n.44 del 22.02.2016 (Parte Seconda)
Approvazione del Modello per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per l'Emilia-Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 8/5/2015)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”;
Considerato che:
- l’art. 10 del DPR 59/2013 prevede che “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”;
- l’art. 10 del DPR 59/2013 prevede inoltre che sino all'adozione di tale decreto, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione compresi nell’AUA”;
- l’autorizzazione unica ambientale: sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale:
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015, considerati i lavori dell'apposito tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata e considerata l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 approvata dal Consiglio dei ministri il 1 dicembre 2014, e' stato adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA);
- nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 (pubblicato sulla GU n.149 del 30/6/2015 - Suppl. Ordinario n. 35) è previsto che le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato, in relazione alle normative regionali di settore, e che le regioni e gli enti locali ne garantiscono la massima diffusione;
- in funzione dell’adeguamento del modello nazionale si sono svolti a livello regionale un incontro tecnico e successivi lavori per lo scambio di contributi tecnici con i rappresentanti delle Province, autorità competenti per il rilascio dell’AUA nelle more dell’entrata in vigore di quanto previsto nella legge di riordino n. 13/2015, e di ARPA, per raccogliere contributi e osservazioni, al fine di mettere a frutto l’ esperienza di svolgimento dell’istruttoria e rilascio delle autorizzazioni ad oggi maturata;
- il Regolamento della Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2011, n. 1 "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" prevede che la comunicazione relativa alle aziende che producono o utilizzano effluenti di allevamento deve di norma essere inviata alla Provincia per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato “gestione effluenti zootecnici”;
Ritenuto che:
- sia opportuno procedere come previsto nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 all’adeguamento del modello nazionale, in relazione alle normative regionali di settore e quindi approvare il modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale dell'Emilia-Romagna (che costituisce l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- per assicurare la continuità amministrativa sia opportuno disporre che le domande già presentate siano concluse con i modelli precedentemente in vigore;
- sia utile ricordare che il modello schematizza le informazioni necessarie per la richiesta dell'AUA nel caso generico in cui vangano in essa ricompresi tutti i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del DPR 59/2013 e va compilato solo per le parti che interessano lo specifico impianto;
- con successivo atto si procederà ad approvare le modalità di informatizzazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale dell'Emilia-Romagna e della sua presentazione, prevedendo modalità che consentano la compilazione delle sole informazioni che interessano lo specifico impianto;
- per la parte relativa alla comunicazione per le aziende che producono o utilizzano effluenti di allevamento sia opportuno optare per l'utilizzo del sistema telematico in vigore rispondente al regolamento regionale n. 1 del 2011 e successivi aggiornamenti, denominato "gestione effluenti;
- sia opportuno accompagnare il modello della richiesta di autorizzazione unica ambientale con alcune note esplicative (costituenti l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), opportunamente richiamate nelle schede, per chiarire alcune modalità di compilazione, e con le schede specifiche per la raccolta dei dati tecnici relativi allo scarico di acque reflue urbane (costituenti l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare con il presente atto l'adeguamento, in relazione alle normative regionali di settore, del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale della Regione Emilia-Romagna, riportato in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di accompagnare il modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale con alcune note esplicative (Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), opportunamente richiamate nelle schede, per chiarire alcune modalità di compilazione, e con le schede specifiche per la raccolta dei dati tecnici relativi allo scarico di acque reflue urbane (Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di stabilire che per la parte relativa alla comunicazione per le aziende che producono o utilizzano effluenti di allevamento sia opportuno optare per l'utilizzo del sistema telematico in vigore rispondente al Regolamento n. 1 del 2011 e successivi aggiornamenti, denominato "gestione effluenti";
- di disporre che le domande di autorizzazione unica ambientale già presentate siano concluse con i modelli precedentemente in vigore;
- di prevedere che con successivo atto si procederà ad approvare le modalità di informatizzazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale dell'Emilia-Romagna e della sua presentazione, prevedendo modalità che consentano la compilazione delle sole informazioni che interessano lo specifico impianto;
- di inviare copia della presente deliberazione all'ARPAE, agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) dell'Emilia-Romagna, ed alle Associazioni Imprenditoriali;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul proprio sito web.
Allegato alla DGR n. 2204 del 21/12/2015
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