n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Reggio Emilia e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis)

delibera: 

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Cultura della legalità a Reggio Emilia”, del Comune di Reggio nell’Emilia, assumendo a proprio carico l’onere finanziario complessivo di Euro 17.750,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 30.000,00; 

2) di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell’Emilia, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto; 

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 17.750,00 a favore del Comune di Reggio nell’Emilia, ai sensi dell’art. 3, della L.R. 3/11, per la realizzazione del progetto soprarichiamato; 

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 17.750,00, registrata con il n.4680 di impegno sul capitolo 02732 “Contributi a Enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n. 3)” C.N.I. - U.P.B.1.2.3.2.3832,del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento; 

6) di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell’Emilia, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30/06/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013; 

7) di dare atto che:

  • alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Reggio nell’Emilia provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell’art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;
  • per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge regionale 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall’entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera; 

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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