9) dovrà essere garantita la possibilità di passaggio per la fauna minore (anfibi, rettili, piccoli mammiferi terricoli) tenendo la recinzione perimetrale rialzata di 20 cm.;

10) dovranno essere contenuti al massimo i lavori di cantierizzazione, sia in termini temporali, sia relativamente all’occupazione del territorio, così da arrecare il minor disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche presenti nell’area;

11) dovranno essere individuati e limitati i percorsi utilizzati dai mezzi meccanici, cercando comunque di utilizzare mezzi meccanici di dimensioni contenute;

12) si dovranno ripristinare e riportare alle condizioni iniziali le aree di cantiere e la viabilità di accesso e di servizio;

13) lo sfalcio della vegetazione e gli interventi manutentori delle sponde del bacino dovranno essere eseguiti ad anni alterni limitatamente a metà perimetro e nel periodo estivo - autunnale in modo da garantire la presenza di aree vegetate e consolidate per “insediamento degli animali acquatici” (in particolare invertebrati);

14) l’ammorsamento e la costruzione del nuovo argine dovrà essere effettuato mediante strati successivi (non superiori a 20-25 cm) in contropendenza rispetto al pendio, in modo da favorire la compattazione del materiale;

15) particolare cura dovrà essere garantita per la realizzazione della impermeabilizzazione interna dell’invaso; che dovrà essere effettuata compattando il materiale argilloso in posto; sul fondo, nonostante si intercettino i litotopi argillosi formazionali, si dovrà comunque operare una scarifica superficiale con successiva compattazione, in modo da uniformare il tutto e tamponare possibili discontinuità per fratturazione od orizzonti sabbiosi;

16) il terreno di risulta degli scavi dovrà essere disteso accuratamente in loco, evitando accumuli instabili e consentendone una rapida rinaturalizzazione mediante inerbimenti superficiali;

17) a lavori ultimati, nell’intorno del nuovo lago, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate mediante opere di scolo proporzionate e durature e opportunamente convogliate negli impluvi naturali esistenti;

18)dovranno essere garantite le verifiche geotecniche di controllo, in corso d’opera e a fine lavori, della corretta realizzazione dello strato impermeabilizzante e della compattazione degli argini;

19) l’inizio e la fine dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Tecnico Bacino Reno e per conoscenza al Corpo Forestale dello Stato; al termine dei lavori, dovrà essere richiesto il Certificato di rispondenza al progetto autorizzato;

20) dovrà essere sempre effettuata la manutenzione periodica dello scolmatore di superficie;

21) il tratto di rio in cui sfocia il fosso che raccoglie le acque provenienti dallo sfioratore, dovrà essere protetto con un rivestimento in pietrame di adeguata pezzatura;

22) l’utente dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno dettate, in conformità alla normativa vigente, nell’atto di concessione rilasciato dal Servizio Tecnico di Bacino Reno;

23) escludere da qualsiasi tipo di intervento le limitrofe aree calanchive;

24) escludere da qualsiasi intervento le aree forestali presenti lungo il Rio Bobbo, rispettare siepi, filari di alberi confinari, gli eventuali alberi isolati con diametro minimo di 20 cm. ad una altezza da terra di m. 1,50, preservandone in particolare gli apparati radicali;

25) realizzare i lavori nel periodo tardo estivo o autunnale per minimizzare le azioni di perturbazione delle specie animali durante il periodo della riproduzione;

26) mettere a dimora e mantenere nel tempo, sui lati ovest e sud- ovest, comunque al di fuori del corpo arginale, una siepe di piante autoctone arboreo - arbustive, anche con essenze a frutti eduli, meglio se a persistenza autunno-invernale, con disposizione irregolare;

c) di dare atto che il parere del Comune di Brisighella non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è pervenuto con nota prot. 3206 dell’21/5/2011 (protocollo regionale PG-2011.0127510 del 23/05/2011) ed allegato al Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che i pareri e nulla osta del Consorzio di gestione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii; Nulla-osta Ente Parco ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6), non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, sono pervenuti con lettera acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna (PG.2010/127168 del 10 maggio 2010) ed allegati al Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

f) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo, comprensiva del nulla osta idraulico e l’autorizzazione alla costruzione del bacino di accumulo (ai sensi della L. 584/94, del DPR 1363/59 e della delibera di Consiglio regionale n. 3109 del 19 marzo 1990), rilasciate ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dal competente Servizio Tecnico di Bacino Reno rispettivamente con determina n. 13936 del 8/11/2011 e con determina n. 14141 del 10/11/2011, costituiscono l’Allegato B e l’Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente delibera (le prescrizioni ivi contenute sono da considerarsi integrative di quelle impartite nell’ambito del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi);

g) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DLGs 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005, rilasciata dal Comune di Brisighella con atto del 20/7/2010 (autorizzazione paesaggistica n. 5), è allegata al Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

h) di dare atto che i pareri della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna e della Soprintendenza per i Beni Archeologici non intervenute in sede di Conferenza di Servizi conclusiva sono considerati favorevoli ai sensi della L. 241/1990;

i) di dare atto che il nulla osta in merito al vincolo idrogeologico è stato rilasciato dall’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme con nota prot. 6698/14.3 del 20/9/2011, acquisito al protocollo regionale ed allegato all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Azienda Agricola proponente Laghi Valerio;

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione a: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Parco della Vena dei Gessi Romagnola; Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno; Provincia di Ravenna; Comune di Brisighella; Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme; Autorità di Bacino del Reno; Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici - Ravenna; Soprintendenza per i Beni Archeologici; ARPA - Ravenna; AUSL - NIP Ambito Territoriale di Faenza;

l) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 6 (sei);

m) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

n) di pubblicare sul sito web della Regione, il presente atto.

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