n.151 del 16.05.2019 (Parte Seconda)

Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- La Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” all’articolo 36 disciplina la pianificazione e il governo del territorio rurale, indicando gli strumenti urbanistici e di pianificazione cui spetta la regolazione degli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie funzionali all’attività agricola e a quelle ad essa connesse;

Considerato che:

- i commi 2, 3 e 7 lettera b), del citato art. 36, in particolare, fanno riferimento al Programma di Riconversione o Ammodernamento dell’attività agricola (PRA), quale strumento finalizzato alla dimostrazione dell’esigenza di interventi di nuova costruzione di fabbricati produttivi per le aziende agricole, ivi compresi gli ampliamenti dei fabbricati esistenti;

Considerato altresì che:

- più specificatamente, il comma 2 dell’art. 36 della L.R. n. 24/2017, rinvia ad un atto di coordinamento tecnico emanato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 49 della stessa legge, per stabilire criteri uniformi per l’individuazione degli interventi edilizi relativi ai fabbricati produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale, subordinati alla presentazione del PRA, nonché per la definizione dei contenuti del PRA e dei criteri di valutazione dello stesso;

- per la definizione della proposta di tale atto di coordinamento tecnico ha operato dapprima un apposito Gruppo di lavoro interno, promosso dall’Assessorato Agricoltura e dalla relativa Direzione Generale, con la partecipazione dell’Assessorato alla Programmazione territoriale e delle relative strutture della Direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente, e successivamente il “Tavolo di monitoraggio per l’applicazione della legge regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, al quale partecipano rappresentanze degli Enti territoriali, designate dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), nonché degli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni economiche, sindacali e ambientali, a norma della nostra deliberazione n. 954 del 25/6/2018;

Considerato in particolare che nella definizione di tale proposta di coordinamento tecnico si è ritenuto opportuno stabilire:

- i criteri uniformi per la definizione degli interventi edilizi relativi ai fabbricati produttivi agricoli aventi rilevante impatto ambientale e territoriale, nonché per la definizione dei contenuti tecnico-economici del PRA e delle indicazioni istruttorie e procedurali relative alla sua valutazione;

- i contenuti di una relazione sintetica dimostrativa relativa all’esigenza di costruire nuovi edifici diretti a soddisfare le necessità abitative dell’imprenditore agricolo, da produrre a corredo della richiesta o della presentazione del necessario titolo abilitativo edilizio, in coerenza ai principi ed alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2;

Richiamate le seguenti ulteriori fonti normative:

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”

- Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 101 “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”

- Legge 26 febbraio 1994 n.133 “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994”

- Legge 6 agosto 1954 n. 604 “Modificazione alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina”

- Legge 3 maggio 1982 n. 203 “Norme sui contratti agrari”

- Decreto del Presidente della Repubblica7 settembre 2010 n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2011 “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi”;

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura”;

- Legge Regionale 31 marzo 2009 n. 4 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”;

- Legge Regionale 21 ottobre 2004 n. 23 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia”;

- Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 922 del 28 giugno 2017 “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;

- n. 954 del 25 giugno 2018 “Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici e istituzione del Tavolo di monitoraggio dell’attuazione della legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017)”;

- n. 314 dell’8 febbraio 2010 “L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole – Disposizioni attuative del Titolo II Fattorie didattiche”;

- n. 2023 del 27 dicembre 2011 “REG. (CE) 1698/2005 - Approvazione Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" e Programmi Operativi specifici Misure 121, 123 az. 1, 124;

Ritenuto per quanto sopra riportato di procedere, ai sensi degli articoli 36, comma 2, 3 e 7 lettera b) e 49 della L.R. n. 24/2017, all’approvazione dell’“Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo”, corredato dai seguenti n. 6 allegati:

- Allegato n. 1 “Consistenza tecnico economica aziendale. L.R. 21 dicembre 2017 n. 24”;

- Allegato n. 2 “Schema di atto unilaterale d’obbligo per l’attuazione di un P.R.A. (Piano di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola) per interventi in zona agricola”;

- Allegato n. 3 “Verbale di sopralluogo L.R. 21 dicembre 2017 n. 24”;

- Allegato n. 4 “Verbale istruttorio per l’approvazione del piano di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola L.R. 21 dicembre 2017 n. 24”;

- Allegato n. 5 “Relazione tecnica di asseverazione del piano di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola allegato al titolo edilizio”;

- Allegato n. 6 “Tabella di richiesta di manodopera aziendale”;

Ritenuto in particolare che:

- i Comuni diano applicazione alle previsioni dell’Atto di coordinamento tecnico, relative all’obbligatorietà e all’ambito di applicazione del PRA (paragrafo n. 3.1.1.), in sede di predisposizione del PUG e di attuazione delle relative previsioni;

