n.12 del 14.01.2026 periodico (Parte Seconda)
Modifica alla delibera di Giunta n. 2338/2023 che approva le disposizioni regionali per l'erogazione dell'aiuto di Stato per l'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del Decreto Masaf prot. n. 318374 del 19/06/2023 e del Reg. (UE) n. 2022/2472
Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e successive modifiche e integrazioni, che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni allevatori operanti a livello locale;
Visto altresì il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47, come modificato dal D. Lgs. n. 443/1999, che rispettivamente prevedono:
- al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali;
- compete al Ministero per le politiche agricole e forestali il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente;
- compete alle Regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale;
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e successive modifiche;
- il Regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, ed in particolare l'art. 27 “Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti”;
- il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 52 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” concernente tra l’altro:
a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;
b) l’approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;
c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);
d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a);
Visti in particolare, del suddetto Decreto:
- l’art. 4 comma 1, ai sensi del quale le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione;
- l’art. 6 che stabilisce i requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici;
Visti altresì i decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:
- prot. n. 0639850 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il «Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici»”, con il quale è stato, inoltre, abrogato il precedente “Manuale forfait per il finanziamento dell’attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori”;
- prot. n. 318374 del 19 giugno 2023 recante “Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame” con il quale sono definiti i criteri, l’intensità d’aiuto e le modalità per la concessione di tali aiuti, che prevede:
- che i beneficiari delle agevolazioni siano le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del Reg. (UE) n. 2472/2022, attive nella produzione agricola primaria, quali beneficiari indiretti dei servizi oggetto di finanziamento, forniti attraverso le Associazioni degli allevatori o Enti che svolgono servizi relativi a libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico;
- che sono esclusi dalle agevolazioni le grandi imprese, le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Regolamento ed i soggetti destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 4 del Regolamento);
- che nei menzionati casi di esclusione, al fine di consentire la più ampia efficacia della misura di agevolazione, l’aiuto potrà essere concesso ai sensi del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013;
Dato atto che la Commissione Europea ha registrato l’aiuto relativo al predetto Decreto prot. n. 318374/2023 con il n. SA. 108147, con decorrenza dal 21 giugno 2023 e avente durata fino al 31 dicembre 2029;
Preso atto che il MASAF ha individuato, sulla base delle deleghe presentate dagli Enti selezionatori, l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) quale soggetto terzo riconosciuto per l’effettuazione delle attività ricomprese nel Programma di raccolta dati in allevamento, che lo realizza attraverso le Associazioni Regionali Allevatori, ove presenti e operative;
Atteso che, in attuazione della citata normativa statale e comunitaria, con deliberazione n. 2338 del 22 dicembre 2023 sono state approvate le disposizioni regionali per l'erogazione dell'aiuto di stato per l'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del Decreto Masaf prot. n. 318374 del 19/06/2023 e del Reg. (UE) n. 2022/2472, nella formulazione di cui all’allegato 1 alla medesima deliberazione;
Richiamato infine, il Decreto ministeriale n. 0201463 dell’8 maggio 2025 recante “Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2025”;
Considerato che le disposizioni ministeriali prevedono alcuni adempimenti semplificati in merito alle procedure di controllo dei beneficiari e di rendicontazione delle spese sostenute per il programma di raccolta dati, in particolare con riferimento alle spese generali e alla demarcazione con altri interventi;
Ritenuto opportuno, al fine di perseguire efficienza amministrativa e semplificare le attività procedimentali propedeutiche all’erogazione degli aiuti, apportare le seguenti modifiche alle suddette disposizioni regionali, ed in particolare:
- al paragrafo 5 si definisce che “i controlli sui beneficiari finali siano effettuati su un campione pari ad almeno il 5% degli stessi” anziché al 10% in base all’attuale formulazione;
- al paragrafo 7 si sostituisce la previsione “Le spese generali rendicontate devono essere corredate da documentazione giustificativa” con la seguente: “Le spese generali sono rendicontate secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 0639850 del 14 dicembre 2022” nonché si prevede che i time sheet di ciascun dipendente riferiti alle giornate/ore di lavoro dedicate al Programma di raccolta dati debbano essere presentati solo nelle ipotesi in cui vi sia la necessità di demarcare tali spese con costi finanziati da altri strumenti pubblici”;
Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 1440 del giorno 8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 ‘Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027’”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027);
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° gennaio 2025” che ha accorpato la delibera n. 468/2017 “Sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001";
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue, Alessio Mammi;
1) di apportare le seguenti modifiche all’allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 2338/2023 “Disposizioni regionali per l'erogazione dell'aiuto di stato per l'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del Decreto Masaf prot. n. 318374 del 19/06/2023 e del Reg. (UE) n. 2022/2472”:
- al paragrafo 5 si definisce che “i controlli sui beneficiari finali siano effettuati su un campione pari ad almeno il 5% degli stessi”;
- al paragrafo 7 si sostituisce la previsione “Le spese generali rendicontate devono essere corredate da documentazione giustificativa” con la seguente: “Le spese generali sono rendicontate secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 0639850 del 14 dicembre 2022” nonché si prevede che i time sheet di ciascun dipendente riferiti alle giornate/ore di lavoro dedicate al Programma di raccolta dati debbano essere presentati solo nelle ipotesi in cui vi sia la necessità di demarcare tali spese con costi finanziati da altri strumenti pubblici”;
2) di stabilire che, fatto salvo quanto previsto con la presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione n. 2338/2023;
3) di stabilire che le modifiche approvate con il presente atto si applichino a partire dalla domanda di aiuto relativa al Programma di raccolta dati 2026;
4) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
5) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.