SUPPLEMENTO SPECIALE n. 48 - 23.12.2010

Relazione

RelazioneLa revisione dell’attuale normativa in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi, nasce innanzitutto dalla necessità di adeguare la Legge Regionale n. 24/1991 ai cambiamenti intervenuti in questi anni sia sul versante delle competenze istituzionali che su quello delle normative europee, nazionali e regionali in materia ambientale e territoriale.

Si tratta di un restyling normativo che rende coerente l’impianto della legge con la riforma del Titolo V della Costituzione che, com’è noto, assegna le competenze legislative in materia di valorizzazione dei beni ambientali in maniera “concorrente” allo Stato e alle Regioni, quelle in materia di agricoltura alle Regioni, lasciando alle Province compiti specifici e funzioni conferite o delegate nella nostra regione ben individuate e puntualmente esercitate.

Il ventennio di applicazione della Legge in vigore ci consegna, inoltre, un bagaglio di esperienze e di pratiche gestionali assolutamente vasto ed importante indicandoci, nel contempo, punti deboli e criticità, a volte obsolescenze di norme da aggiornare e migliorare.

Lo scopo della Legge è in primo luogo, infatti, quello di rafforzare e rilanciare la vocazione “tartufigena” dell’Emilia-Romagna nella consapevolezza che questo settore, se adeguatamente sostenuto, può rappresentare un interessante volano per l’economia regionale.

L’enogastronomia, i circuiti turistici di cui il nostro territorio è ricco, le iniziative specifiche dedicate al tartufo potranno contare su uno strumento in più.

In quest’ambito della valorizzazione delle identità locali, l’ingresso in Emilia-Romagna dei sette Comuni della Val Marecchia, precedentemente appartenenti alla Regione Marche, rafforza notevolmente la nostra vocazione tartufigena, basti pensare all’importanza che assume la Fiera Nazionale del tartufo che si svolge a Sant’Agata Feltria e che quest’anno ha raggiunto la XVI edizione sia come “vetrina” di valenza nazionale che come patrimonio di esperienza utile per tutta la Regione.

Il nuovo impianto normativo intende, dunque, arricchire la legge vigente dando spazio a nuove ed inedite prospettive di valorizzazione ambientale, turistica e commerciale legate al tartufo puntando in particolare a due aspetti legati al testo qui proposto:

  • il ruolo centrale dell’associazionismo di settore nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze proprie delle Istituzioni ed in particolare degli enti delegati, ovvero le Province;
  • il nesso inscindibile fra valorizzazione del patrimonio tartufigeno e conservazione e tutela dell’ambiente in senso lato, in linea con la sensibilità ambientale che è ormai caratteristica imprescindibile di tutta la nostra programmazione regionale.

Resta aperto, e anche in questo campo, il nodo risorse.

A questo proposito, restano in vigore alcune significative incongruenze normative, di stampo centralistico, che limitano la possibilità regionale di incrementare le entrate finalizzate proprio nel momento in cui sarebbe necessario sostenere con più fondi un impianto legislativo più articolato e ricco come quello che si propone.

Non è possibile determinare ad esempio alcun incremento del costo del tesserino regionale, neanche nel limite del 20% previsto dalla Legge 281/1970, finalizzando l’aumento dell’entrata all’applicazione della legge stessa perché si tratta di una tassa nazionale.

Le risorse dedicate al settore andranno dunque ricercate nei capitoli relativi alla valorizzazione e tutela ambientale del territorio e ad altri attinenti i singoli progetti e le azioni che la legge produrrà.

Volendo sintetizzare, pertanto, le novità della legge regionale n. 24/91 così come modificata dalle norme del presente Progetto di Legge, già dall’articolo 1 emergono chiaramente i due aspetti di cui si è detto, ovvero quello della tutela e della promozione del patrimonio tartufigeno ed il ruolo centrale che l’associazionismo può e deve svolgere nella promozione del settore.

L’aggiunta, all’articolo 2, dei Consorzi di Bonifica fra gli enti di cui le Province si possono avvalere per l’espletamento delle funzioni previste risponde all’esigenza di considerare con maggiore attenzione le caratteristiche ambientali e le esigenze manutentive di ambienti quali depositi alluvionali o conoidi dei fiumi, luoghi privilegiati per la crescita dei tartufi.

