n.375 del 10.12.2024 (Parte Prima)
Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare "Istituzione del servizio di psicologia di base", ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni
Visti:
- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria “organo autonomo e indipendente della Regione” e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e ad esprimere i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria” che, tra l’altro, all’articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l’art. 9 (Esame di regolarità della proposta) che al comma 7 prevede che “Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5”;
Richiamata la propria delibera n. 17 del 10 aprile 2024, Prot. 11/04/2024.0009491.U con la quale questa Consulta ha deciso sull’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare “Istituzione del servizio di psicologia di base.”;
Visto il verbale della Responsabile del procedimento del 25 novembre 2024 Prot. 25/11/2024.0029630.U con cui si dà atto dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 9 della legge regionale 34 del 1999 e delle loro conseguenze.
All’unanimità dei voti
1) la validità della proposta di iniziativa popolare “Istituzione del servizio di psicologia di base”. ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34 del 1999;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta di Garanzia Statutaria.