n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda prot. n. CR/23460/2016 del 29/04/2016, presentata da Centro Sociale ARCI Bocciofila Campagnola, ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l’istanza presentata da Centro Sociale ARCI Bocciofila Campagnola, con sede legale a Campagnola Emilia (RE), via Anna Magnani n. 1-1/A, C.F. 80018530354;
2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell’art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;
3. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo web “sfinge” a Centro Sociale ARCI Bocciofila Campagnola, con sede legale a Campagnola Emilia (RE), via Anna Magnani n. 1-1/A, C.F. 80018530354, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).