n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio del Poliambulatorio privato Città di CARPI - Fossoli di Carpi (MO) - per ulteriori prestazioni ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 14059 del 2/12/2010

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. il Poliambulatorio privato Città di Carpi sito in Via Martinelli 10, Fossoli di Carpi (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditato in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per Visita cardiologica nonché per ulteriori prestazioni relative alle attività già accreditate di Cardiologia, Angiologia, Dermatologia, Oculistica, Otorino-laringoiatria, Ostetricia e ginecologia, Urologia come ampliamento dell’accreditamento concesso con la determinazione n. 14059/10, citata in premessa;

2. di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra oggetto di ampliamento, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, fatta salva la verifica di cui al punto precedente;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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