n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 2318/05 - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza presentata dalla ditta Bio Ecoagrim S.r.l. in data 31 luglio 2013

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, inammissibile l’istanza presentata dalla ditta Bio Ecogram S.r.l. in data 31 luglio 2013 (prot. PG.2013.0196089 del 6 agosto 2013) per l’impianto, dalla stessa gestito, sito nel comune di Lucera (FG), Loc. San Giusto - Contrada Ripatetta;

2) di dare atto che resta ferma la facoltà per la ditta Bio Ecogram S.r.l. di presentare nuova istanza ai sensi del punto 6. della deliberazione di Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005, con la decorrenza ivi prevista;

3) di notificare il presente provvedimento alla ditta Bio Ecogram S.r.l. avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti il T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 gg. dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg;

4) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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