n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento della Unità di Radioterapia "Blocco 2B" dell'Ospedale di Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle Strutture autorizzate, Pubbliche o Private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art.9 e all’art. 10:

pone in capo al Direttore Generale competente in materia di Sanità la competenza di concedere all’accreditamento con propria determinazione;

stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle Strutture Sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”; 

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 recante "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 “Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1604/2015 “Recepimento Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.”;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione, PG n. 2017/8548, del 10/1/2017 conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale Rappresentante dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, con sede in Via P. Maroncelli, 40 Meldola (FC), chiede l’accreditamento dell’Unità di Radioterapia “Blocco 2B” ubicata presso l’Ospedale di Ravenna;

Preso atto della autorizzazione al funzionamento del Comune di Ravenna, atto n.156078/2013 e presa d’atto n. 28823/2015;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate con esame della documentazione dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare NP/2017/2775 del 9/2/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Richiamati inoltre

- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- le delibere di Giunta regionale n. 66/2016 e n. 89/2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera

determina: 

1. di concedere l’accreditamento alla Unità di Radioterapia “Blocco 2B” ubicata presso l’Ospedale di Ravenna;

2. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 34/1998 e successive modifiche, ha validità quadriennale;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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