n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato laboratorio analisi La Salute di Anzola dell'Emilia (BO) - Ampliamento dell'accreditamento in via provvisoria per ulteriori attività e revoca dell'accreditamento già concesso per il laboratorio analisi
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Poliambulatorio privato Laboratorio analisi La Salute, Via XXV Aprile 2 - I piano, Anzola dell'Emilia (BO), già accreditato con propri atti n. 16623 del 29/12/2008 e n. 13088 del 11/8/2016, l'ampliamento dell’accreditamento in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso su base documentale:
- Allergologia;
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Endocrinologia;
- Ginecologia;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia;
2) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4) l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
5) di revocare, su richiesta della struttura di cui trattasi, l'accreditamento già concesso per l'attività di Laboratorio analisi chimico-cliniche, ad esclusione del Punto prelievi che rimane accreditato;
6) di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):
- Allergologia;
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Endocrinologia;
- Ginecologia;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia;
- Punto prelievi;
rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.