All’articolo 3 si è inserita, fra la documentazione da presentare per le tartufaie controllate, l’autodichiarazione di non avere goduto di premi comunitari sui rimboschimenti, ciò per evitare di incorrere in sanzioni dovute alla mancata conoscenza dei vincoli legati alla concessione di detti contributi da parte degli aspiranti conduttori di tartufaie.

Il parere richiesto alle associazioni previsto dal modificato comma 3 del medesimo articolo rientra invece nell’ambito delle azioni tese a garantire un ruolo più pregnante alle associazioni.

La modifica all’articolo 5 norma la tipologia delle tabelle di delimitazione delle tartufaie attualmente in uso in Regione e la modalità della loro collocazione.

Le modifiche all’articolo 7 rispondono all’esigenza di aggiornare i riferimenti normativi ed eliminare il riferimenti alla Commissione vivaistica non più operante.

All’articolo 9 si è scelto di inserire nella commissione d’esame per il rilascio del tesserino abilitativo anche un esperto in tartuficoltura designato dalle associazioni.

All’articolo 13 viene introdotta una variazione al periodo di raccolta del tuber albidum, ferma restando l’attuale possibilità per le Province di derogare in base alle esigenze produttive ed ecologiche locali.

L’articolo 14 introduce il parere consultivo anche della Commissione di cui all’articolo 30, sempre nell’intenzione di coinvolgere la dimensione locale.

Il nuovo comma 1bis ha invece l’obiettivo di garantire una manutenzione che, fatta salva la necessaria garanzia di compiere ogni intervento necessario a garantire la sicurezza idraulica, tenga conto delle potenzialità tartufigene di alcune specie arboree ed erbacee presenti in collina lungo i corsi d’acqua.

All’articolo 20 viene inserita la previsione di giornate ecologiche programmate dalle Province con il coinvolgimento delle associazioni dei tartufai;

Con l’articolo 24 bis si introduce un’ampia serie di interventi per lo sviluppo del tartufo: attività di studio e formazione, di tutela, promozione e valorizzazione commerciale, sostegno a fiere e manifestazioni attraverso bandi aperti sia alle Province che agli enti di ricerca e sperimentazione.

Si specifica che in sede di bilancio di previsione la Regione destina alle Province somme finalizzate alle attività di valorizzazione del tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.

Viene inoltre promossa la tutela delle piante tartufigene attraverso i regolamenti comunali del verde pubblico e privato.

Del tutto nuovi sono gli articoli dal 24 ter al 24 sexies, che prevedono:

- la redazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo e la promozione di “percorsi” ad esso dedicate;

- la collaborazione fra Regione ed enti di ricerca/Università per attività di studio, ricerca e sperimentazione;

- la convocazione di una Conferenza annuale di ambito regionale;

- la redazione di uno strumento tecnico-scientifico quale la carta regionale delle aree tartufigene, i cui contenuti e modalità sono rimandati a successiva deliberazione di Giunta.

L’articolo 26 insiste sul nesso esistente fra valorizzazione dell’associazionismo e valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sottolinea fra gli obiettivi dell’associazionismo la salvaguardia, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e prevede la possibilità per le associazioni stesse di gestire tartufaie.

All’articolo 27 viene introdotta la specifica per cui la ripartizione delle somme fra le Province tiene conto anche del numero dei tesserati su base provinciale e dell’effettiva realizzazione della carta di cui all’art. 24 sexies.

L’articolo 30 infine vuole ritagliare un ruolo di maggiore rilievo per la Commissione consultiva provinciale quale luogo dell’incontro e del confronto fra la provincia e l’associazionismo, introducendo meccanismi che ne garantiscano la puntuale convocazione e modalità di funzionamento attente all’inclusione.

Infine, la tabella allegata alla legge regionale n. 24/91 è stata sostituita, al fine di inserirvi alcune modifiche tecniche su indicazione del Servizio competente. Esse riguardano:

- l’eliminazione del riferimento alla necessaria micorizzazione preventiva;

- la riduzione da 50 a 30 del numero minimo di piante per ettaro per l’incremento delle tartufaie naturali;

- la previsione che, qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente possa derogare a quanto previsto dalla presente legge in materia di riconoscimento delle tartufaie controllate, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all’art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

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