n.252 del 26.07.2024 (Parte Seconda)
Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole
Visti:
- l’art 32 della Costituzione;
- l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “ interventi di urgenza in materia di tutela della salute” ;
- l’art. 650 del codice penale;
- il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Dato atto che:
- la Regione Emilia-Romagna è in stato di anticipata cessazione della legislatura a seguito dell’atto di dimissioni presentate in data 11 luglio 2024 dal Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna a seguito di elezioni al Parlamento Europeo, stante l’incompatibilità delle due cariche, quella di Presidente della Giunta e quella di parlamentare europeo;
- l’art 32, comma 3 bis, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna prevede che in tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Regione il vicepresidente assume le funzioni del Presidente a decorrere dalle dimissioni di quest’ultimo fino all’insediamento dei nuovi organi e che nel periodo di prorogatio provveda alle attività di ordinaria amministrazione e agli atti improrogabili;
Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna è interessata da una eccezionale ondata di caldo caratterizzata da e levate temperature dell’aria, ed un alto tasso di umidità;
- tali elevate temperature rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
- il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l’INAIL nell’ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
Ritenuto:
- urgente provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale al fine di tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- necessario, per tutte le aree o zone del territorio della regione Emilia-Romagna interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in tali attività ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale;
Ritenuto in particolare che:
- nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio emiliano romagnolo tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita- fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
per i motivi richiamati in premessa a decorrere dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale dell’Emilia-Romagna:
1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
2. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
3. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni emiliano romagnoli, alle Aziende Sanitarie della regione Emilia- Romagna, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.