n.146 del 21.05.2014 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento con prescrizioni di UOM gestite da Pubblica Assistenza Castenaso Onlus
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le“postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.
L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;
- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);
Viste:
- la nota del 29/04/2011 con cui il legale rappresentante della Fondazione Catis chiede l’accreditamento per la stessa Fondazione e per conto della Cooperativa Sociale Croce Azzurra Onlus, della Pubblica Assistenza Croce Italia, della Pubblica Assistenza Città di Bologna, della Pubblica Assistenza di Castenaso;
- la nota prot. n 72671/08.01 del 31/5/2011 con la quale l’Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Fondazione Catis, ed evidenzia differenze rispetto ai dati contenuti nella propria deliberazione n. 407 del 22/10/2010, di programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;
- la nota prot. PG 2012/53794 del 19 febbraio 2012 a firma Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri e del Responsabile Servizio Sviluppo risorse umane in ambito sanitario e sociale affari generali e giuridici, di questa Direzione generale, con la quale è stato comunicato all’Azienda USL di Bologna, anche ai fini dell’eventuale sottoscrizione di futuri accordi di fornitura, i sei soggetti in possesso di propria personalità giuridica e di autonoma autorizzazione sanitaria rilasciata dai comuni in cui hanno sede operativa e per i quali era possibile attivare le procedure di accreditamento:
1 - Fondazione CATIS - tipo ED
2 - Pubblica Assistenza Croce Italia - tipo EV
3 - Coop Sociale Croce Azzurra - tipo ED
4 - Pubblica Assistenza Città di Bologna - tipo EV
5 - Pubblica Assistenza Castenaso - tipo EV
6 - Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura - tipo EV
- la nota prot. PG 2012/278872 del 27 novembre 2012 a firma del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri nella quale si chiedeva all’Azienda USL di Bologna di indicare, sulla base di quanto definito dalla citata deliberazione del Direttore generale dell’AUSL n. 407 del 22/10/2010, l’attribuzione delle UOM indicate come “Fondazione CATIS” a ciascuno dei sei soggetti precedentemente individuati;
- la nota prot. n. 17177/08.01 del 5/2/2013 con la quale l’Azienda USL di Bologna ha proposto un primo schema di suddivisione delle UOM, molte delle quali a gestione mista tra i soggetti del volontariato e della cooperazione;
- la nota prot. PG/2013/43090 del 15/2/2013 a firma del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri e del Responsabile Servizio Sviluppo risorse umane in ambito sanitario e sociale affari generali e giuridici trasmessa all’Azienda USL di Bologna che:
- individuava le 5 UOM accreditabili visto che le stesse risultavano operare in modo autonomo (con personale e mezzi dipendenti da singoli soggetti)
- chiedeva, al fine di definire le modalità di accreditamento delle UOM a “gestione mista”, di individuare i soggetti di cui alla domanda del CATIS, ai quali faceva capo, in fase operativa, la gestione dei restanti mezzi di soccorso e trasporto infermi
- chiedeva di definire da chi dipendeva il personale autista, autista soccorritore, infermiere ulteriormente suddiviso per “volontario” e “non volontario” che di volta in volta prestava servizio sulle singole ambulanze;
- la nota dell’AUSL di Bologna prot. 37307/08.01 del 22/3/2013 con la quale veniva comunicata una rilevazione effettuata nel mese di gennaio 2013 dell’attività svolta dai soggetti di cui alla domanda del CATIS, che rendeva evidente la presenza di personale dipendente del CATIS all’interno delle attività gestite dalle associazioni di volontariato e viceversa;
- la nota prot. PG 2013/134520 del 3/6/2013 a firma del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri che, sulla base della risposta dell’AUSL di Bologna prot. 37307/08.01 del 22/3/2013, chiedeva alla stessa AUSL ulteriori indicazioni in merito alle UOM e alle ore di attività per soccorso in emergenza e per trasporto sanitario inter ed intraospedaliera da inserire nell’accreditamento della Coop. Croce Azzurra comprese nella deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 e allora - nel 2010- inserite all’interno del complessivo delle ore “CATIS”.
La medesima nota prot. PG 2013/134520 del 3/6/2013, trasmessa per conoscenza all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, richiedeva conferma, all’interno della programmazione dell’AUSL di Bologna, di cui alla deliberazione di programmazione n. 407 del 2010, dell’attività di trasporto sanitario intraospedaliero svolto all’interno del Presidio ospedaliero- universitario di Bologna ed erogato dal CATIS tramite convenzione con l’AUSL di Bologna;
- in data 13/6/2013 con nota prot 19586 il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna sostanzialmente confermava la programmazione di cui alla deliberazione n.407 del 2010 dell’AUSL di Bologna.
- la nota del Direttore generale dell’AUSL di Bologna prot. 2013/02225788 del 18/9/2013 che, nelle more della ridefinizione degli attuali accordi di fornitura facenti ancora capo al solo CATIS, prevedendone una modifica che colleghi il contratto di fornitura ai singoli soggetti titolari di propria autorizzazione sia i mezzi che il personale, comunica in modo definitivo, concordato con i componenti la fondazione CATIS, il quadro riassuntivo delle UOM e i relativi soggetti che le gestiscono autonomamente.
Riscontrato dalla documentazione pervenuta:
- il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 14 e 15 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/3268 del 14/3/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, in applicazione dell’art. 9, co. 5, L.R. 34/98 e successive modifiche, di concedere l’accreditamento con prescrizioni, al fine di consentire alla Pubblica Assistenza Castenaso Onlus, di superare le problematiche rilevate entro i termini meglio specificati al punto 1) del dispositivo del presente atto;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il Libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;
determina:
1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Castenaso Onlus con sede legale in Castenaso, Via Amendola, 5:
- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Castenaso (per un totale di 40 ore settimanali)
- 1 UOM a gestione mista, così costituita:
Automedica (PA Castenaso Onlus) con infermiere, medico (il personale infermieristico e medico è dipendente dell’AUSL di Bologna) e autista (l’autista è messo a disposizione dalla PA Castenaso Onlus), con postazione dell’AUSL di Bologna sita nel Comune di Budrio (per un totale indicativo di 134 ore settimanali)
con la seguente prescrizione:
- il servizio di soccorso dell’ UOM ambulanza con soccorritore sopra citata deve essere reso con personale e ambulanza propria
- l’organizzazione di volontariato deve avvalersi ”in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”
- il personale volontario deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
- tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento;
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al punto 1) del presente atto;
6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
8) Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.