n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)
Deroga alla propria deliberazione n. 1511/2010 concernente criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 25, comma 1 della L.R. 7/2010
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge regionale 4 novembre 2009, n. 17 “Misure per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna;
- l’art. 25 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione” che prevede al comma 1, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 117 contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio e stabilisce altresì che la Giunta regionale con proprio atto stabilisca i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1511 dell’11 ottobre 2010, esecutiva ai sensi di legge, concernente “Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 25 comma 1 della L.R. n. 7 del 23 luglio 2010”;
- n. 2104 del 27 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, concernente “Assegnazione e concessione contributi ai comuni di cui alla Legge 3 agosto 2009, 117 in attuazione della delibera n. 1511/2010”;
Rilevato che ai fini della realizzazione dei progetti finanziati con propria deliberazione n. 2104/2010, sono in atto, da parte di alcuni Comuni beneficiari del contributo, procedure amministrative dalle quali si evince che si sono avvalsi, sulla base di specifici accordi/convenzioni, di altri enti pubblici, in qualità di stazione appaltante per l’affidamento dei relativi appalti pubblici di lavoro;
Ritenuto opportuno prevedere, in considerazione della particolarità della linea di finanziamento in questione, riservata esclusivamente ai Comuni previsti dalla citata L.R. 17/2009, sia pure con efficacia retroattiva, in ragione del soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti dal complesso degli attori istituzionali coinvolti nella realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento, la possibilità per i Comuni di poter avvalersi del suddetto meccanismo procedurale;
Atteso che l’utilizzo di altri soggetti pubblici nella realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento rende, per ragioni strettamente connesse alla piena tracciabilità dei flussi finanziari impiegati in fase di rendicontazione della spesa e validazione delle spese effettivamente sostenute, obbligata la ridefinizione procedimentale sulla documentazione di spesa prevista al paragrafo 10 della propria richiamata deliberazione n. 1511/2010;
Valutato che in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione stessa, la documentazione alla quale fare riferimento possa di fatto, sotto il profilo tecnico-contabile, riferirsi a quella effettivamente sostenuta dalla stazione appaltante individuata in qualità di soggetto attuatore, che opera in nome e per conto del Comune beneficiario del contributo, fermo restando l’obbligo in capo al Comune beneficiario di provvedere all’approvazione formale, da disporsi con specifico provvedimento amministrativo, del rendiconto della spesa sostenuta nel rispetto della disciplina interna dell’ente stesso;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e 10 del 10 gennaio 2011 e la n. 1222 del 4 agosto 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui intese integralmente riportate:
- 1) di prevedere sia pure con efficacia retroattiva, la possibilità per i Comuni beneficiari del contributo di cui alla propria deliberazione n. 2104/2010, di potersi avvalere sulla base di specifici accordi/convenzioni per l’affidamento dei relativi appalti pubblici di lavoro, di altri enti pubblici, in qualità di stazione appaltante;
- 2) di prevedere, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 10 della citata propria deliberazione n. 1511/2010, che la documentazione di spesa prevista alla quale fare riferimento possa di fatto, sotto il profilo tecnico-contabile, riferirsi a quella effettivamente sostenuta dalla stazione appaltante individuata in qualità di soggetto attuatore, che opera in nome e per conto del Comune beneficiario del contributo fermo restando l’obbligo in capo al Comune beneficiario di provvedere all’approvazione formale da disporsi con specifico provvedimento amministrativo, del rendiconto della spesa sostenuta nel rispetto della disciplina interna dell’ente stesso;
- 3) di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle disposizioni tecnico operative e prescrizioni giuridiche indicate nella delibera n. 1511/2010;
- 4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando atto che copia del provvedimento sarà inviata a tutti i soggetti beneficiari del contributo disposti con la deliberazione n. 2104/2010.