- l’Atto di coordinamento trovi immediata applicazione, per tutti i restanti profili che attengono all’elaborazione, ai contenuti, alla valutazione e ai controlli del PRA (paragrafi da 1 a 5), nei Comuni che non abbiano stabilito per i medesimi profili una disciplina organica da applicare ai PRA o ai Piani di Sviluppo Agricolo (PSA) previsti dalla propria pianificazione urbanistica vigente. Nei Comuni che abbiano stabilito nei propri piani urbanistici vigenti una disciplina organica dei profili appena indicati, in conformità alla normativa previgente, continui a trovare applicazione la medesima disciplina fino alla data di approvazione del PUG;

- la disciplina dell’Atto di coordinamento tecnico relativa ai fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (paragrafo 6) sia recepita entro centottanta giorni dalla approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della L.R. n. 24/2017, dai Comuni che non abbiano stabilito nei propri piani urbanistici vigenti una disciplina degli stessi profili, in conformità alla normativa previgente. Decorso inutilmente tale termine, detta disciplina trovi diretta applicazione;

- i Comuni che abbiano stabilito nei propri piani urbanistici vigenti una disciplina in merito ai fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo, in conformità alla normativa previgente, diano applicazione alle previsioni dell’Atto di coordinamento in sede di predisposizione del PUG e di attuazione delle relative previsioni;

Dato atto che sulla proposta del citato atto allegato, definito nell’ambito del “Tavolo di monitoraggio per l’applicazione della legge regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, di cui alla nostra deliberazione n. 954 del 25.06.2018, si è espresso con parere favorevole il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), a norma dell’art. 49, comma 3, della L.R. n. 24/2017, e dell’art. 6 della L.R. n. 13/2009, nella seduta dell’ 8 aprile 2019, prot. PG/2019/0349988 dell’8 aprile 2019;

Richiamate le proprie deliberazioni sulle competenze delle strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli interni:

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25/1/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n.43/2001”;

- n. 270 del 29/2/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015” e la conseguente determinazione n. 7283 del 29/4/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

- n. 702 del 16/5/2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11/7/2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, recanti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca e dell’Assessore ai Trasporti, Reti di Infrastrutture Materiali e Immateriali, Programmazione Territoriale e Agenda Digitale;

a voti unanimi e palesi

 delibera: 

1. di approvare, ai sensi degli articoli 36, comma 2, 3 e 7 lettera b) e 49 della L.R. n. 24 del 2017, l’Atto di coordinamento tecnico, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo”, corredato dai seguenti n. 6 allegati:

- Allegato n. 1 “Consistenza tecnico economica aziendale. L.R. 21 dicembre 2017, n. 24”

- Allegato n. 2 “Schema di atto unilaterale d’obbligo per l’attuazione di un P.R.A. (Piano di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola) per interventi in zona agricola”

- Allegato n. 3 “Verbale di sopralluogo L.R. 21 dicembre 2017, n. 24”

- Allegato n. 4 “Verbale istruttorio per l’approvazione del piano di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola L.R. 21 dicembre 2017, n. 24”

- Allegato n. 5 “Relazione tecnica di asseverazione del piano di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola allegato al titolo edilizio”

- Allegato n. 6 “Tabella di richiesta di manodopera aziendale”; 

2. di stabilire che, come espresso al paragrafo n. 7 dello stesso Atto di coordinamento:

- i Comuni diano applicazione alle previsioni dell’Atto di coordinamento tecnico, relative all’obbligatorietà e all’ambito di applicazione del PRA (paragrafo n. 3.1.1.), in sede di predisposizione del PUG e di attuazione delle relative previsioni;

- l’Atto di coordinamento trovi immediata applicazione, per tutti i restanti profili che attengono all’elaborazione, ai contenuti, alla valutazione e ai controlli del PRA (paragrafi da 1 a 5), nei Comuni che non abbiano stabilito per i medesimi profili una disciplina organica da applicare ai PRA o ai Piani di Sviluppo Agricolo (PSA) previsti dalla propria pianificazione urbanistica vigente. Nei Comuni che abbiano stabilito nei propri piani urbanistici vigenti una disciplina organica dei profili appena indicati, in conformità alla normativa previgente, continui a trovare applicazione la medesima disciplina fino alla data di approvazione del PUG;

- la disciplina dell’Atto di coordinamento tecnico relativa ai fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (paragrafo 6) sia recepita entro centottanta giorni dalla approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della L.R. n. 24/2017, dai Comuni che non abbiano stabilito nei propri piani urbanistici vigenti una disciplina degli stessi profili, in conformità alla normativa previgente. Decorso inutilmente tale termine, detta disciplina trovi diretta applicazione;

- i Comuni che abbiano stabilito nei propri piani urbanistici vigenti una disciplina in merito ai fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo, in conformità alla normativa previgente, diano applicazione alle previsioni dell’Atto di coordinamento, in sede di predisposizione del PUG e di attuazione delle relative previsioni; 

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico e sul sito web della Regione; 

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa; 

5. di stabilire che la presente deliberazione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico; 

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